LO STATUTO

ASD CIRCOLO DEL BURRACO E DEL BRIDGE

La associazione sportiva dilettantistica denominata “ASD CIRCOLO DEL BURRACO E DEL BRIDGE” con sede in Milazzo via Gaetano Martino n°3, costituita il 18.06.08 per fini sportivi dilettantistici senza scopi di lucro,ha come finalità quellq di praticare e diffondere il gioco del Burraco e del Bridge anche in  uno ad altre attività sportive dilettantistiche esaltando i valori dello sport anche in relazione alle situazioni di emarginazione sociale nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di disciplinare l’attività didattica ed agonistica nel rispetto della lealtà e correttezza nelle competizioni curando il rispetto dellenorme antidoping secondo il regolamento F.I.Bur. Essa si dichiara apartitica ed apolitica.

Si impegna a rispettare ed osservare lo statuto dell’ Ente di Promozione Sportiva a cui obbligatoriamente dovrà affiliarsi.

Nella propria Sede,sussistendone i presupposti,l’ASD Circolo del Burraco e del Bridge potrà svolgere attività ricreative a favore dei Soci,ivi compresa la gestione di un piccolo bar e ristorante.

La stessa,per il perseguimento dei propri scopi sociali, si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri Soci Tesserati.

ART.2 I SOCI

I Soci dell’Associazione possono essere:

a)      SOCI FONDATORI

b)      SOCIN ORDINARI

Sono SOCI FONDATORI  coloro che hanno contribuito alla costituzione dell’Associazione.

Sono SOCI ORDINARI quelli che intendono far parte dell’Associazione per un periodo di tempo pari ad un anno,dietro pagamento di una quota.

Detti Soci,fino a quando conservano tale qualifica, possono fruire degli impianti dell’Associazione e frequentare le sedi di gara, così come possono avvalersi di eventuali altre agevolazioni e hanno titolo a partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

La determinazione dell’ammontare annuo delle quote sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo, che a decorrere dal 1.1.2009 potrà istituire anche una tassa d’ammissione per i nuovi Soci, stabilendone la misura.

Il C.D. potrà altresì,consentire il pagamento della quota sociale annua in rate mensili e/o trimestrali anticipate.

ART.3 PROCEDURE PER L’AMMISSIONE A SOCIO

Per essere ammessi,quali soci, occorre che sia presentata la relativa domanda d’iscrizione alla  Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accettazione nella sua prima riunione entro dieci giorni.

Dal momento della domanda e fino all’accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di “ASPIRANTE”.

Qualora l’ASPIRANTE non abbia provveduto al versamento contestuale della quota sarà tenuto ad effettuarlo non oltre 5 giorni dalla data di comunicazione, anche verbale,dell’avvenuto accoglimento della domanda.

Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota,se preventivamente versata.

ART.4 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a partecipare,secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite,alle manifestazioni indette dall’Associazione.

Essi hanno l’obbligo di osservare:

a)gli Statuti,i Regolamenti e le deliberazioni della Federazione Italiana Burraco,nonché quelli della Federazione Europea dalla stessa recepiti e acettarli come personalmente cogenti;

b)versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote di tesseramento,le quote sociali e lke altre inerenti l’attività sportiva e agonistica,nonché provvedere all’ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate o emendate;

c)osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.Bur.(se tesserato)l’obbligo di lealtà,probità e rettitudine.

ART.5 MODIFICHE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

Le cancellazione e le nuove iscrizioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere annotati nell’apposito libro in ordine cronologico e controfirmati dal Presidente o da un Consigliere.

ART.6 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cessano di far parte dell’Associazione:

A)per dimissioni;

B)per mancato pagamento delle quote sociali;

C)per mancato rinnovo del tesseramento alla FIBUR;

D)per radiazione,allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge,o comunque lesivi degli interessi dell’Associazione.

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dall’ammonizione o della o della sospensione dalla frequenza dei locali,degli impianti o dagli incarichi sociali.

Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri ad eccezione di quelle relative ad infrazioni commesse durante manifestazioni e tornei FIBUR di competenza del Giudice Sportivo FIBUR,al quale dovranno essere segnalati i relativi casi e le cui decisioni sono appellabili entro 30 giorni dinanzi al Collegio dei Probiviri F.I.BUR.

ART.7 ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell’Associazione sono:

a)l’ASSEMBLEA dei Soci aventi diritto al voto

b)IL PRESIDENTE

c)IL CONSIGLIO DIRETTIVO

d)IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

e)IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.8 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento delle quote.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto,telefonico ed eMail con la precisazione dell’O.d.G.,avviso da affliggere nella sede della Associazione e,ove possibile,nelle sede ufficiali di gara in modo che gli associati ne vengano a conoscenza,almeno 15 giorni prima della data stabilita.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione,che nomina un segretario per la redazione del verbale.

L’Assemblea Ordinaria deve tenersi:

1)Ogni anno,entro il mese di aprile,per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell’anno precedente,nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal C.D. e sugli altri argomenti posti all’O.d.G.

2)Ogni 4 anni – non oltre il 30 Aprile – per eleggere tutti gli Organi Istituzionali eleggibili dall’Associazione,oltre a quanto previsto sub. 1 secondo le norme elettorali che di volta in volta il Consiglio Direttivo stabilirà.

L’Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno,ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 3/10 di tutti i soci aventi diritto al voto.In tale ipotesi l’Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Dovrà altresì essere tenuta,negli stessi termini in cui al precedente comma,in caso di dimiddioni contemporanee o decadenza della metà più uno dei componenti del C.D. ovvero se non si è provveduto alla cooptazione dei Consiglieri mancanti in modo che i componenti del C.D. siano in numero non inferiore a due se composto di quattro e tre se composto di sei.

L’Assemblea Straordinaria è competente,inoltre,a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con la maggioranza dei 2/3 di tutti i Soci aventi diritto.

ART.9 VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea presieduta dal Presidente dell’ Associazione è validamente costituita,in prima convocazione,quando sono presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione,qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito ad ogni socio rappresentare per delega più di due soci tesserati ed aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono pre a maggioranza semplice,tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse.

L’Assemblea nomina 3 scrutatori ogni volta che vi sono all’O.d.G. elezioni alle cariche sociali e nel qual caso è obbligatorio votare a scheda segreta salvo che l’Assemblea non deliberi per acclamazione.

Negli altri casi –salvo diverso avviso dell’Assemblea- si vota per appello nominale,o per alzata di mano e controprova.

Possono ricoprire cariche sociali e partecipare alle Assemblee solo i Soci Tesserati in regola con i pagamenti delle quote sociali e con il tesseramento F.I.BUR.

ART.10 IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall’Assemblea dei Soci Tesserati a norma dello Statuto Sociale,dirige l’Associazione e,in ogni evenienza,ne è il legale rappresentante,dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Per le obbligazioni sociali risponde personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente.

Gli altri soci ed i componenti del Consiglio Direttivo,per patto espresso,non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vicepresidente.

Alla carica di Presidente è eletto al primo scrutinio il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Se tale maggioranza non viene raggiunta si procede al ballottaggio immediatamente tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto il più votato.

Il Presidente:

-convoca le Assemblee e le presiede;

-convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;

-sovrintende al regolare funzionamento delle attività dell’Associazione e le coordina;

-autorizza le spese deliberate dal Consiglio Direttivo e vista i verbali,ha la rappresentanza legale della Associazione e svolge tutti i compiti demandatigli dal presente Statuto e dai Regolamenti Federali;

-sottopone annualmente all’Assemblea una relazione tecnico-morale;

-adotta nei casi d’urgenza i necessari provvedimenti, sentito anche informalmente,il parere della maggioranza dei Consiglieri;

-porta a compimento,per delega del Consiglio Direttivo,compiti ai quali è stato specificatamente delegato.

Segnala alla Fibur i nominativi degli  Arbitri Provvisori di circolo d emette parere preventivo per la partecipazione dell’arbitro da provvisorio ad effettivo di Circolo.

ART.11 ASSENZE O IMPEDIMENTI

Assenze o impedimenti dei Consiglieri,dei Probiviri e deoi Delegati per periodi continuativi superiori a 3 (tre) mesi o a tre riunioni di Organi Sociali di appartenenza si considerano definitivi e comportano la decadenza dalla carica.

In tal caso ove necessario il C.D. provvederà a cooptare altre persone scegliendole tra i Soci.

ART.12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente è coadiuvato da un Consiglio Direttivo composto da quattro o sei membri Consiglieri con funzioni di consulenza e collaborazione.

Essi vengono eletti dall’Assemblea dei Soci tesserati ,a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.

Il C.D. dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente nella prima riunione del Consiglio Direttivo conferisce ai  Consiglieri gli incarichi di vice Presidente,Tesoriere,deputato agli interni e Segretario.

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i Verbali delle riunioni.

Sono compiti del C.D.:

a)esaminare le domanda di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;

b)compilare il bilancio preventivo e consuntivo,le eventuali variazioni allo stesso da sotto porre all’approvazionedell’Assemblea,curare gli affari d’ordine amministrativo;

c)approvare il programma sportivo dell?Associazione;

d)nominare Fiduciari o eventuali Delegati;

e)stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci,a mente dell’art.8;

f)provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;

g)decidere di tutte le questioni che interessano la Associazione e i Soci;

h)determinare le quote associative annuali o trimestrali e/o mensili;

i)provvede,altresì,a rimettere gli atti ai Probiviri.

ART.13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea nomina,possibilmente tra i Soci,il Collegio dei Probiviri per la durata di quattro anni.

Esso è composto di 3(tre) membri effettivi.

Il Collegio è competente a decidere sulla condotta degli associati nonché sulle controversie tra questi  e con la associazione ad eccezioni delle infrazioni commesse durante manifestazioni e tornei FIBUR di competenza del Giudice Sportivo,al quale dovranno essere segnalati i relativi casi.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato,oltre che all’interessato,anche al C.D.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni dell’incolpato.

Il Collegio in attesa della giustizia potrà sospendere dalla Associazione gli incolpati con effetto immediato.

ART.14 NATURA DELLE CARICHE SOCIALI  VACANZE

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche e gratuite.

Il C.D. può stabilire un rimborso spese ai componenti   degli Organi dell’Associazione che le abbiano sopportate nell’interesse dell’Associazione dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni del Presidente determinano la decadenza dell’intero Consiglio.

Il Presidente ed i membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l’ordinaria amministrazione fini a quando non saranno subentrati i sostituti.

Nel caso vengano meno contemporaneamente tre consiglieri se il C.D. è composto di quattro e quattro se è composto di sei,il Consiglio decade,ma non il Presidente il quale convocherà l’Assemblea per il rinnovo delle carche vacanti.

ART .15 REVISORE DEI CONTI

L’Assemblea nomina il Revisore dei Conti anche tra persone non tesserate e a titolo gratuito.

I compiti del Revisore dei Conti consistono nella verifica della regolare tenuta della contabilità almeno ogni 4 mesi controllando la corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e banca e l’esistenza dei beni in inventario.

Din ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro.

ART.16 INCOMPATIBILITA’

La carica di componenti il C.D. quella di Membro dei  Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono incompatibili tra loro.

I componenti del C.D. non possono ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

ART.17 CONTROVERSIE

I Soci ed i componenti degli Organi Sociali s’impegnano a non adire, in nessun caso, le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l’Associazione.

La mancata osservanza potrà comportare la radiazione

.ART.18  PATRIMONIO – ENTRATE

il patrimonio è costituito da:a)attrezzature,mobilio ed eventuali impianti;b)tutti gli altri immobilizzi di carattere finanziario e sportivo deliberati dal C.D. o dall’Assemblea.

Le Entrate sono costituite da:

a)quote sociali;b)eventuali contributi di Enti Pubblici ovvero società private;c)incassi di manifestazioni sportive o ad essi connesse:d)eventuali donazioni o lascitie)qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D

 

ART.19 DURATA-SCIOGLIMENTO-LIQUIDAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata.Lo scioglimento dell’Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 1/5 degli associati aventi diritto a voto,sia in prima che in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza verranno nominati i Liquidatori,determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del Patrimonio sociale e residuo che dovrà essere devoluto ad Associazioni aventi fini sportivi o per fini di utilità sociale. APPROVATO ED ADOTTATO dal 18/06/2008

DICIOTTO  GIUGNO DUEMILAOTTO

 

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