Il futuro del lavoro

 

dott.ssa G. D’Aloi

dott. E.Rosito

 

 

Indice

 

 

Premessa............................................................................................................................. p. 3

Il futuro del lavoro................................................................................................................ p. 4

Lavoro e pubblici poteri: il ruolo dello stato........................................................................... p. 6

Trasformazioni del lavoro, lavoro delle donne e futuro del diritto del lavoro.......................... p. 13

Schede.............................................................................................................................. p. 20

Schemi riassuntivi............................................................................................................... p. 30

Riferimenti bibliografici....................................................................................................... p. 38

 

 


Premessa

 

 

 

Il futuro del lavoro” (a cura di Alain Supiot) affronta i cambiamenti subiti nel mondo del lavoro nel corso degli ultimi anni e individua alcuni modi per ripensare alla dimensione lavorativa. In seguito saranno trattati due degli aspetti su cui la Commissione Supiot ha focalizzato la sua attenzione: le responsabilità del potere pubblico nella gestione delle trasformazioni in atto (in particolar modo nei processi di flessibilizzazione del lavoro), ed il lavoro delle donne.

Le “Schede” offriranno dei percorsi di studio che, pur integrati con le trasformazioni del mondo del lavoro, possono essere affrontati autonomamente offrono uno strumento di approfondimento su alcuni aspetti che hanno colpito maggiormente l’attenzione dei curatori della presente relazione.

Gli “Schemi riassuntivi” sono invece uno strumento di sintesi del rapporto Supiot, in relazione soprattutto alle linee-guida generali, al ruolo dei pubblici poteri ed alla situazione femminile.

Sia “Schede” sia gli “Schemi riassuntivi” sono stati uno strumento di supporto al seminario tenuto, sempre dai responsabili di questa relazione e sempre sul tema del libro di Supiot, all’interno dell’insegnamento di “Politica Sociale” del Corso di Laurea in Scienze Politiche dell’Università della Calabria, nell’anno accademico 2004/2005, sotto il coordinamento della professoressa Donatella Barazzetti.

 


Il futuro del lavoro

 

Il rapporto preparato per la “Direzione Generale Lavoro e politiche sociali” della Commissione europea da un gruppo di esperti, sotto la direzione del giuslavorista Alain Supiot, ha come contenuto le “Trasformazioni del lavoro e il futuro della regolazione del lavoro in Europa”. Il rapporto, che metodologicamente è basato sulla comparazione giuridica e sull’interdisciplinarietà, attiene a diversi aspetti relativi alle trasformazioni in atto sulla regolazione del lavoro, tenendo conto dei cambiamenti economici e produttivi cui i paesi europei sono andati incontro negli ultimi decenni. Questi mutamenti hanno senz’altro assunto dimensioni e forme diverse secondo il contesto nazionale ma, in generale, essi emergono da alcune trasformazioni in atto comuni ai vari paesi, come la deregulation, ossia la destrutturazione dello stato sociale, il decentramento produttivo, l’informatizzazione o ancora i fenomeni finanziari legati alle dinamiche della globalizzazione. L’analisi, tenendo conto di questi fattori, esplica le conseguenze che l’abbandono della precedente regolazione sociale ha avuto in diversi ambiti; ad esempio nei rapporti di lavoro in generale o in aspetti più specifici quali il lavoro delle donne ed i problemi ad esso connessi.

La Commissione Supiot ha operato un’analisi sui cambiamenti occupazionali, sulla regolazione sociale delle nuove forme di lavoro ed una comparazione dei cambiamenti per individuare un percorso regolativo convergente. Le nuove forme lavorative emergono maggiormente dove le forme standard di lavoro dipendente sono la fonte principale per accedere ai diritti sociali: esse trovano una maggiore tutela nei paesi scandinavi e anglosassoni. Il caso italiano è stato al centro del processo di trasformazione; le innovazioni impongono una nuova rivalutazione sia giuridica sia del sistema di welfare, il tutto per proteggere al meglio i lavoratori. Gli esperti hanno altresì ritenuta opportuna l’istituzione dei “diritti di prelievo sociale”: un modo per superare la dicotomia lavoro – attività familiari e private. Sarebbero dei “ (…) diritti di coloro che hanno contribuito alla produzione attraverso la partecipazione al mercato del lavoro e che richiedono un corrispettivo in termini di diritti sociali (…) ”[1] in tempo retribuito da dedicare ad attività solitamente non considerate lavorative (sociali, di formazione, di cura, di assistenza, di volontariato) (vedi Scheda 1).

Il rapporto Supiot, in un’era dominata dalla flessibilità, si presenta in controtendenza, indicando quale presupposto per l’efficienza la qualità della vita: la protezione sociale non deve limitarsi a riparare i guasti, ma fornire una “sicurezza attiva” di fronte ai rischi.[2]

 


 

Lavoro e pubblici poteri: il ruolo dello stato

di E. Rosito

 

Il ruolo dello Stato nazionale, su cui si fonda lo Stato sociale, è messo in discussione dai processi di internazionalizzazione e regionalizzazione. Il “sociale” non è opposto a ciò che è “economico”: tutti i contratti, specie quelli di lavoro, rappresentano un legame economico e sociale ed essi non hanno valore se non con riferimento allo stato, garante della loro liceità.[3]

Uno Stato è legittimato nel promuovere la coesione sociale[4] ed il benessere del popolo, ed è soprattutto il primo l’aspetto principale del dibattito: che lo stato sia minimalista (“Stato gendarme”) o protettivo (“Stato sociale”) deve esser capace di assicurare coesione.

 

A livello europeo, si è avuta una trasformazione della funzione dello Stato. L’individualizzazione vede uno spostamento di responsabilità dallo Stato all’individuo, all’impresa o alle organizzazioni intermedie. Emerge il desiderio del cittadino di un controllo più ampio della propria vita, con aspirazioni ed aspettative diversificate, dovute anche alla tecnologia che consente prodotti individualizzati. Aumenta il malcontento verso uno Stato erogatore di servizi pubblici che non considera la specificità dei bisogni. Il processo d’integrazione europea, attento al rischio di non creare uno “spezzettamento” comunitario con un’Europa a più velocità, vede il “sociale” in primo piano, come dimostrano i quattro “pilastri” seguiti al trattato di Amsterdam (1997).[5] I compiti delle istituzioni comunitarie saranno definiti in base al principio di sussidiarietà, che richiede una distribuzione delle fonti del diritto al livello normativo più appropriato: la cosiddetta “sussidiarietà orizzontale” darà potere giuridico ad i contratti collettivi. Il crescente ruolo delle parti sociali non dovrà però intaccare i compiti di garanzia dei poteri pubblici, soprattutto riguardo alla regolamentazione del mercato del lavoro.

Riguardo ad i diritti sociali, l’Unione Europea vieta discriminazioni di genere; tali diritti sono accresciuti dalla garanzia dei servizi essenziali. La nozione di “servizio pubblico” varia però da stato a stato, ma è sempre “ (…) una costruzione istituzionalmente basata sulla scelta di servizi che saranno continuamente e ugualmente accessibili a tutti.”[6] Sono presenti differenze di approccio rispetto alla gestione dei servizi pubblici; troviamo servizi assicurati direttamente dallo stato (Stato gestore) o servizi assicurati da organi privati o misti sottoposti a regole statali (Stato garante). La tendenza è di un ripiegamento dello Stato dall’organizzazione dei servizi di interesse generale, ma in nessun paese si ha una totale privatizzazione del settore: lo Stato resta sempre come garante ed a tal proposito trovano giustificazione le autorità regolatrici,[7] incaricate di vegliare sull’organizzazione di tali servizi (vedi Scheda 2). Lo Stato, agendo da rappresentante dell’interesse generale, non può essere messo sullo stesso piano, nelle relazioni contrattuali, di prestatori e  beneficiari di servizi pubblici, di chi negozia per i propri interessi: l’interesse generale non deve mai passare in secondo piano.

La “cittadinanza sociale”, prevista a livello comunitario, comprende qualunque misura che permetta ad ogni persona di prender parte, in modo ugualitario, alla vita socio-economica, sfruttando pienamente tali potenzialità a livello comunitario. Essa implica il rafforzamento del diritto alla libera circolazione, il perseguimento di azioni per combattere le discriminazioni, l’attuazione del principio di adattamento dell’orario di lavoro.

In tutti i paesi dell’Unione, i sistemi di previdenza sociale sono di responsabilità dello Stato. Le differenze si incontrano nel caso lo Stato assicuri direttamente la gestione della previdenza sociale (Inghilterra, Scandinavia) o si accontenti di fissare il quadro regolatore affidando il sistema alle parti sociali (Francia, Belgio). La diversificazione delle forme di lavoro comporta l’accesso a minori diritti sociali per alcune tipologie di lavoratori, come quelli indipendenti nel caso italiano. Emerge così la necessità di adattare il sistema di protezione sociale alle nuove forme di lavoro flessibili ed instabili, con lo sviluppo dei “minimi sociali”, una rete di protezione per i lavoratori di questo tipo[8] (vedi Scheda 3). Il tema delle pensioni desta sempre preoccupazione in tutti i paesi: i governi realizzano continuamente riforme che generano instabilità ed incertezza nel cittadino, oltre ad innalzare sistematicamente, com’è ormai prassi, l’età media richiesta per usufruire di tale beneficio ed a ridurre l’ammontare delle pensioni medesime. Lo scenario futuro si presenta quindi “polarizzato” in due categorie di lavoratori: i lavoratori forti, la cui protezione sociale sarà basata su sistemi di assicurazione privati, decisamente distinti dai deboli, la cui condizione sarà nettamente indipendente dal lavoro. In una società duale, “ (…) la cittadinanza sociale non avrebbe più lo stesso significato per tutti”. [9]

In Europa non esistono due Paesi in cui il ruolo dello Stato riguardo alle relazioni di lavoro sia concepito allo stesso modo. Nel modello continentale lo Stato è il tutore delle parte debole, mitiga le disuguaglianze tra le parti del contratto, conferendo ai lavoratori diritti minimi inderogabili né dai contratti collettivi né da quelli individuali. In Italia tradizionalmente lo Stato è minimalista: regola pochi settori, ma in maniera decisa. Lo Stato sociale è sviluppato nel settore pensionistico, ma solo per i lavoratori dipendenti. La contrattazione collettiva è presente in pochi settori: nel pubblico e nell’industria di tipo fordista. Il modello britannico prevede una netta separazione della protezione sociale dal diritto del lavoro, con una ingerenze minima dello Stato. Nel modello scandinavo, lo Stato fissa le linee generali del mercato del lavoro, con particolare riguardo ai contratti collettivi, ma lascia massima autonomia per quanto concerne le relazioni individuali.

Il diritto del lavoro ha visto un aumento d’importanza dei contratti collettivi: la legge autorizza questi ultimi a derogare alle sue disposizioni, si ha dunque un trasferimento di responsabilità precedentemente statali alle parti sociali. È diffusa in tutta Europa l’estensione dell’efficacia dei contratti collettivi[10] (vedi Scheda 4); sorgono dubbi sul reale valore delle parti sociali, non adeguatamente sviluppate in relazione alle responsabilità che sono loro assegnate.

La rappresentanza collettiva riveste importanza quale tutela dei lavoratori. Giuridicamente, i sindacati sono trattati in modo diverso. In alcuni paesi (Olanda, Svezia) sono soggetti alla medesima disciplina destinata alle associazioni di volontariato, in altri (Italia,[11] Spagna) se rispondono a specifici criteri sono destinatari di privilegi particolari.

Il panorama del mondo del lavoro comprende anche organi di consultazione e concertazione delle parti sociali. In Italia c’è il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (previsto dall’art. 99 Cost.): ha funzioni consultive, ma dal punto di vista effettivo la sua importanza è molto ridotta e l’efficacia davvero limitata.

Analizzando le istituzioni per la risoluzione dei conflitti collettivi, si nota il passaggio da un sistema di ricorso ai tribunali a sistemi di conciliazione gestiti dalle parti sociali: anche in Italia vi sono tali istituzioni, ma è prevista la possibilità di ricorrere ulteriormente in giudizio. Tali istituti si giustificano con la collaborazione e le cooperazione nei rapporti di lavoro.

Il rapporto fra Stato e coloro che lavorano per esso, in passato prevedeva maggiori benefici previdenziali per i dipendenti, a fronte di salari più bassi rispetto al privato e situazione giuridica regolata unilateralmente dallo Stato. In Europa si è avuta la tendenza ad inserire nel comune diritto del lavoro settori precedentemente pubblici, con riduzione dei privilegi ed  impoverimento dei lavoratori e con avvicinamento della situazione di questi ultimi a quelli del settore privato.

 

Lo Stato Sociale, opponendosi allo Stato gendarme (semplice arbitro dei rapporti sociali) ed allo Stato leviatano (che pretende di incorporare l’intera società), riconosce di non avere il monopolio della questione sociale. La società fondata sullo scambio commerciale sviluppa l’individualizzazione di diritti e modi di vita (allentamento degli ambiti della vita collettiva) e l’interdipendenza dei suoi membri (frutto della specializzazione dei compiti), generando un paradosso. L’istituzione del mercato del lavoro tratta il lavoro stesso come una merce di scambio.[12] Questo bene non può esistere senza che si sia formato e conservato nel lungo periodo della vita umana: dipende dall’educazione, dalla vita e dalla formazione professionale acquisita nel corso degli anni. Occorre quindi conciliare la natura discontinua del mercato del lavoro remunerato con la natura continua della vita umana. Una prima risposta agli interrogativi di cui sopra, è da rinvenirsi nel “servizio pubblico”: lo Stato, come servitore della società civile, assicura a tutti l’accesso a servizi fondamentali, rendendo universali i diritti. Una seconda risposta è data dalla nozione stessa di “lavoro”. È lavoro non solo uno scambio manodopera-salario, ma una condizione professionale, un sistema di regole, un contratto di lavoro che protegga il lavoratore dai rischi di alterazione della sua capacità di percepire un reddito.

Nelle società moderne è comune visione inquadrare lo stato quale garante dei rapporti socio-economici. Esso è qualificato come soggetto chiamato ad esprimere, attuare e tutelare l’interesse generale. Nella prospettiva neocorporativa invece, la visione appare diversa e mette in discussione la concezione classica. Il principio cardine del neocorporativismo è la visione dello stato quale soggetto chiamato a creare dei “ (…) sistemi di mediazione degli interessi”.[13] Esso inoltre cerca di esprimere la pluralità di tali interessi.

Le teorie neoliberali, che si diffondono nel corso degli ultimi tre decenni del XX secolo, vedono il diritto come un qualcosa di subordinato alle regole del mercato; queste dunque mettono in discussione la gerarchia degli interessi cui guarda la concessione classica dello stato. Sottraendo allo Stato il monopolio della definizione dell’interesse generale e mitizzando le leggi di mercato, il neocorporativismo rifiuta di farsi carico del problema della connessione sociale.[14] La società capitalista e il suo modo di produzione generano interessi in conflitto e, affinché questo conflitto sia governato garantendo la coesione sociale, occorre che tutti gli interessi siano ammessi al gioco, senza esclusioni. I processi di globalizzazione hanno poi aperto una dimensione in cui le leggi del mercato acquisiscono valore universale. Del resto la globalizzazione rappresenta “ (…) il processo in seguito al quale gli stati nazionali e la loro sovranità vengono condizionati e connessi trasversalmente da attori trasnazionali, dalle loro chance di potere, dai loro orientamenti, identità e reti.”[15] Secondo la commissione d’esperti, l’impatto delle teorie precedentemente citate, nella logica della globalizzazione, hanno reso possibile l’istituzione di strutture multinazionali determinando la perdita di sovranità degli stati. Lo Stato si trova, a seguito di questi processi, indebolito. Inoltre gli esperti citano la presenza di ingiustizie, pericoli ed interrogativi.

Gli Stati nell’odierno panorama europeo non definiscono esclusivamente da sé l’interesse generale; essi devono tener conto delle indicazioni comunitarie e delle parti sociali. Gli esperti individuano due ordini di garanzie emerse da due distinti approcci: un approccio procedurale ed un approccio sostanziale. Secondo il primo, la determinazione dei diritti sociali si colloca di pari passo con la partecipazione delle persone interessate (attraverso i meccanismi di rappresentanza). In una società molto articolata, infatti, lo stato può non avere i mezzi necessari a definire la nozione di interesse generale. Nel secondo approccio, va invece a rientrare il compito dell’Unione Europea, che, secondo gli esperti, deve svolgere un ruolo di garante dei diritti sociali, appunto, a livello europeo. Un primo traguardo potrebbe essere (come si sta verificando) una costituzionalizzazione di tali principi.[16]

A differenza dell’aspetto politico dell’Unione, quello sociale ed economico potrebbe andare verso una graduale espansione. A tal proposito il concetto di “cittadinanza europea”, introdotta con il “trattato di Maastricht”, potrebbe costituire una solida base per l’affermazione dei diritti sociali; questo concetto fa pensare, infatti, alla partecipazione collettiva dei cittadini europei alla determinazione dei propri diritti. La “cittadinanza sociale europea” dovrebbe portare ad un’effettiva uguaglianza di diritti e responsabilità, integrando il citato di Maastricht con la “Carta sociale europea” del 1965.[17]

 


 

Trasformazioni del lavoro, lavoro delle donne e futuro del diritto del lavoro

 

di G. D’Aloi

 

 

La commissione d’esperti, sotto la direzione di Alain Supiot, ha incentrato la sua analisi anche sul rapporto che intercorre tra “donna e lavoro”. Con ampia precisione, il documento preparato per la “Direzione Generale Lavoro e politiche sociali” della Commissione europea, descrive le difficoltà di questa relazione senza trascurare le più recenti trasformazioni in atto nel campo lavorativo e le numerose problematiche femminili.

 

Le nuove forme d’occupazione, com’è noto, si connotano sempre più al femminile. Un ruolo cruciale nel trainare la crescita dell’occupazione, negli ultimi anni è stato svolto dai lavori atipici e dalle forme flessibili d’impiego. Le occupazioni atipiche hanno offerto alle donne ampie possibilità d’ingresso nel mercato del lavoro. Ciò dipende, in parte, dal fatto che le donne rappresentano il maggior bacino d’offerta disponibile sul mercato e insieme, (per ragioni che attengono soprattutto alla perdurante doppia presenza famiglia-lavoro) probabilmente, sono anche la parte della forza lavoro che più è disposta ad accettare lavori atipici e quindi ad adattarsi alle sempre più particolari richieste (soprattutto in termini di tempi e disponibilità) dei datori di lavoro. Ma c’è anche quell’aspetto di “vantaggio” legato al fatto che il lavoro d’oggi richiede meno forza muscolare e sempre più abilità relazionali.

La contestazione principale esposta dal gruppo di esperti è quella secondo la quale questa nuova trasformazione del lavoro, nella cui direzione gli stati europei si stanno muovendo, rileva ed aggrava le discriminazioni già in atto tra uomini e donne. Nonostante l’ingresso massiccio delle donne nel mondo del lavoro, al suo interno, infatti, esse “ (…) incontrano maggiori difficoltà di accesso sia alle prestazioni sociali sia ai diritti (…) ”.[18] Le nuove forme flessibili d’impiego, inoltre, aprono il mercato del lavoro alle donne ma non sostengono né il loro sviluppo professionale né la loro carriera (vedi Scheda 6).

 

Il caso italiano è evidente testimonianza delle trasformazioni in atto. In Italia nell’ultimo decennio l’occupazione femminile è aumentata arrivando (nel 2004) al 42,7%.[19] Come in generale nel resto d’Europa, anche nel caso suddetto lo sviluppo dell’occupazione, ed in particolare di quella femminile, va attribuito soprattutto al lavoro flessibile ed atipico. Queste forme d’impiego consentono infatti di conciliare, anche se con molta fatica, vita familiare e lavorativa. È il caso di molte lavoratrici che, pur possedendo livelli d’istruzione medio – alti, si concentrano nell’area della contrattazione atipica; guardando i dati, a parità di posizione professionale, nelle nuove forme contrattuali le donne sono più presenti degli uomini (vedi Scheda 7).

La grande trasformazione che sta coinvolgendo l’Italia ha le sue radici in un processo di riforma che ha portato all’attuazione della “riforma Biagi”[20] in materia d’occupazione e di mercato del lavoro. La riforma introduce, nello specifico, nuove forme contrattuali (vedi Scheda 8) che, se per un verso aumentano l’occupazione, per l’altro aumentano la precarietà e le incertezze per il futuro. Va segnalato, inoltre, che la concentrazione delle lavoratrici in Italia è attribuita in particolare al terziario (su 100 donne occupate ben 75 lavorano nel terziario)[21] e che più si scende al sud e maggiore è la presenza di lavoratrici atipiche. Il caso italiano, dunque, conferma la tendenza di riforma del lavoro, che accomuna i maggiori paesi europei, ed il percorso di femminilizzazione del lavoro.

 

Per comprendere ed analizzare le trasformazioni in atto, è necessario guardare alle origini di quel fenomeno che ha determinato, nel corso degli anni, l’aumento della partecipazione femminile al mondo del lavoro. Tutto ciò è frutto di un lungo processo storico e di imponenti cambiamenti socio-strutturali. Nella rivoluzione industriale in particolare, si iniziarono a gettare i semi di una società che, in pochi decenni, avrebbe messo in discussione tutti gli apparati su cui si era poggiata in precedenza. È proprio in questa fase che si definisce una distribuzione del lavoro strettamente legata al genere e si fondano concetti e pratiche discriminanti. Inizialmente questa connotazione identificò l’uomo quale addetto all’attività produttiva (e dunque inquadrato nella sfera pubblica), e la donna, invece, quale addetta all’attività riproduttiva (nell’ambito della vita familiare e quindi nella sfera privata).

Successivamente, seppur in forma ancora embrionale e molto limitata, la donna inizia ad essere presente in alcuni settori industriali. Tutto ciò andrà col tempo intensificandosi, in particolare con l’affermazione del “modello industriale fordista”. Nonostante ciò, il lavoro della donna era comunque inquadrato quale attività addizionale e di supporto, generando quindi profonde discriminazioni soprattutto in campo salariale ed in relazione al riconoscimento dei diritti. In questa fase fordista l’operaio è “ (…) tipicamente il maschio adulto con alle spalle l’onere del benessere della propria famiglia (…) ” quindi “ (…) la famiglia fordista è la famiglia del padre (…) ”[22]  assoggettato da un processo di responsabilizzazione. Questo momento storico, che  ha come figura centrale il capo famiglia e che poca importanza dà all’attività lavorativa femminile, ha in ogni caso aperto la strada ad una società basata sulla produzione e sul consumo di massa, ovvero la così detta “società del benessere” affermatasi anche grazie all’innesto del “meccanismo del moltiplicatore”.[23]

Le trasformazioni tecnologiche, produttive e sociali della seconda metà del XX secolo, porteranno notevoli cambiamenti tra cui l’affermazione del settore terziario, un processo di ristrutturazione della struttura familiare, nuovi modi di gestire l’attività domestica e varie forme di mobilitazione sociale. Questo processo si accompagna alla destrutturazione dello stato sociale e all’affermazione del mercato del lavoro flessibile quale istituzione cardine.

Tali cambiamenti strutturali ridefiniranno anche la figura femminile, ed in particolare il suo approccio al mondo del lavoro. In questa fase, in particolare grazie allo sviluppo del settore dei  servizi, la donna avrà maggiori opportunità professionali e di realizzazione. Ancora una volta però ella sarà chiamata a ricoprire un fondamentale ruolo familiare incontrando, quindi, dei limiti alla progressione della propria carriera.

 

Negli ultimi decenni sembra essere divenuto necessario il riferimento alle forme atipiche d’impiego; è proprio in questa dimensione atipica che la donna può essere oggetto di discriminazioni spesso difficilmente dimostrabili (in particolare quelle in termini salariali). La flessibilizzazione del mondo del lavoro, che mira in generale a soddisfare i bisogni del datore di lavoro, determina il necessario adattamento alle richieste che pervengono dall’azienda; è necessario chiedersi, quindi, se il lavoro e la disponibilità che la donna deve necessariamente offrire, non determinino un ulteriore limite alla conciliazione del lavoro con la famiglia e allo sviluppo del suo status professionale.

Un altro aspetto attiene ai tempi di lavoro, i quali  non possono essere più raggruppati in una categoria omogenea. Questi si qualificano diversamente a seconda di molte variabili, tra cui le necessità dell’azienda. La flessibilizzazione dei tempi di lavoro è inquadrabile da una parte quale opportunità per le donne, che possono così riservare dei tempi alla vita familiare, dall’altra quale barriera all’esercizio delle responsabilità familiari.

La rappresentanza sindacale, inoltre, che si è affermata nell’epoca in cui vigeva il modello di produzione fordista, ha rappresentato negli anni uno strumento fondamentale per il riconoscimento dei diritti collettivi del lavoratore. Oggi la partecipazione, sempre più numerosa, della donna nel mondo del lavoro non è equivalente alla sua rappresentanza in tali organizzazioni sindacali e nella contrattazione collettiva. Tutto ciò va considerato quale limite alla tutela degli interessi femminili, ampliamente sottorappresentati. Secondo la commissione d’esperti “le organizzazioni sindacali e imprenditoriali devono aprirsi alla rappresentanza di nuovi soggetti, di nuove realtà e di nuovi bisogni,  in particolare quelli connessi con la questione della parità tra uomini e donne”. [24]

 

La determinazione di azioni che facilitino la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo, come in altri aspetti della vita sociale, è stato uno dei punti sui quali si è sviluppata l’azione dell’Unione europea ed in generale, seppur in misura diversa, l’azione dei vari stati. Ciò trova inoltre una base giuridica in alcuni atti fondamentali dell’Unione, tra cui il “trattato di Amsterdam”[25] che contiene numerose norme anitidiscriminatorie. Tra questi atti fondamentali vi è la “Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna”.[26] In materia d’occupazione, ancora più incisiva è la formulazione dell’art. 23 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”[27]. Queste affermazioni devono essere considerate come un vincolo per i singoli stati, i quali si trovano a dover adempiere agli impegni assunti a livello comunitario ed internazionale.

Diviene quindi necessario continuare a marciare sulla strada dell’affermazione e della tutela dei diritti sociali e di accesso al lavoro;  fondamentale in questo contesto è inoltre il riconoscimento costituzionale di tali principi.

 

I pubblici poteri, possono, attraverso un’adeguata previsione legislativa, mettere in pratica la realizzazione di quel principio d’uguaglianza sostanziale. In Italia, recenti eventi legislativi hanno cercato di intraprendere questa direzione. La riforma del titolo V della Carta Costituzionale[28] ha riaffermato in termini più espliciti il principio di parità tra uomini e donne nel contesto sociale, economico, politico e dunque anche in quello lavorativo.[29] Tutto ciò esplica il principio di uguaglianza già contenuto nell’art. 3 della Costituzione e, soprattutto, il principio d’uguaglianza sostanziale.

L’anno 2003 ha inoltre visto il verificarsi di un’altra importante revisione costituzionale, ovvero la modifica dell’articolo 51 Cost.[30] Questa riformulazione ha voluto valorizzare, tramite l’intervento diretto del legislatore, l’importanza sociale dell’apporto femminile alla vita della comunità. Oggi, quindi, trovano legittimazione costituzionale l’adozione di provvedimenti, (incluse le “azioni positive”), diretti ad arginare le disuguaglianze nel lavoro ed in tutti gli ambiti  sociali. Questa stessa strada è stata intrapresa anche da altri paesi europei.

 

Il gruppo di esperti introduce delle proposte utili ad individuare le modalità di ripensamento del lavoro alla luce dei fenomeni di flessibilizzazione. Uno degli obiettivi cui, secondo la commissione Supiot, bisogna pervenire, è rappresentato da una ripartizione del tempo di lavoro che permetta sia agli uomini che alle donne di non rinunciare ai loro diritti sociali. Per evitare situazioni di svantaggio e di esclusione è necessario che il nuovo tipo di lavoro garantisca comunque forme di tutela, e non limiti lo sviluppo professionale.

Un ulteriore traguardo è dato dalla revisione delle legislazioni nazionali sul lavoro, che tengano conto delle trasformazioni in atto e del principio d’uguaglianza tra uomini e donne. Secondo la commissione bisogna “ (…) riuscire a rendere compatibile il lavoro e la vita familiare, tenendo insieme diversità e continuità dai percorsi professionali”.[31]

 Il diritto del lavoro deve tener conto, inoltre, delle nuove modalità d’organizzazione familiare, che rompono gli schemi tradizionali (basti pensare a tutte quelle forme familiari di carattere eterogeneo). Fondamentale, in questo senso, è l’azione dei pubblici poteri. L’intervento di politiche sociali, legate a forme di tutela nell’occupazione, divengono un qualcosa d’essenziale e prioritario; occorre però ancora superare l'opposizione tra flessibilità e sicurezza, assicurando che la prima non leda o indebolisca il diritto del lavoro (vedi Scheda 9).

 

Uno degli aspetti che caratterizza oggi i paesi dell’Europa occidentale è la crisi di quel sistema di walfare  che  tanti successi ha portato nel secolo scorso (soprattutto in merito alla protezione di lavoratori e cittadini). Oggi sembra essere necessario un ripensamento dei sistemi di welfare che tenga conto di nuovi bisogni, nuovi modi di produrre e di  nuovi contesti sociali.

Le trasformazioni oggi in atto coinvolgono, in misura abbastanza ampia anche il  mondo del lavoro e fanno così  prevedere imponenti cambiamenti anche per il futuro. La matrice fondamentale sembra però rimanere quella dell’occupazione flessibile in un contesto generale di rinnovamento. In questa prospettiva, l’apporto femminile è essenziale e prioritario. Nel lavoro del futuro, infatti, le donne sembrano destinate a rimanere protagoniste e, proprio a tal proposito, è necessaria l’azione di politiche volte a garantire loro condizioni d’uguaglianza, conciliazione tra carriera e responsabilità familiari, possibilità di sviluppo e crescita professionale.


 

 

Schede

 

 

I diritti di prelievo sociale.................................................................................................... p. 21

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas.............................................................................. p. 22

I minimi sociali.................................................................................................................... p. 23

I modi di estensione dell’efficacia dei contratti collettivi nel caso italiano............................... p. 24

La cittadinanza sociale........................................................................................................ p. 25

Flessibilità dei contratti, dei tempi, dell’organizzazione......................................................... p. 26

Dati relativi alla partecipazione a “categorie atipiche” e  a “contratti atipici”.......................... p. 27

Alcuni esempi di nuove forme contrattuali introdotte dalla “riforma Biagi”............................. p. 28

Alcuni obiettivi cui bisogna pervenire................................................................................... p. 29

 


Scheda 1

I diritti di prelievo sociale

 

Ø   Continuità di diritti attraverso la discontinuità dei percorsi professionali.

Ø   Credito su dei fondi di cui ogni lavoratore potrebbe fare libero utilizzo in diversi momenti della vita: capitale (in moneta o in diritti) da utilizzare secondo le personali esigenze (congedi parentali, per motivi di studio, per periodi sabbatici, per aggiornamento professionale e culturale, per impegno in attività sociali, in fasi di non-lavoro volontario o involontario).

Ø   Sistema di «sicurezza attiva»: flessibilità anche a vantaggio dell’individuo, migliore conciliazione tra lavoro e vita sociale.

 

 


Scheda 2

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas

 

Ø   Membri nominati dal Presidente della Repubblica, autonomia dall’esecutivo.

Ø   Determinazione di tariffe, livelli di qualità dei servizi e condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti, in servizi in cui il mercato non garantirebbe l’interesse dei consumatori.

Ø   Promozione concorrenza ed efficienza, fruibilità dei servizi sull’intero territorio, sistema tariffario certo e trasparente.

Ø   Tutela degli utenti: sensibilità verso le associazioni dei consumatori, più scontri con l’Enel.

Ø   Tutela di interessi esclusi dall’arena parlamentare.


Scheda 3

I minimi sociali

 

Inghilterra: Income Support (Sussidio di supporto)

Ø   Sussidio di 50 sterline settimanali (40 sterline se 18-24 anni) per chi ha lavorato meno di 2 anni in Gran Bretagna. Chi ha lavorato almeno 2 anni: sussidio di disoccupazione.

Ø   Sussidio a: genitori singoli, donne incinte, chi assiste disabili o anziani, ultracinquantenni disoccupati da oltre dieci anni e persone inabili a lavori retribuiti.

Ø   Minimum Income Guarantee (MIG): sussidi che, in assenza di copertura pensionistica secondaria, integrano la Basic State Retirement Pension (BSP: reddito di base, copre tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi).

 

Francia: minimum vieillesse, minimo di vecchiaia.

Italia: assegno sociale, vecchio “milione al mese”.


Scheda 4

I modi di estensione dell’efficacia dei contratti collettivi nel caso italiano

 

Art. 39 Cost.: 2a p.: I sindacati registrati, rappresentati in base agli iscritti possono stipulare contratti collettivi validi erga omnes.

Inattuata

 

Stratagemmi:

-        adesione implicita: dalla tacita applicazione degli aspetti importanti, il giudice deduce l’adesione implicita

-        art. 36 Cost: compenso proporzionato al lavoro svolto che garantisca un’esistenza libera e dignitosa: in giudizio il giudice usa come criterio di “giusto” il contratto collettivo.

-        Art. 36 Statuto Lavoratori: le imprese appaltatrici dello stato devono applicare il contratto collettivo.

 


Scheda 5

La cittadinanza sociale

 

Ø   Trattato Maastricht 1992

Ø   Uguaglianza di diritti e responsabilità: ogni individuo deve prender parte in modo paritario e completo alla vita socio-economica della comunità.

Ø   Diritti Sociali --- Integrazione Sociale --- Partecipazione

sanità e sicurezza

educazione e formazione

beni indispensabili alla vita (acqua, energia)

Diritto di vivere di un lavoro che esprima al meglio le proprie aspirazioni e capacità

Ø   Universalità dei valori di libertà, uguaglianza e solidarietà: e gli extra-comunitari in Europa?

Approfondimento

 

 

Scheda 6

 

 

Flessibilità dei contratti, dei tempi, dell’organizzazione:

 

 

 

 

Casella di testo: Vantaggi
Casella di testo: Svantaggi

 

 

 

 


¨   Maggiori opportunità di lavoro per le donne

¨   Limiti alla crescita   professionale e alla carriera

¨   Ciclo di vita delle   lavoratrici subordinato ai tempi di lavoro

¨   Difficoltà di accesso alle prestazioni sociali e ai diritti

 

 


Scheda 7

Dati relativi alla partecipazione a “categorie atipiche” e a “contratti atipici”.

(dati calcolati sul totale dei lavoratori)

(Fonte: Progetto Dafne - Donne, autoimprenditoria, formazione in rete nella new economy-marzo 2003)

 


Impiegati atipici con contratto a tempo determinato


Operai atipici con contratto a tempo determinato

 


Part-time

 

Co.co.co.

 



Scheda 8

Alcuni esempi di nuove forme contrattuali introdotte dalla “riforma Biagi”

 

 

  • Job on call (il lavoro a chiamata)

 

  • Lavoro a progetto (che sostituisce il contratto di collaborazione coordinata e continuativa: co.co.co.)

 

  • Lavoro occasionale accessorio
  • Staff leasing

 

  • Job sharing (il lavoro condiviso o ripartito)

 

  • Part - time

 

 


Scheda 9

 

Alcuni obiettivi cui bisogna pervenire:

 

Fonte: Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”

 

 

 

Ø   Ripartizione del tempo del lavoro che non determini la rinuncia dei diritti sociali.

Ø   Intervento di politiche sociali legate a forme di tutela dell’occupazione.

Ø   Incentivazione dello sviluppo professionale.

Ø   Revisione delle legislazioni nazionali sul lavoro.

Ø   Garanzia di compatibilità tra lavoro e vita familiare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemi riassuntivi

 

 

Il futuro del lavoro.............................................................................................................. p. 31

Lavoro e pubblici poteri: il ruolo dello stato......................................................................... p. 32

Trasformazioni del lavoro, lavoro delle donne e futuro del diritto del lavoro.......................... p. 35

 


(Il futuro del lavoro)

 

Direzione generale lavoro e politiche sociali - C. E. - Alain Supiot

“Trasformazioni del lavoro e futuro della regolamentazione del lavoro in Europa”

Cambiamenti economici e produttivi ► Trasformazioni regolazione del lavoro

Diversi per nazione, causati da:

-         Destrutturazione stato sociale

-         Decentramento produttivo

-         Informatizzazione

-         Globalizzazione

Conseguenze su: -mondo lavoro generale -lavoro donne

Analisi

-         Cambiamenti occupazionali

-         Regolazione sociale nuove forme lavoro

-         Comparazione cambiamenti

Nuove forme lavoro dove standard unica fonte per diritti sociali

Diritti di prelievo sociale (Scheda 1)

Rapporto Supiot in controtendenza


(Lavoro e pubblici poteri: il ruolo dello stato)

Crisi stato nazionale: internazionalizzazione e regionalizzazione

Sociale - Economico: contratto

 

Stato minimalista ▼ stato sociale

Assicurare coesione – procurare benessere

- Individualizzazione

- Integrazione europea

4 pilastri: -occupabilità, -spirito impresa, -adattabilità, -pari opportunità

 

Servizio pubblico: servizi essenziali garantiti per tutti

Tendenza: stato defilato, mai privatizzazione (Scheda 2)

 

Previdenza sociale ► in tutta Europa responsabilità allo stato:

- direttamente o indirettamente

Protezione sociale per i lavoratori flessibili ► “minimi sociali”

(Scheda 3)


Pensioni: ► ↓ pensione ↑ età pensionabile

Futuro polarizzato: Cittadinanza?

Ruolo stato nei rapporti di lavoro

-         modello continentale

o      Italia: minimalista

-         modello britannico

-         modello scandinavo

 

 importanza contratti collettivi: Sussidiarietà orizzontale (Scheda 4)

Trasferimento responsabilità stato-parti sociali: adeguate?

 

Rappresentanze collettive ► tutela lavoratori

Requisiti ► Privilegi

Organi di consultazione e concertazione delle parti sociali

Istituti risoluzione conflitti collettivi: ► cooperazione nei rapporti di lavoro

 

Stato datore di lavoro: ora lavoro pubblico = privato


Società basata su scambio commerciale:

-         individualizzazione e interdipendenza

-         lavoro merce

 

-         servizio pubblico

-         nozione “lavoro”

 

Stato ► interesse generale

Neocorporativismo: stato sistema di mediazione degli interessi

Teorie neoliberali: diritto subordinato all’economia

Globalizzazione: strutture multinazionali

Interesse generale determinabile anche da:

-         parti sociali

-         indicazioni comunitarie

 

Cittadinanza sociale europea:

misure per far prender all’individuo piena parte alle attività sociali

(Scheda 5)


(Trasformazioni del lavoro, lavoro delle donne e futuro del diritto del lavoro)

 

Analisi del rapporto                 Donna - Lavoro

                                                  - Difficoltà presenti in questa relazione

                                                  -Trasformazioni in atto in campo lavorativo

 

Le nuove forme d’occupazione                   - Tipologie

                                                                       - I soggetti coinvolti

Conseguenze                   - Vantaggi

                                         - Svantaggi (Scheda 6)

 

Il caso italiano                            Le principali trasformazioni in atto:

-   Concentrazione femminile nell’area della contrattazione atipica (Scheda 7)

                                                   - “Riforma Biagi” (Scheda 8)

 

Le origini dell’aumento della partecipazione femminile al lavoro                                                                                      Rivoluzione industriale             - Creazione di nuova forza lavoro

                                                 - Distribuzione del lavoro legata al genere

 

Fase “Fordista            - Maggiore partecipazione lavorativa della donna -                                       in alcuni settori industriali

Le trasformazioni della seconda metà del XX secolo

(fase“Post Fordista”)

Alcune di queste:

-         Affermazione del settore terziario

-         Ristrutturazione della struttura familiare

-         Nuovi modi di gestire l’attività domestica

-         La mobilitazione sociale

Inoltre:

-         Destrutturazione dello stato sociale

-         Affermazione del mercato del lavoro flessibile

 

Conseguenza                   Ridefinizione della figura femminile

 

Gli ultimi decenni

-         riferimento alle forme atipiche di impiego:

                                         Soddisfacimento dei bisogni dell’azienda

                          Tempi di lavoro disomogenei (opportunità o limite?)

-         La rappresentanza sindacale al femminile

 

L’azione dell’unione Europea (alcuni esempi):

-         Trattato di Amsterdam

-         “Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna”

-         “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (art. 23)

 

Le azioni più recenti del legislatore italiano

-         Riforma del titolo V

-         Modifica dell’art. 51 Cost.

 

Le proposte degli esperti  (Scheda 9)

 

La crisi dei sistemi di walfare

- Le trasformazioni  future nel mondo del lavoro

 


Riferimenti bibliografici

 

Beck, U., (2001), Che cos’è la globalizzazione, Carocci, Roma, pag. 24

Carinci, F., De Luca Tamajo, R., Tosi, P., Treu, T., (2002), Diritto del Lavoro – 1. Il diritto sindacale, Utet, Torino, pag. 160 - 188

Cassese, A., (1999), I diritti umani nel mondo contemporaneo, Laterza, Roma - Bari, pag. 137 – 138

Comegna, D., Bagnoli, R., (2004), Le nuove pensioni, a cura di Fracaro, M., Etas, Corriere della Sera, Milano, pag. 108 – 110

Costituzione della Repubblica Italiana

Cotta, M., Della Porta, Morlino, L. (2001), Scienza politica, Il Mulino, Bologna, pag. 214 - 219

Fiocco, L., (1998), Innovazione tecnologica ed innovazione sociale, Rubbettino, Catanzaro, pag. 85

Gambino, S.,  Diritto regionale e degli enti locali, Giuffrè, Milano,2003

Garofalo, M. G., (2004), Leggendo Alain Supiot “Au-delà de l’emploi”, Internet

Giraudi, G., Righettini, M. S., (2004), Le autorità amministrative indipendenti, Dalla democrazia della rappresentanza alla democrazia dell’efficienza, Laterza, Roma - Bari, pag. 201

Jedlowski, P., (1998), Il mondo in questione, Introduzione alla storia del pensiero sociologico, Carocci, Roma, pag. 48, 66

Supiot, A., (1999), Il futuro del lavoro, Carocci, Roma, pag. 11-15, 137-184.

 



[1] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 14

[2] Si veda Garofalo, M. G., Leggendo Alain Supiot “Au-dela de l’emploi”, Internet

[3] Si veda: Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 137

[4] Secondo Durkheim, la coesione riguarda il problema dell’ordine, cioè cosa tiene insieme una società. Egli individua la risposta a ciò nella morale. Si veda: Jedlowski, P., “Il mondo in questione”, Carocci, pag. 66

[5] Gli obiettivi previsti dal Consiglio di Lussemburgo, adottati il 15 dicembre 1997: - Occupabilità (priorità agli investimenti nelle risorse umane e nel miglioramento delle competenze, - Spirito d’impresa (occorre favorire l’iniziativa d’impresa), - Adattabilità (per conciliare flessibilità e sicurezza dei lavoratori), - Pari opportunità (correzione delle disuguaglianze in particolare riguardo alla riduzione del tasso di disoccupazione femminile).

[6] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 145

[7] Svolgono funzioni di regolazione le Autorità Amministrative Indipendenti: enti particolari non riconducibili ad una sola tipologia. “Né corti né agenzie esecutive, ma assimilabili ora a un tribunale ora a un’agenzia amministrativa, a seconda che li osserviamo dal punto di vista funzionale o procedurale piuttosto che organizzativo”, Giraudi, G., Righettini, M.S., “Le autorità amministrative indipendenti”, pag. 201

[8] In Italia possiamo considerare l’assegno sociale, una tutela per anziani senza redditi, ed il vecchio “milione al mese”. Si veda: Comegna, D., Bagnoli, R., “Le nuove pensioni” a cura di Fracaro, M., pag. 108 – 110.

[9] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 154

[10]  Si veda: Carinci, F., De Luca Tamajo, R., Tosi, P., Treu, T.,  “Diritto del lavoro – 1. Il diritto sindacale”, pag.160-188

[11] Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 39: “I - L’organizzazione sindacale è libera. II - Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. III – È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. IV – I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. Vediamo che però i Commi II, III; IV non hanno mai trovato applicazione.

[12] “ (…) vi è anche la merce rappresentata dalla forza-lavoro degli operai. Questa è però una “merce” di un tipo molto particolare. È lavoro umano. (…) ” Jedlowski, P., “Il mondo in questione”, Carocci, pag. 48, a proposito di Karl Marx.

[13] Microsoft  Encarta  Enciclopedia Premium. 1993-2004 Microsoft Corporation.

[14] Nel neocorporativismo, molte attività sono regolate da accordi fra poche grandi associazioni di interesse, che hanno il monopolio (o oligopolio) della rappresentanza di interessi ed un elevato potere vulnerante, e di conseguenza ottengono un riconoscimento privilegiato dai poteri pubblici. Sono emarginati i gruppi non dotati di potere di ricatto economico, con una chiara evidenziazione degli elementi anti-democratici. Si veda: Cotta, M., Della Porta, D., Morlino, L., “Scienza politica”, pag. 214-219

[15] Beck, U., “Che cos’è la globalizzazione”, pag.24

[16] Il Trattato Costituzionale del 29.10.2004 riprende la “Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea”, firmata a Nizza il 7.12.2000

[17] Si veda anche: Cassese, A., “I diritti umani nel mondo contemporaneo”, pag. 137-138

[18] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 176

[19] Fonte: “Annuario 2004 Istat”, cap. 9

[20] Approvata con Legge Delega 30/2003, il 5 febbraio 2003

[21] Fonte: Centro studi Confcommercio

[22] Fiocco, L., “Innovazione tecnologica ed innovazione industriale”, pag. 85

[23] Termine coniato da Keynes

[24] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 183

[25] Entrato in vigore il 1° maggio 1999

[26] In vigore per l’Italia già del 1981. Essa stabilisce all’art. 3 che: “Gli stati prendono in ogni campo…ogni misura adeguata, incluse disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne…”

[27] Proclamata solennemente a Nizza il 7 dicembre 2000

[28] Avvenuta con Leggi Costituzionali 1/1999 e 3/2001

[29] L’art. 117 cost., 7° comma della Costituzione italiana,  si riferisce in particolare al legislatore regionale ed impone un duplice vincolo: la rimozione di ogni ostacolo alla realizzazione della donna ed il necessario impegno ad attivarsi per l’adozione di provvedimenti normativi idonei a garantire le pari opportunità.

[30] Modifica approvata del senato il 20 febbraio 2003

[31] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 178