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 |  |  | Svolgimento della pratica
fuori dello studio di un Avvocato |
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L'art. 8 del D.P.R. 101/1990 prevede la facoltà per il Praticante Avvocato abilitato all'esercizio di continuare la pratica (al termine del primo anno, cioè dopo avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio) fuori dallo studio di un avvocato, in proprio, cioè senza più la guida del dominus, ma come libero professionista; in questo caso, il patrocinante, oltre a comunicare tale intendimento al Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto indicando anche la sede del proprio studio, dovrà trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all’anno, di cui almeno cinque penali (come difensore di fiducia) ovvero cinque cause civili di cognizione: cioè dovrà iniziare ogni anno, la trattazione di almeno venti procedimenti (anche speciali - quali decreti ingiuntivi, ricorsi d'urgenza ecc., procedure esecutive, procedure di volontaria giurisdizione) ed almeno cinque cause civili di cognizione oppure cinque cause penali come difensore di fiducia.
Si ritiene che la mancata preventiva comunicazione, potrebbe comportare la perdita di efficacia del periodo di pratica già svolto (art. 5. Comma 3. D.P.R. citato).
Le udienze da indicare nel libretto di pratica saranno solo quelle in cui si esercita la rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in sostituzione di un avvocato, ad eccezione di quelle di mero rinvio.
Il libretto deve essere esibito al termine di ogni semestre, ad eccezione naturalmente della attestazione dell'avvocato.
Il Consiglio dell'Ordine accerterà la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.
Ai sensi del D.M. 5.10.1994 n. 585 (tariffa forense) al praticante ammesso al patrocinio competono la metà degli onorari e dei diritti spettanti all’Avvocato. |
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