La bakeca dei Praticanti Avvocati
La pratica del primo anno
Può essere svolta in due modi:
1) con la frequenza dello studio di un avvocato. All’atto della sua iscrizione di praticante procuratore non abilitato riceverà dal Consiglio dell’Ordine un libretto, previamente numerato e vidimato dal presidente (art. 6 DPR 101/1990);
2) con l’iscrizione in uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. 101/1990 (vedi pagina: SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE), che sostituirà il praticantato tradizionale, solamente per un anno (per gli anni successivi è comunque obbligatoria la frequenza dello Studio Legale di un Avvocato). In questo caso il neo-dottore all’atto della richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti deve:
- dichiarare nella domanda che intende frequentare un corso post-universitario;
- indicare specificatamente il tipo di corso;
- allegare, in sostituzione della dichiarazione dell’Avvocato, una certificazione rilasciata dall’Università, attestante la sua iscrizione al corso post-universitario di pratica forense.
Alla fine del corso, l’attestato di frequenza verrà rilasciato dal Direttore.
Al termine del primo anno, il praticante deve:
I) Depositare presso il Consiglio dell’Ordine il libretto della pratica (in cui risulterà già effettuata la prima vidimazione semestrale, mentre la seconda avverrà al momento di quest’ultimo deposito);
II) Illustrare con apposita relazione scritta le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.
Esaminato quanto descritto ai punti I) e II), il Consiglio effettuerà gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante e ha facoltà di invitarlo ad un colloquio.
Il deposito annuale del libretto unitamente alla relazione è obbligatorio. Prima di redigere la relazione, si suggerisce di prendere contatto con il Consigliere dell’Ordine di riferimento.
E’ facoltà del Consiglio dell’Ordine convocare in qualunque momento, nell’espletando periodo di pratica, l’iscritto, per verificare la veridicità di quanto dichiarato nel libretto e per chiedere chiarimenti e delucidazioni sul tirocinio compiuto.
In caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, perde efficacia la pratica già svolta.
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