La bakeca dei Praticanti Avvocati
Il Consiglio Nazionale Forense
È l’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura, ha sede in Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed è composto da Consiglieri rappresentanti, uno per ogni Corte d’Appello presente sul territorio italiano (ventisei).
Il C.N.F. ha poteri giurisdizionali e di amministrazione, le principali funzioni sono:
- giudica sui ricorsi contro le decisioni disciplinari degli Ordini territoriali, di tenuta degli albi e sui reclami elettorali (le sue pronunce sono appellabili soltanto innanzi alla Corte di Cassazione, mentre rispetto ai diversi Ordini si pone come organo di seconda istanza);
- tenuta dell’Albo degli Avvocati abilitati alle magistrature superiori;
- consultiva sui progetti normativi riguardanti la professione forense (Commissione Consultiva);
- dà il parere sullo scioglimento dei Consigli degli Ordini;
- designa gli avvocati delle Commissioni di esame di abilitazione; - approva e coordina i programmi delle scuole forensi;
- redige, aggiorna e propone le tariffe professionali.
Pareri del CNF sul
praticantato forense
In materia di pratica forense, la Commissione Consultiva del C.N.F. ha emesso negli anni svariati pareri come quelli riguardanti:
- la frequenza di corsi di perfezionamento riconosciuti con D.M. 27/3/1996 che, assolve interamente gli obblighi del Praticante Avvocato per uno degli anni di pratica forense, senza che sia necessario l'assolvimento di obblighi ulteriori e quindi senza necessità di assistenza alle udienze, mentre il secondo anno di pratica forense dovrà svolgersi anche con l'assistenza alle udienze;
- lo svolgimento della pratica forense all'estero che, deve comprendere anche l'assistenza alle venti udienze semestrali, ed il dominus deve comunque rilasciarne attestazione;
- il controllo del Consiglio dell'Ordine sullo svolgimento della pratica che, deve essere sostanziale e non meramente formale, con la conseguente possibilità di rifiutare la convalida del semestre di pratica oggetto di verifica ove ne ricorrano i presupposti, come nel caso di accertamento dell'insufficienza della preparazione del praticante avvocato sia in materia civile sia in materia penale;
- l'assistenza alle venti udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica forense dall'art. 6 del citato d.p.r. 101/90 che, deve svolgersi in termini diluiti nell'arco dell'intero semestre così da evidenziare continuità ed assiduità nello svolgimento della pratica medesima;
- una deroga alla diluizione delle udienze nell'arco del semestre che, può essere ammessa solo allorché sussistano motivate ragioni, meritevoli di considerazione.
Centro per la formazione e l’aggiornamento
professionale degli avvocati
Nel 1999 è stato istituito presso il C.N.F. il "Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati" con le funzioni di:
- contribuire allo sviluppo della cultura professionale dell’Avvocatura, mediante lo studio e la ricerca in tema di formazione e di aggiornamento degli avvocati;
- promuovere e coordinare le scuole di formazione e le attività di aggiornamento;
- approvare gli statuti ed i regolamenti delle scuole forensi;
- determinare gli indirizzi funzionali e didattici delle singole scuole e dei criteri per il conseguimento di attestati attinenti alla formazione ed all’aggiornamento;
- vigilare sul funzionamento e sulla gestione delle scuole di formazione, nonché sulle attività di aggiornamento.
Chi sono
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