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| Difesa d’Ufficio: No ai Praticanti Avvocati |
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| I praticanti avvocati abilitati al patrocinio non possono essere iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio, nonostante la normativa e lo stesso codice di rito, con riferimento alla nomina e alle attribuzioni degli stessi, espressamente non prevedono la qualità di Avvocato, tanto è che in passato prima della Legge 6 marzo 2001 n. 60, i diversi Ordini forensi, avevano sempre iscritto fra gli elenchi di cui “all’Ufficio” anche i praticanti avvocati nel limite della loro competenza.
Dopo la suddetta legge, il Consiglio Nazionale Forense, ha definitivamente concluso la diatriba fra ordini professionali pro e contro l’iscrizione dei praticanti negli elenchi dei difensori d’Ufficio. Ciò è quanto stabilito da una circolare a firma del presidente del Consiglio Nazionale, Nicola Buccico, la quale, nel ridefinire i «parametri interpretativi comuni al fine di garantire su tutto il territorio nazionale piena ed auspicabile omogeneità nelle modalità di attuazione» della legge 60/2001 sulla difesa d’ufficio, ha contestualmente escluso che la stessa possa essere rivestita dai praticanti avvocati.
Secondo la legge 60/2001 i consigli dell’Ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle specifiche competenze, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. Gli elenchi contengono i nominativi dei difensori distinti per Ordine circondariale. Elenchi ad hoc sono dedicati ai difensori d’ufficio per il patrocinio dei minori e innanzi ai Tribunali militari. La lista è operativa attraverso un sistema informatizzato che garantisce la rotazione automatica, stabilendo un turno differenziato per gli indagati e gli imputati detenuti e la reperibilità, evitando inoltre, l’attribuzione contestuale a un difensore di più nomine d’ufficio.
Quanto ai corsi di aggiornamento professionale per i candidati alla difesa d’ufficio, la circolare "restringe" le previsioni della legge: le iniziative sono istituite e tenute dagli Ordini forensi, che vigilano sui corsi organizzati da associazioni private, come le Associazioni forensi o le Camere penali, anche se queste ultime sono state abilitate dalla legge 60/2001. La frequenza dei corsi è obbligatoria ed attribuisce i crediti formativi di cui al Regolamento 18/01/2007 del C.N.F., per il rilascio dell’attestato è inoltre necessario l’aver superato una verifica finale volta ad accertare la preparazione degli aspiranti. Per dare omogeneità a contenuti e metodologie formative, i programmi dei corsi devono essere approvati dal Consiglio Nazionale. |
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