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Il praticante che intenda ottenere l’abilitazione all’esercizio limitato della professione, dall’inizio del secondo anno di pratica in poi, potrà inoltrare un’apposita istanza in bollo al Consiglio dell’Ordine (il fac-simile è in distribuzione presso il Consiglio medesimo), indicando il codice fiscale ed effettuando i prescritti versamenti; deve inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 3 della legge professionale forense n.1578/33 e allegare i seguenti documenti:
- ricevuta del versamento di una tassa di concessione governativa;
- dichiarazione dell'avvocato attestante la frequenza dello studio e la durata effettiva della pratica con continuità e profitto (su carta intestata dello studio e con la dicitura a tutt'oggi o simili tali da far dedurre l’attualità del praticantato);
- libretto della pratica;
- relazione annuale illustrativa dell'attività svolta e indicata nel libretto della pratica (firmata dall'interessato e controfirmata dall'avvocato);
- una fotografia formato tessera.
Ricevuta la notifica della delibera del Consiglio dell'Ordine con cui si procede alla iscrizione nell'elenco degli abilitati, il praticante procuratore dovrà quindi prestare il giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale nel circondario, che è condizione per l’esercizio del patrocinio.
Il praticante avvocato abilitato deve, al Consiglio dell’Ordine, una tassa annuale di iscrizione. |
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| L'abilitazione all’esercizio della professione non può superare i sei anni (nell’arco dei quali, il praticante, per poter proseguire l’attività professionale, deve conseguire l’idoneità alla professione di avvocato) che, decorrono dal primo giorno del secondo anno di iscrizione al registro dei praticanti avvocati (C.N.F. delib. 23/11/2006). |
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| Prosecuzione della pratica dopo il rilascio del certificato |
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Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante abilitato rimane iscritto nell’elenco speciale fino alla data di scadenza.
Si ricorda che, ai fini della cancellazione dall’Albo speciale dei praticanti, coloro i quali hanno avuto riconosciuto l’esercizio limitato della professione, devono presentare apposita richiesta di cancellazione dal registro dei praticanti avvocati. |
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