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 |  |  | | Il libretto della pratica forense |
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È suddiviso in tre parti:
I) Nella prima parte del libretto, il praticante dovrà, annotare le udienze alle quali ha assistito in presenza dell’Avvocato presso il cui studio esercita la pratica o del suo sostituto processuale, con la indicazione della data, dell’Autorità Giudiziaria del numero di ruolo dei processi, delle parti, nonché dell'attività espletata all’udienza (es. attività istruttorie). Queste, non potranno essere inferiori a venti per ogni semestre . Il praticante che assiste ad un’udienza, dovrà aver cura di dichiarare la propria presenza ai fini dello svolgimento della pratica nel verbale dell’udienza stessa. Il Consiglio dell’Ordine, infatti, ha la facoltà di richiedere a campione le fotocopie per il dovuto controllo. Riguardo al numero massimo di udienze giornaliere, per alcuni Ordini forensi è possibile annotare solamente una presenza giornaliera per ufficio giudiziario (quindi anche più di una annotazione giornaliera, ma di uffici giudiziari diversi) secondo altri, è indifferente il numero di udienze giornaliere da annotare.
Per favorire una pratica professionale “multidisciplinare”, il dominus potrà espressamente delegare con lettera altri Avvocati per consentire la preparazione e l’assistenza del praticante a udienze riguardanti materie diverse da quelle trattate nel suo studio.
Il termine “Udienza” di cui all’art. 6 DPR 101/1990 non è molto chiaro. La norma di cui all’art. 6 deve essere pertanto interpretata nel senso di cui all’art. 1 D.P.R. cit. Tale articolo infatti ribadisce il principio generale al quale si ispira la riforma legislativa del regolamento della pratica: la pratica forense deve essere svolta con assiduità. Si ritiene, quindi, non sufficienti ai fini della pratica l’assistenza ad udienze tenutesi in uno stesso giorno o in pochi giorni; sì ritiene altresì utile che il praticante assista alla trattazione di un certo numero di cause dinanzi ai Giudici diversi con udienze che possono essere civili e penali, ma non di mero rinvio, ripartite fra Giudici di Pace, Tribunali, Corti di Appello, TAR e Commissioni Tributarie, cosa peraltro già affermata dalla stessa Commissione Consultiva del C.N.F.
È espressamente previsto (al 20 comma dell’art. 6 D. P. R. citato) che l’Avvocato deve vigilare sulla pratica e deve attestare la veridicità delle annotazioni effettuate dal praticante, fermo restando che il Consiglio dell’Ordine vigila sullo svolgimento della pratica in via autonoma.
La presenza all’udienza del praticante non abilitato al patrocinio, non può assolutamente estendersi alla rappresentanza e difesa della parte, né alla sostituzione di un avvocato (fatti che oltre a rendere nulli gli atti processuali posti in essere dal cd. “falsus procurator”, costituiscono infrazioni disciplinari ed integrano gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione forense.
II) Nella seconda parte del libretto il praticante dovrà, annotare gli atti processuali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato con la indicazione del loro oggetto.
III) Nella terza parte del libretto il praticante dovrà, annotare infine le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato. |
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Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell’Ordine di appartenenza al termine di ogni semestre di pratica con decorrenti dalla delibera consiliare di iscrizione nel registro speciale dei praticanti avvocati (entro il sessanta giorni dalla scadenza del semestre), inoltre, al secondo e quarto semestre, l’interessato dovrà anche allegare una relazione illustrativa delle attività svolte dallo stesso.
Ad ogni esibizione, la I), II) e III) parte di libretto relativa ad ogni semestre di pratica, dovrà essere completata e controfirmata (per attestazione di veridicità delle annotazioni in esso contenute) dal dominus.
Se l’Avvocato ha delegato altri Colleghi a consentire la preparazione del praticante e l’assistenza esterna dal suo studio, il libretto dovrà essere sottoscritto anche da questi ultimi, allegando copia della lettera di delega.
Qualora il praticante intende trasferirsi in uno Studio Legale diverso da quello dichiarato all’atto della domanda deve tempestivamente comunicarlo al Consiglio dell’ Ordine, pena l’impossibilità di potere validamente annotare le attività di cui sopra, inoltre, detto periodo non sarà riconosciuto ai fini del compimento della pratica medesima e del rilascio del relativo certificato (art. 5 ultimo Comma, DPR cit.). |
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