La bakeca dei Praticanti Avvocati
Regolamento del Praticantato Forense
La pratica legale è stata tradizionalmente considerata la via maestra per l’accesso alla carriera d’Avvocato. Il laureato in Giurisprudenza può, in ogni momento, cercare un Avvocato con una anzianità di iscrizione all’Albo di almeno due anni, per iniziare la pratica professionale che gli permetterà di accedere successivamente all’esame di abilitazione.
Il primo problema, spesso non indifferente, che il neo-laureato si trova a dover affrontare, è la ricerca di un avvocato disponibile ad accoglierlo presso il proprio studio.
Per la ricerca dello studio, l’aspirante praticante, dovrà utilizzare le proprie conoscenze nel settore, sempre che le abbia, talvolta purtroppo, si trova in difficoltà perchè non è al corrente delle strade da percorrere al fine di reperire uno studio interessato ad accogliere un praticante, in questo caso è consigliabile segnalare la propria difficoltà presso l’Ordine degli Avvocati di competenza dove è solitamente disponibile una registro in cui, oltre all’indicazione di alcuni studi legali che sono alla ricerca di collaboratori, è possibile inserire i propri dati e la propria disponibilità. In ogni caso è sempre opportuno segnalare la richiesta anche a qualche Associazione di praticanti e avvocati. Accade infatti spesso che gli studi che ricercano praticanti contattino gli stessi attraverso questi utilissimi canali.
I titoli di studio richiesti ai fini del praticantato forense sono: la Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento 4 anni, o la Laurea Specialistica 3+2, o la Laurea Magistrale 1+4, se il titolo di studio è conseguito all’estero il neo-laureato deve presentare una domanda al ministero italiano o per il tramite dell’ambasciata italiana presso il paese straniero.

Con la circolare n. 25/2009 anche l'INPS ha aperto gli uffici alla pratica forense presso l'avvocatura dell'ente, da svolgersi sotto la vigilanza dei consigli dell'ordine. Gli interessati dovranno farne richiesta entro 20 giorni dal termine riportato dai singoli bandi che saranno pubblicati presso le direzioni regionali INPS.
Durata e scopi
Il praticantato forense è disciplinato dal D.P.R. del 10 aprile 1990, n. 101 cd. “Regolamento della pratica forense”, dura un biennio, durante il quale, il neo laureato acquisisce il titolo di “praticante” e, l’Avvocato dello Studio acquista il titolo di “dominus”, quest’ultimo ha il dovere di seguire il praticante nelle attività dello studio, nella partecipazione alle udienze e, a formare il praticante rispetto alla deontologia professionale e all’osservanza dei relativi principi. Altre norme interessanti riguardanti la pratica forense, sono poi contenute nel D.M. 27 marzo 1996, nel D.lgs 17 novembre 1997 n. 398, nel D.M. 21 dicembre 1999 n. 537 e nella L. 18 luglio 2003 n. 180.
Rimborso spese
Al praticante, dopo un periodo iniziale di apprendimento, deve essere riconosciuto un compenso proporzionalmente all’apporto professionale. Deve comunque essere sempre riconosciuto il rimborso alle spese sostenute. Il praticante non deve essere adibito a mansioni esclusive o prevalenti di segreteria, ed ha diritto a momenti liberi per lo studio e l’approfondimento personale.
Abilitazione del praticante
Decorso un anno, il Praticante Avvocato può chiedere al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, il cd. Patrocinio che lo abiliterà provvisoriamente (max 6 anni) all’esercizio della professione forense limitatamente al Distretto di Corte d’Appello in cui è ricompreso l’Ordine di appartenenza.
Il praticante ammesso al patrocinio potrà svolgere l'attività giudiziaria, mediante l’assistenza e difesa della parte limitatamente ai casi indicati dall'art. 7 L. 16/12/1999 n. 479 (c.d. Legge Carotti), nei procedimenti penali in primo grado di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale monocratico, per i quali la Legge prevede una pena nel massimo a 4 anni di carcerazione e civili pendenti innanzi a medesimi uffici giudiziari, di valore non superiore a € 25.822,84; sarà inoltre autorizzato a svolgere attività stragiudiziale senza restrizione alcuna.
Esame di Avvocato
Quanto all'ammissione all'esame di avvocato: il candidato deve aver concluso il biennio di pratica forense presso uno Studio Legale o, una Scuola biennale di Specializzazione (es. per le professioni legali) più un anno di pratica forense presso uno Studio. Il biennio di pratica va maturato alla data del concorso di abilitazione.
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