Dichiarazione del Cairo sui Diritti dell'Uomo nell'islàm
Risoluzione 49/19-P della XIX Conferenza Islamica dei Ministri degli Esteri 5 Agosto 1990*
Gli Stati membri dell'Organizzazione della Conferenza Islamica,
Riaffermando il ruolo civilizzatore e storico della ummah islamica che Dio fece quale migliore nazione, che ha dato all'umanità una civiltà universale ed equilibrata nella quale è stabilita l'armonia tra questa vita e ciò che viene dopo e la conoscenza è armonizzata con la fede; e il ruolo che questa ummah deve svolgere per guidare una umanità confusa da orientamenti e ideologie contraddittorie e per fornire soluzioni ai cronici problemi dell'attuale civiltà materialistica,
Desiderando contribuire agli sforzi dell' umanità intesi ad asserire i diritti umani, proteggere l'uomo dallo sfruttamento e dalla persecuzione e affermare la sua libertà e il suo diritto a una vita degna in accordo con la shari'a islamica,
Convinti che l'umanità che ha raggiunto un elevato stadio nelle scienze naturali avrà sempre bisogno di fede per sostenere la sua civiltà e di forza automotivante per salvaguardare i propri diritti,
Credendo che i diritti fondamentali e le libertà fondamentali nell'islam sono parte integrante della religione islamica e che nessuno in via di principio ha diritti di sospenderli in tutto o in parte o di violarli o di ignorarli poiché essi sono comandamenti divini vincolanti, che sono contenuti nel Libro della rivelazione di Dio e furono inviati attraverso l'ultimo dei suoi Profeti a completare i precedenti messaggi divini facendo pertanto della loro osservanza un atto di adorazione e della loro negligenza o violazione un abominevole peccato, e conseguentemente ogni persona è individualmente responsabile - e la ummah collettivamente responsabile della loro salvaguardia,
Procedendo dai summenzionati principi,
Dichiara quanto segue:
Articolo 1
a) Tutti gli esseri umani formano un'unica famiglia i cui membri sono uniti
dalla sottomissione a Dio e dalla discendenza da Adamo. Tutti gli uomini
sono eguali in termini di fondamentale dignità umana e di fondamentali obblighi
e responsabilità, senza alcuna discriminazione di razza, colore, lingua,
sesso, credo religioso, affiliazione politica, stato sociale o altre considerazioni.
La vera fede è la garanzia per rispettare questa dignità lungo il cammino
della umana perfezione.
b) Tutti gli esseri umani sono soggetti a Dio e i più amati da Lui sono coloro
che sono più utili al resto dei Suoi sudditi, e nessuno ha superiorità sugli
altri eccetto che sulla base della pietà e delle buone azioni.
Articolo 2
a) La vita è un dono dato da Dio e il diritto alla vita è garantito a ogni
essere umano. È dovere degli individui, delle società e degli stati proteggere
questo diritto da ogni violazione ed è vietato sopprimere la vita tranne
che per una ragione prescritta dalla sharì'a.
b) È proibito ricorrere ai mezzi che possono provocare il genocidio dell'umanità.
c) La difesa della vita umana nel disegno di Dio è un dovere prescritto dalla
shatl'a.
d) L'integrità fisica è un diritto garantito. È dovere dello Stato proteggerlo
ed è vietato infrangerlo senza una ragione prescritta dalla sharì'a.
Articolo 3
a) In caso di uso della forza e di conflitto armato, non è consentito uccidere
non belligeranti quali anziani, donne e bambini. I feriti e i malati hanno
il diritto al trattamento medico; e i prigionieri di guerra hanno il diritto
al cibo, all'alloggio e al vestiario. È vietato mutilare cadaveri. È fatto
dovere di scambiare i prigionieri di guerra e di consentire visite e riunioni
delle famiglie separate per circostanze di guerra.
b) È vietato abbattere alberi, danneggiare colture o animali, nonché distruggere
le costruzioni o le istallazioni civili del nemico bombardandole, minandole
o con altri mezzi.
Articolo 4
Ogni essere umano ha diritto alla inviolabilità e alla protezione del suo buon
nome e onore durante la sua vita e dopo la sua morte. Lo Stato e la società
proteggeranno la sua salma e il luogo di sepoltura.
Articolo 5
a) La famiglia è il fondamento della società e il matrimonio è la base del
suo formarsi. Uomini e donne hanno il diritto al matrimonio e nessuna restrizione
derivante da razza, colore o nazionalità impedirà loro di beneficiare di
tale diritto.
b) La società e lo stato rimuoveranno ogni ostacolo al matrimonio e ne faciliteranno
la procedura. Essi assicureranno la protezione e il benessere della famiglia.
Articolo 6
a) La donna è uguale all'uomo in dignità umana e ha diritti da godere e obblighi
da adempiere; essa ha la propria identità e indipendenza finanziaria e il
diritto di mantenere il proprio nome e la propria identità.
b) Il marito è responsabile del mantenimento e del benessere della famiglia.
Articolo 7
a) Fin dal momento della nascita ogni bambino ha diritti nei confronti dei
genitori, della società e dello Stato ad avere appropriato nutrimento, educazione
e cure materiali, igieniche e morali. Sia il feto sia la madre devono essere
protetti e ricevere speciale assistenza.
b) I genitori e quanti si trovano in analoga condizione hanno il diritto di
scegliere il tipo di educazione che essi desiderano per i propri bambini, a
condizione che essi prendano in considerazione l'interesse e il futuro dei
bambini in conformità con i valori etici e i principi della sharr'a,
c) I genitori sono titolari di diritti rispetto ai loro figli e i parenti sono,
a loro volta, titolari di diritti rispetto al ceppo di appartenenza, in conformità
con le prescrizioni della sharì'a.
Articolo 8
Ogni essere umano gode di personalità giuridica in termini di obbligazioni
e di capacità di contrarre obblighi giuridici; nel caso in cui questa personalità
sia perduta o limitata egli sarà rappresentato dal suo tutore.
Articolo 9
a) Fornire l'accesso alla conoscienza è un dovere e assicurare l'educazione
è un obbligo della società e dello Stato. Lo Stato garantirà la disponibilità
di vie e mezzi per acquisire l'educazione e garantirà la pluralità di offerte
educative nell'interesse della società e in modo da rendere capace l'essere
umano di familiarizzarsi con la religione dell'islàm e con i fatti dell'Universo
a beneficio dell'umanità. b) Ogni essere umano ha il diritto di ricevere
l'educazione religiosa nella sua estensione più ampia delle varie istituzioni
di educazione e di orientamento, compresa la famiglia, la scuola, l'università,
i media ecc. e in modo integrato ed equilibrato tale da consentirgli di sviluppare
la sua personalità, rafforzare la sua fede in Dio e promuovere il rispetto
per, e la difesa dei, diritti e doveri.
Articolo 10
L'islam è una religione intrinsecamente connaturata all' essere umano. È proibito
esercitare qualsiasi forma di violenza sull'uomo o di sfruttare la sua povertà
o ignoranza al fine di convertirlo a un'altra religione o all'ateismo.
Articolo 11
a) Gli esseri umani nascono liberi e nessuno ha il diritto di renderli schiavi,
umiliarli, opprimerli o sfruttarli e non esiste soggezione se non a Dio l'Altissimo.
b) TI colonialismo di qualsiasi tipo, in quanto peggiore forma di schiavitù,
è assolutamente vietato. I popoli che soffrono di colonialismo hanno pieno
diritto alla libertà e all'autodeterminazione. È dovere di tutti gli stati
e di tutti i popoli sostenere la lotta dei popoli colonizzati per la liquidazione
di qualsiasi forma di colonialismo e occupazione, e tutti gli stati e tutti
i popoli hanno il diritto di preservare la propria identità originaria e
di esercitare il controllo sulle proprie ricchezze e risorse naturali.
Articolo 12
Ogni uomo ha il diritto, nel quadro della shari'a, di muoversi liberamente
e di scegliere il luogo della propria residenza sia dentro che fuori del
proprio paese e se perseguitato è legittimato a chiedere asilo in un altro
paese.n paese del rifugiato garantirà la sua protezione fino a che egli raggiungerà
la sicurezza, a meno che la richiesta di asilo sia fondata su un atto che
la sharì'a considera come un crimine.
Articolo 13
n lavoro è un diritto garantito dallo Stato e dalla società a ogni persona
abile a lavorare. Ognuno è libero di scegliere il lavoro che ritiene migliore
e che soddisfa i propri interessi e quelli della società. n lavoratore ha
il diritto alla salute e alla sicurezza nonché a ogni altra garanzia sociale.
Non gli può essere assegnato un lavoro al di là delle proprie capacità né
si può assoggettarlo a violenza o sfruttamento. Egli ha il diritto -senza
alcuna discriminazione tra maschi e femmine -a un equo salario per il suo
lavoro così come alle vacanze e alle promozioni che merita. Da parte sua,
egli è tenuto a impegnarsi meticolosamente nel suo lavoro. Nel caso in cui
i lavoratori e gli impiegati siano in disaccordo su questa o quella materia,
lo Stato interverrà per risolvere il conflitto, confermare i diritti e assicurare
la giustizia in modo equo.
Articolo 14
Ognuno ha il diritto a guadagni legittimi senza monopolio, inganno o violenza
sugli altri. L'usura (riba) è assolutamente vietata.
Articolo 15
a) Ognuno ha il diritto alla proprietà acquisita in modo legittimo ed eserciterà
i relativi diritti senza pregiudizio per se stesso, gli altri o la società
in generale. La espropriazione non è consentita tranne che per esigenze di
pubblico interesse e dietro pagamento di un immediato ed equo indennizzo.
b) La confisca e la riduzione della proprietà è proibita tranne che per necessità
dettata dalla legge.
Articolo 16
Ognuno ha il diritto di godere dei frutti della propria produzione scientifica,
letteraria, artistica o tecnica nonché di proteggere gli interessi morali
e materiali che ne derivano, a condizione che tale produzione non sia contraria
ai principi della sharì'a.
Articolo 17
a) Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano, immune dal vizio e dalla
corruzione morale, in un ambiente che favorisca il suo autosviluppo; incombe
allo Stato e alla società in generale il dovere di rispettare tale diritto.
b) Ognuno ha il diritto all'assistenza medica e a ogrri pubblica agevolazione
fornita dalla società e dallo stato nei limiti delle loro risorse disponibili.
c) Lo Stato assicurerà il diritto dell'individuo a una vita digrritosa che
gli consenta di rispondere a tutte le esigenze proprie e a quelle dei suoi
dipendenti, compresa l'alimentazione, il vestiario, l'alloggio, l'educazione,
le cure mediche e ogni altro bisogno essenziale.
Articolo 18
a) Ognuno ha il diritto di vivere nella sicurezza per sé, la propria religione,
i propri dipendenti, il proprio onore e la propria proprietà. b) Ognuno ha
il diritto alla privacy nella conduzione dei sui affari, nella sua casa,
in famiglia e per questo attiene alla sua proprietà e alla sua rete di relazioni.
Non è consentito svolgere spionaggio su di esso, porlo sotto sorveglianza
o infamare il suo buon nome. Lo Stato deve proteggerlo da interferenze arbitrarie.
c) L'abitazione privata è assolutamente inviolabile. Non vi si può accedere
senza permesso dei suoi abitanti o in maniera illegale, né può essere demolita
o confiscata e il suo arredamento asportato.
Articolo 19
a) Tutti gli individui sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione
tra il legislatore e il cittadino. b) TI diritto di ricorrere alla giustizia
è garantito a tutti. c) La responsabilità è strettamente personale. d) Non
c'è crimine o punizione al di fuori di quanto previsto dalla shart'a, Un
imputato è innocente fino a che la sua colpa non sia provata in equo processo
nel quale egli disponga di tutte le garanzie della difesa.
Articolo 20
Non è consentito arrestare illegalmente un individuo o restringere la sua libertà,
esiliarlo o punirlo. Non è consentito assoggettarlo a tortura fisica o psicologica
o a qualsiasi forma di umiliazione, crudeltà o indegnità. Non è consentito
sottoporre un individuo a esperimenti medici o scientificisenza ilsuo consenso
o a rischio della sua salute o della sua vita. Né è consentito promulgare
leggi di emergenza che prevedano interventi d'autorità per tali azioni.
Articolo 21
La presa di ostaggi sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo è espressamente
vietata.
Articolo 22
a) Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in un
modo che non contravvenga ai principi della sharì"a.
b) Ognuno ha il diritto di sostenere ciò che è giusto e propagandare ciò che
è buono e mettere in guardia contro ciò che è sbagliato e malvagio in conformità
con le norme della sharI'a.
c) L'informazione è una necessità vitale per la società. Essa non può essere
sfruttata o distorta in modo tale da violare la sanità e la dignità dei Profeti,
minare i valori morali ed etici o disintegrare, corrompere o inquinare la società
o indebolirne la fede.
d) Non è consentito suscitare odio nazionalisticoo ideologicoo comunque incitare
a qualsiasi forma di discrirrrinazione razziale.
Articolo 23
a) Autorità èfiducia; ilsuo abuso o il suo malevolo esercizio è assolutamente
vietato, affinché i diritti umani fondamentali possano essere garantiti.
b) Ognuno ha il diritto di partecipare, direttamente o indirettamente alla
amministrazione dei pubblici affari del suo paese. Egli ha anche ildiritto
di assumere cariche pubbliche con le disposizioni della sharI'a.
Articolo 24
Tutti i diritti e le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione sono soggette
alla sharì'a islamica.
Articolo 25
La sharI'a islamica è la sola fonte di riferimento per l'interpretazione di
qualsiasi articolo della presente Dichiarazione.
* Testo tratto da:
Carlo Panella
IL COMPLOTTO EBRAICO: l'antisemitismo islamico da Maometto a Bin Laden
Ed. Lindau 2005