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 |  |  | | L’esercizio del Patrocinio |
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Il praticante ammesso al patrocinio può svolgere l'attività giudiziaria, mediante l’assistenza e difesa della parte nei giudizi di primo grado di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale Monocratico limitatamente alle cause civili che abbiano ad oggetto:
- beni mobili e immobili, ma il cui valore non ecceda lire cinquanta milioni;
- rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 704 del c.p.c.;
- denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 688, 2° c., c.p.c.;
e nei procedimenti penali di primo grado pendenti innanzi ai medesimi uffici giudiziari per tutti i reati che comportino una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola oppure congiunta alla predetta pena detentiva. (Si tratta di contravvenzioni o di reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.) e per:
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale previsti dall’art. 336 c.p.;
- resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 c.p.;
- oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art. 343, 2° c., c.p.;
- violazione dei sigilli aggravata a norma dell’art. 349, 2° c., c.p.;
- rissa aggravata a norma dell’art. 588, 2°c., c.p., con esclusione dell’ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- furto aggravato a norma dell’art. 625 del c.p.;
- ricettazione prevista dall’art. 648 c.p.;
- quelli attribuiti ex D.lgs. 274/2000 alla competenza del Giudice di Pace.
Senza menzione esplicita per quanto riguarda i giudizi in materia di lavoro e previdenza, nonché i procedimenti di esecuzione.
Il praticante ammesso al patrocinio può svolgere altresì attività stragiudiziale senza restrizione alcuna. |
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Lo svolgimento di funzioni improprie da parte del praticante abilitato oltre a dar luogo ad un procedimento disciplinare da parte dell’ordine di appartenenza e a ravvisare gli estremi dell’esercizio abusivo della professione forense, può dare luogo a nullità degli atti giudiziari redatti per mancanza di legittimazione.
La Legge professionale (art. 3 R.D.L. 1578/33) prevede alcune ipotesi di incompatibilità, estese anche ai praticanti abilitati al patrocinio, che impediscono l’esercizio della professione forense. L’esercizio della professione forense è incompatibile con qualunque impiego retribuito ad eccezione dei professori ed assistenti delle Università e dei professori degli istituti secondari dello Stato, con l’esercizio in nome proprio o altrui di attività di commercio (comprese pertanto le qualità di socio delle società di persone e le cariche di amministratore delle persone giuridiche), con l’esercizio della professione di notaio, di giornalista, di mediatore, di agenti di cambio ecc...
L’esercizio della professione in situazione di incompatibilità costituisce grave infrazione disciplinare e come tale, se accertata, è oggetto di procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine.
Il praticante (come pure l’avvocato) all’atto dell’iscrizione dovrà pertanto esaminare la propria situazione per accertare se sussistono ipotesi di incompatibilità. Se esse sussistono potrà rimanere iscritto nel registro speciale senza essere abilitato.
Se successivamente all’ottenimento dell’abilitazione il praticante si venisse a trovare in una situazione di incompatibilità, dovrà immediatamente informare il Consiglio dell’Ordine e chiedere la cancellazione dall’elenco degli abilitati, potendo egli rimanere iscritto nel registro dei praticanti. La mancata comunicazione al Consiglio di una sopravvenuta situazione di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare. |
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| Per effetto del Regolamento C.N.F. 18/01/07, anche i Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio, hanno l’obbligo formativo (obbligo di partecipare ad attività formative e/o di aggiornamento), di conseguire almeno 90 crediti a triennio. |
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