La bakeca dei Praticanti Avvocati
Il certificato di compiuta pratica forense
Al termine del biennio di pratica professionale, dopo l’espletamento dei previsti accertamenti sull’ultimo semestre, è necessario chiedere al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, il rilascio del cd certificato di compiuta pratica.
È prassi del Consigli dell’Ordine, richiedere al praticante l’esibizione di una precisa documentazione, quale
1. il libretto della pratica debitamente completato e vidimato sino al IV semestre(che resta definitivamente acquisito agli atti),;
2. relazione biennale controfirmata dall’avvocato sulle attività (svolte nel secondo anno) indicate nel libretto della pratica ed i problemi di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo;
3. presentare domanda in bollo diretta al Consiglio in cui richiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica allegando:
- certificato rilasciato dall’avvocato attestante la compiuta pratica “con diligenza e profitto” dal … al … oppure, il certificato rilasciato dalle cancellerie in cui siano elencate le procedure iniziate nell’anno di patrocinio, nel caso in cui il Praticante abilitato non frequenta lo studio di un avvocato;
- relazione sull’attività svolta durante il primo anno;
- marca da bollo e quant’altro richiesto.
Tale certificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del R.D. 37/34, deve essere allegato alla domanda per partecipare all’esame di abilitazione alla professione di avvocato.
In virtù dell’art. 10 del R.D. citato, il Consiglio dell’Ordine è chiamato a valutare nel merito la pratica svolta, in base ai documenti prodotti dal richiedente.
Il rilascio del certificato, determina:
I) la possibilità di sostenere l’esame di abilitazione professionale;
II) la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati ad eccezione del caso in cui il candidato abbia ottenuto l’abilitazione al patrocinio, in questa ipotesi il praticante avvocato che intenda essere cancellato a seguito della compiuta pratica deve farne espressa richiesta;
II) l’individuazione in via definitiva, della sede dove sostenere l’esame (la quale non è più soggetta a mutamento, nemmeno a seguito di cambiamento di residenza da parte del candidato).
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