ASD CIRCOLO DEL BURRACO E
DEL BRIDGE
La
associazione sportiva dilettantistica denominata “ASD CIRCOLO DEL BURRACO E DEL
BRIDGE” con sede in Milazzo via Gaetano Martino n°3, costituita il 18.06.08 per
fini sportivi dilettantistici senza scopi di lucro,ha come finalità quellq di
praticare e diffondere il gioco del Burraco e del Bridge anche in uno ad altre attività sportive
dilettantistiche esaltando i valori dello sport anche in relazione alle
situazioni di emarginazione sociale nonché quella di affinare le qualità
tecniche dei giocatori associati e di disciplinare l’attività didattica ed
agonistica nel rispetto della lealtà e correttezza nelle competizioni curando
il rispetto dellenorme antidoping secondo il regolamento F.I.Bur. Essa si
dichiara apartitica ed apolitica.
Si impegna a rispettare ed
osservare lo statuto dell’ Ente di Promozione Sportiva a cui obbligatoriamente
dovrà affiliarsi.
Nella propria
Sede,sussistendone i presupposti,l’ASD Circolo del Burraco e del Bridge potrà
svolgere attività ricreative a favore dei Soci,ivi compresa la gestione di un
piccolo bar e ristorante.
La stessa,per il
perseguimento dei propri scopi sociali, si avvale prevalentemente di
prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri Soci Tesserati.
ART.2 I SOCI
I
Soci dell’Associazione possono essere:
a)
SOCI
FONDATORI
b)
SOCIN
ORDINARI
Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito alla
costituzione dell’Associazione.
Sono SOCI ORDINARI quelli
che intendono far parte dell’Associazione per un periodo di tempo pari ad un
anno,dietro pagamento di una quota.
Detti Soci,fino a quando
conservano tale qualifica, possono fruire degli impianti dell’Associazione e
frequentare le sedi di gara, così come possono avvalersi di eventuali altre
agevolazioni e hanno titolo a partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
La determinazione
dell’ammontare annuo delle quote sono di competenza esclusiva del Consiglio
Direttivo, che a decorrere dal 1.1.2009 potrà istituire anche una tassa d’ammissione
per i nuovi Soci, stabilendone la misura.
Il C.D. potrà
altresì,consentire il pagamento della quota sociale annua in rate mensili e/o
trimestrali anticipate.
ART.3 PROCEDURE PER
L’AMMISSIONE A SOCIO
Per
essere ammessi,quali soci, occorre che sia presentata la relativa domanda
d’iscrizione alla Associazione.
Il
Consiglio Direttivo deciderà sull’accettazione nella sua prima riunione entro
dieci giorni.
Dal momento della domanda e fino all’accettazione, al richiedente
è riconosciuta la qualifica di “ASPIRANTE”.
Qualora l’ASPIRANTE non abbia provveduto al
versamento contestuale della quota sarà tenuto ad effettuarlo non oltre 5
giorni dalla data di comunicazione, anche verbale,dell’avvenuto accoglimento
della domanda.
Il
rigetto della domanda comporta la restituzione della quota,se preventivamente
versata.
ART.4 DIRITTI ED OBBLIGHI
DEI SOCI
I Soci hanno diritto a
partecipare,secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite,alle
manifestazioni indette dall’Associazione.
Essi hanno l’obbligo di
osservare:
a)gli Statuti,i Regolamenti
e le deliberazioni della Federazione Italiana Burraco,nonché quelli della
Federazione Europea dalla stessa recepiti e acettarli come personalmente
cogenti;
b)versare nei tempi e nei
modi stabiliti le quote di tesseramento,le quote sociali e lke altre inerenti
l’attività sportiva e agonistica,nonché provvedere all’ottemperanza delle norme
di attuazione in proposito emanate o emendate;
c)osservare reciprocamente e
rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.Bur.(se tesserato)l’obbligo di
lealtà,probità e rettitudine.
ART.5 MODIFICHE DELLA
QUALITA’ DI SOCIO
Le cancellazione e le nuove iscrizioni vengono deliberate
dal Consiglio Direttivo e devono essere annotati nell’apposito libro in ordine cronologico e controfirmati
dal Presidente o da un Consigliere.
ART.6 PERDITA DELLA QUALITA’
DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI
I
Soci cessano di far parte dell’Associazione:
A)per
dimissioni;
B)per
mancato pagamento delle quote sociali;
C)per
mancato rinnovo del tesseramento alla FIBUR;
D)per
radiazione,allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari
alla Legge,o comunque lesivi degli interessi dell’Associazione.
Nei
casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari
dall’ammonizione o della o della sospensione dalla frequenza dei locali,degli
impianti o dagli incarichi sociali.
Tutte le sanzioni sono
irrogate dal Collegio dei Probiviri ad eccezione di quelle relative ad
infrazioni commesse durante manifestazioni e tornei FIBUR di competenza del
Giudice Sportivo FIBUR,al quale dovranno essere segnalati i relativi casi e le
cui decisioni sono appellabili entro 30 giorni dinanzi al Collegio dei
Probiviri F.I.BUR.
ART.7 ORGANI SOCIALI
Gli
Organi dell’Associazione sono:
a)l’ASSEMBLEA
dei Soci aventi diritto al voto
b)IL
PRESIDENTE
c)IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
d)IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
e)IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART.8 L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da
tutti i Soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento delle quote.
La convocazione
dell’Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto,telefonico ed eMail
con la precisazione dell’O.d.G.,avviso da affliggere nella sede della
Associazione e,ove possibile,nelle sede ufficiali di gara in modo che gli
associati ne vengano a conoscenza,almeno 15 giorni prima della data stabilita.
L’Assemblea può essere
Ordinaria o Straordinaria ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione,che
nomina un segretario per la redazione del verbale.
L’Assemblea Ordinaria deve
tenersi:
1)Ogni
anno,entro il mese di aprile,per votare la relazione tecnico morale e
finanziaria dell’anno precedente,nonché per deliberare sui bilanci preventivi e
consuntivi predisposti dal C.D. e sugli altri argomenti posti all’O.d.G.
2)Ogni 4 anni – non oltre il
30 Aprile – per eleggere tutti gli Organi Istituzionali eleggibili
dall’Associazione,oltre a quanto previsto sub. 1 secondo le norme elettorali
che di volta in volta il Consiglio Direttivo stabilirà.
L’Assemblea Straordinaria ha
luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno,ovvero su richiesta motivata
e scritta di almeno 3/10 di tutti i soci aventi diritto al voto.In tale ipotesi
l’Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.
Dovrà altresì essere
tenuta,negli stessi termini in cui al precedente comma,in caso di dimiddioni
contemporanee o decadenza della metà più uno dei componenti del C.D. ovvero se
non si è provveduto alla cooptazione dei Consiglieri mancanti in modo che i componenti
del C.D. siano in numero non inferiore a due se composto di quattro e tre se
composto di sei.
L’Assemblea Straordinaria è
competente,inoltre,a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto
con la maggioranza dei 2/3 di tutti i Soci aventi diritto.
ART.9 VALIDITA’
DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea presieduta dal
Presidente dell’ Associazione è validamente costituita,in prima
convocazione,quando sono presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto ed in
seconda convocazione,qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito ad
ogni socio rappresentare per delega più di due soci tesserati ed aventi diritto
al voto.
Le
deliberazioni sono pre a maggioranza semplice,tranne i casi per i quali il
presente statuto richieda maggioranze diverse.
L’Assemblea
nomina 3 scrutatori ogni volta che vi sono all’O.d.G. elezioni alle cariche sociali e nel qual
caso è obbligatorio votare a scheda segreta salvo che l’Assemblea non deliberi
per acclamazione.
Negli altri casi –salvo
diverso avviso dell’Assemblea- si vota per appello nominale,o per alzata di
mano e controprova.
Possono ricoprire cariche
sociali e partecipare alle Assemblee solo i Soci Tesserati in regola con i
pagamenti delle quote sociali e con il tesseramento F.I.BUR.
ART.10 IL PRESIDENTE
Il Presidente eletto
dall’Assemblea dei Soci Tesserati a norma dello Statuto Sociale,dirige
l’Associazione e,in ogni evenienza,ne è il legale rappresentante,dura in carica
4 anni e può essere riconfermato.
Per le obbligazioni sociali
risponde personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente.
Gli altri soci ed i
componenti del Consiglio Direttivo,per patto espresso,non assumono tale
obbligo.
Nei casi di assenza o di
impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal
Vicepresidente.
Alla carica di Presidente è
eletto al primo scrutinio il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti.
Se tale maggioranza non
viene raggiunta si procede al ballottaggio immediatamente tra i due candidati
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto il più
votato.
Il Presidente:
-convoca le Assemblee e le
presiede;
-convoca
e presiede il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
-sovrintende al regolare
funzionamento delle attività dell’Associazione e le coordina;
-autorizza le spese
deliberate dal Consiglio Direttivo e vista i verbali,ha la rappresentanza
legale della Associazione e svolge tutti i compiti demandatigli dal presente
Statuto e dai Regolamenti Federali;
-sottopone annualmente
all’Assemblea una relazione tecnico-morale;
-adotta nei casi d’urgenza i
necessari provvedimenti, sentito anche informalmente,il parere della
maggioranza dei Consiglieri;
-porta a compimento,per
delega del Consiglio Direttivo,compiti ai quali è stato specificatamente
delegato.
Segnala alla Fibur i
nominativi degli Arbitri Provvisori di
circolo d emette parere preventivo per la partecipazione dell’arbitro da
provvisorio ad effettivo di Circolo.
ART.11 ASSENZE O IMPEDIMENTI
Assenze o impedimenti dei Consiglieri,dei Probiviri
e deoi Delegati per periodi continuativi superiori a 3 (tre) mesi o a tre
riunioni di Organi Sociali di appartenenza si considerano definitivi e
comportano la decadenza dalla carica.
In
tal caso ove necessario il C.D. provvederà a cooptare altre persone
scegliendole tra i Soci.
ART.12 IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il presidente è coadiuvato da un Consiglio Direttivo
composto da quattro o sei membri Consiglieri con funzioni di consulenza e collaborazione.
Essi
vengono eletti dall’Assemblea dei Soci tesserati ,a maggioranza di voti e a scrutinio
segreto.
Il
C.D. dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Il
Presidente nella prima riunione del Consiglio Direttivo conferisce ai Consiglieri gli incarichi di vice
Presidente,Tesoriere,deputato agli interni e Segretario.
Il
Segretario da esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i Verbali delle
riunioni.
Sono
compiti del C.D.:
a)esaminare
le domanda di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
b)compilare
il bilancio preventivo e consuntivo,le eventuali variazioni allo stesso da
sotto porre all’approvazionedell’Assemblea,curare gli affari d’ordine
amministrativo;
c)approvare
il programma sportivo dell?Associazione;
d)nominare
Fiduciari o eventuali Delegati;
e)stabilire
le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo
reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci,a mente dell’art.8;
f)provvedere
alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei
regolamenti interni;
g)decidere
di tutte le questioni che interessano la Associazione e i Soci;
h)determinare
le quote associative annuali o trimestrali e/o mensili;
i)provvede,altresì,a
rimettere gli atti ai Probiviri.
ART.13 IL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
L’Assemblea nomina,possibilmente tra i Soci,il Collegio dei
Probiviri per
la durata di quattro anni.
Esso
è composto di 3(tre) membri effettivi.
Il Collegio è competente a decidere sulla condotta
degli associati nonché sulle controversie tra questi e con la associazione ad eccezioni delle infrazioni commesse
durante manifestazioni e tornei FIBUR di competenza del Giudice Sportivo,al
quale dovranno essere segnalati i relativi casi.
Il
provvedimento adottato dovrà essere comunicato,oltre che all’interessato,anche
al C.D.
Si
dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa assegnando un termine non
inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni dell’incolpato.
Il
Collegio in attesa della giustizia potrà sospendere dalla Associazione gli
incolpati con effetto immediato.
ART.14 NATURA DELLE CARICHE
SOCIALI VACANZE
Tutte
le cariche sociali elettive sono onorifiche e gratuite.
Il
C.D. può stabilire un rimborso spese ai componenti degli Organi dell’Associazione che le abbiano sopportate
nell’interesse dell’Associazione dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Le
dimissioni del Presidente determinano la decadenza dell’intero Consiglio.
Il Presidente ed i membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in
carica per l’ordinaria amministrazione fini a quando non saranno subentrati i
sostituti.
Nel
caso vengano meno contemporaneamente tre consiglieri se il C.D. è composto
di quattro e quattro se è composto di sei,il Consiglio decade,ma non il
Presidente il quale convocherà l’Assemblea per il rinnovo delle carche vacanti.
ART .15 REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea
nomina il Revisore dei Conti anche tra persone non tesserate e a titolo
gratuito.
I compiti del Revisore dei Conti consistono nella
verifica della regolare tenuta della contabilità almeno ogni 4 mesi
controllando la corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di
cassa e banca e l’esistenza dei beni in inventario.
Din
ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro.
ART.16 INCOMPATIBILITA’
La
carica di componenti il C.D. quella di Membro dei Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono incompatibili
tra loro.
I
componenti del C.D. non possono ricoprire cariche sociali in altre società od
associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
ART.17 CONTROVERSIE
I
Soci ed i componenti degli Organi Sociali s’impegnano a non adire, in nessun
caso, le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro
e/o con l’Associazione.
La mancata osservanza potrà comportare la radiazione
.ART.18 PATRIMONIO – ENTRATE
il
patrimonio è costituito da:a)attrezzature,mobilio ed eventuali impianti;b)tutti
gli altri immobilizzi di carattere finanziario e sportivo deliberati dal C.D. o
dall’Assemblea.
Le
Entrate sono costituite da:
a)quote sociali;b)eventuali
contributi di Enti Pubblici ovvero società private;c)incassi di manifestazioni
sportive o ad essi connesse:d)eventuali donazioni o lascitie)qualsiasi altra
entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte
del C.D
ART.19
DURATA-SCIOGLIMENTO-LIQUIDAZIONE
La
durata dell’Associazione è illimitata.Lo scioglimento dell’Associazione deve
essere approvato con la maggioranza di almeno 1/5 degli associati aventi
diritto a voto,sia in prima che in seconda convocazione.
Con la stessa maggioranza verranno nominati i
Liquidatori,determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del
Patrimonio sociale e residuo che dovrà essere devoluto ad Associazioni aventi
fini sportivi o per fini di utilità sociale. APPROVATO ED ADOTTATO dal
18/06/2008
DICIOTTO GIUGNO DUEMILAOTTO