Il futuro del lavoro
dott.ssa G. D’Aloi
dott. E.Rosito
Indice
Premessa............................................................................................................................. p.
3
Il futuro del lavoro................................................................................................................ p.
4
Lavoro e pubblici poteri: il
ruolo dello stato........................................................................... p.
6
Trasformazioni del lavoro, lavoro
delle donne e futuro del diritto del lavoro.......................... p.
13
Schede.............................................................................................................................. p.
20
Schemi riassuntivi............................................................................................................... p.
30
Riferimenti bibliografici....................................................................................................... p.
38
Premessa
“Il futuro del lavoro” (a cura di Alain Supiot)
affronta i cambiamenti subiti nel mondo del lavoro nel corso degli ultimi anni
e individua alcuni modi per ripensare alla dimensione lavorativa. In seguito saranno
trattati due degli aspetti su cui
Le “Schede” offriranno dei percorsi di studio che, pur integrati con le
trasformazioni del mondo del lavoro, possono essere affrontati autonomamente offrono uno strumento di approfondimento su alcuni
aspetti che hanno colpito maggiormente l’attenzione dei curatori della presente
relazione.
Gli “Schemi riassuntivi” sono invece uno strumento di sintesi del
rapporto Supiot, in relazione soprattutto alle linee-guida generali, al ruolo
dei pubblici poteri ed alla situazione femminile.
Sia “Schede” sia gli “Schemi riassuntivi” sono stati uno strumento di
supporto al seminario tenuto, sempre dai responsabili di questa relazione e
sempre sul tema del libro di Supiot, all’interno dell’insegnamento di “Politica
Sociale” del Corso di Laurea in Scienze Politiche dell’Università della
Calabria, nell’anno accademico 2004/2005, sotto il coordinamento della
professoressa Donatella Barazzetti.
Il futuro del lavoro
Il rapporto preparato per la “Direzione Generale Lavoro e politiche sociali” della Commissione europea da un gruppo di esperti, sotto la direzione del giuslavorista Alain Supiot, ha come contenuto le “Trasformazioni del lavoro e il futuro della regolazione del lavoro in Europa”. Il rapporto, che metodologicamente è basato sulla comparazione giuridica e sull’interdisciplinarietà, attiene a diversi aspetti relativi alle trasformazioni in atto sulla regolazione del lavoro, tenendo conto dei cambiamenti economici e produttivi cui i paesi europei sono andati incontro negli ultimi decenni. Questi mutamenti hanno senz’altro assunto dimensioni e forme diverse secondo il contesto nazionale ma, in generale, essi emergono da alcune trasformazioni in atto comuni ai vari paesi, come la deregulation, ossia la destrutturazione dello stato sociale, il decentramento produttivo, l’informatizzazione o ancora i fenomeni finanziari legati alle dinamiche della globalizzazione. L’analisi, tenendo conto di questi fattori, esplica le conseguenze che l’abbandono della precedente regolazione sociale ha avuto in diversi ambiti; ad esempio nei rapporti di lavoro in generale o in aspetti più specifici quali il lavoro delle donne ed i problemi ad esso connessi.
Il rapporto Supiot, in un’era dominata dalla flessibilità, si presenta in controtendenza, indicando quale presupposto per l’efficienza la qualità della vita: la protezione sociale non deve limitarsi a riparare i guasti, ma fornire una “sicurezza attiva” di fronte ai rischi.[2]
di E.
Rosito
Il ruolo dello Stato nazionale, su cui si fonda lo Stato sociale, è messo in discussione dai processi di internazionalizzazione e regionalizzazione. Il “sociale” non è opposto a ciò che è “economico”: tutti i contratti, specie quelli di lavoro, rappresentano un legame economico e sociale ed essi non hanno valore se non con riferimento allo stato, garante della loro liceità.[3]
Uno Stato è legittimato nel promuovere la coesione sociale[4] ed il benessere del popolo, ed è soprattutto il primo l’aspetto principale del dibattito: che lo stato sia minimalista (“Stato gendarme”) o protettivo (“Stato sociale”) deve esser capace di assicurare coesione.
A livello europeo, si è avuta una trasformazione della funzione dello Stato. L’individualizzazione vede uno spostamento di responsabilità dallo Stato all’individuo, all’impresa o alle organizzazioni intermedie. Emerge il desiderio del cittadino di un controllo più ampio della propria vita, con aspirazioni ed aspettative diversificate, dovute anche alla tecnologia che consente prodotti individualizzati. Aumenta il malcontento verso uno Stato erogatore di servizi pubblici che non considera la specificità dei bisogni. Il processo d’integrazione europea, attento al rischio di non creare uno “spezzettamento” comunitario con un’Europa a più velocità, vede il “sociale” in primo piano, come dimostrano i quattro “pilastri” seguiti al trattato di Amsterdam (1997).[5] I compiti delle istituzioni comunitarie saranno definiti in base al principio di sussidiarietà, che richiede una distribuzione delle fonti del diritto al livello normativo più appropriato: la cosiddetta “sussidiarietà orizzontale” darà potere giuridico ad i contratti collettivi. Il crescente ruolo delle parti sociali non dovrà però intaccare i compiti di garanzia dei poteri pubblici, soprattutto riguardo alla regolamentazione del mercato del lavoro.
Riguardo ad i diritti sociali, l’Unione Europea vieta discriminazioni di genere; tali diritti sono accresciuti dalla garanzia dei servizi essenziali. La nozione di “servizio pubblico” varia però da stato a stato, ma è sempre “ (…) una costruzione istituzionalmente basata sulla scelta di servizi che saranno continuamente e ugualmente accessibili a tutti.”[6] Sono presenti differenze di approccio rispetto alla gestione dei servizi pubblici; troviamo servizi assicurati direttamente dallo stato (Stato gestore) o servizi assicurati da organi privati o misti sottoposti a regole statali (Stato garante). La tendenza è di un ripiegamento dello Stato dall’organizzazione dei servizi di interesse generale, ma in nessun paese si ha una totale privatizzazione del settore: lo Stato resta sempre come garante ed a tal proposito trovano giustificazione le autorità regolatrici,[7] incaricate di vegliare sull’organizzazione di tali servizi (vedi Scheda 2). Lo Stato, agendo da rappresentante dell’interesse generale, non può essere messo sullo stesso piano, nelle relazioni contrattuali, di prestatori e beneficiari di servizi pubblici, di chi negozia per i propri interessi: l’interesse generale non deve mai passare in secondo piano.
La “cittadinanza sociale”, prevista a livello comunitario, comprende qualunque misura che permetta ad ogni persona di prender parte, in modo ugualitario, alla vita socio-economica, sfruttando pienamente tali potenzialità a livello comunitario. Essa implica il rafforzamento del diritto alla libera circolazione, il perseguimento di azioni per combattere le discriminazioni, l’attuazione del principio di adattamento dell’orario di lavoro.
In tutti i paesi
dell’Unione, i sistemi di previdenza sociale sono di responsabilità dello
Stato. Le differenze si incontrano nel caso lo Stato assicuri direttamente la gestione
della previdenza sociale (Inghilterra, Scandinavia) o si accontenti di fissare
il quadro regolatore affidando il sistema alle parti sociali (Francia, Belgio).
La diversificazione delle forme di lavoro comporta l’accesso a minori diritti
sociali per alcune tipologie di lavoratori, come quelli indipendenti nel caso
italiano. Emerge così la necessità di adattare il sistema di protezione sociale
alle nuove forme di lavoro flessibili ed instabili, con lo sviluppo dei “minimi
sociali”, una rete di protezione per i lavoratori di questo tipo[8] (vedi
Scheda 3). Il tema delle pensioni desta sempre preoccupazione in tutti i paesi:
i governi realizzano continuamente riforme che generano instabilità ed
incertezza nel cittadino, oltre ad innalzare sistematicamente, com’è ormai
prassi, l’età media richiesta per usufruire di tale beneficio ed a ridurre
l’ammontare delle pensioni medesime. Lo scenario futuro si presenta quindi
“polarizzato” in due categorie di lavoratori: i lavoratori forti, la cui
protezione sociale sarà basata su sistemi di assicurazione privati, decisamente
distinti dai deboli, la cui condizione sarà nettamente indipendente dal lavoro.
In una società duale, “ (…) la
cittadinanza sociale non avrebbe più lo stesso significato per tutti”. [9]
In Europa non esistono due Paesi in cui il ruolo dello Stato riguardo alle relazioni di lavoro sia concepito allo stesso modo. Nel modello continentale lo Stato è il tutore delle parte debole, mitiga le disuguaglianze tra le parti del contratto, conferendo ai lavoratori diritti minimi inderogabili né dai contratti collettivi né da quelli individuali. In Italia tradizionalmente lo Stato è minimalista: regola pochi settori, ma in maniera decisa. Lo Stato sociale è sviluppato nel settore pensionistico, ma solo per i lavoratori dipendenti. La contrattazione collettiva è presente in pochi settori: nel pubblico e nell’industria di tipo fordista. Il modello britannico prevede una netta separazione della protezione sociale dal diritto del lavoro, con una ingerenze minima dello Stato. Nel modello scandinavo, lo Stato fissa le linee generali del mercato del lavoro, con particolare riguardo ai contratti collettivi, ma lascia massima autonomia per quanto concerne le relazioni individuali.
Il diritto del lavoro ha visto un aumento d’importanza dei contratti collettivi: la legge autorizza questi ultimi a derogare alle sue disposizioni, si ha dunque un trasferimento di responsabilità precedentemente statali alle parti sociali. È diffusa in tutta Europa l’estensione dell’efficacia dei contratti collettivi[10] (vedi Scheda 4); sorgono dubbi sul reale valore delle parti sociali, non adeguatamente sviluppate in relazione alle responsabilità che sono loro assegnate.
La rappresentanza collettiva riveste importanza quale tutela dei lavoratori. Giuridicamente, i sindacati sono trattati in modo diverso. In alcuni paesi (Olanda, Svezia) sono soggetti alla medesima disciplina destinata alle associazioni di volontariato, in altri (Italia,[11] Spagna) se rispondono a specifici criteri sono destinatari di privilegi particolari.
Il panorama del mondo del lavoro comprende anche organi di consultazione e concertazione delle parti sociali. In Italia c’è il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (previsto dall’art. 99 Cost.): ha funzioni consultive, ma dal punto di vista effettivo la sua importanza è molto ridotta e l’efficacia davvero limitata.
Analizzando le istituzioni per la risoluzione dei conflitti collettivi, si nota il passaggio da un sistema di ricorso ai tribunali a sistemi di conciliazione gestiti dalle parti sociali: anche in Italia vi sono tali istituzioni, ma è prevista la possibilità di ricorrere ulteriormente in giudizio. Tali istituti si giustificano con la collaborazione e le cooperazione nei rapporti di lavoro.
Il rapporto fra Stato e coloro che lavorano per esso, in passato prevedeva maggiori benefici previdenziali per i dipendenti, a fronte di salari più bassi rispetto al privato e situazione giuridica regolata unilateralmente dallo Stato. In Europa si è avuta la tendenza ad inserire nel comune diritto del lavoro settori precedentemente pubblici, con riduzione dei privilegi ed impoverimento dei lavoratori e con avvicinamento della situazione di questi ultimi a quelli del settore privato.
Lo Stato Sociale, opponendosi allo Stato gendarme (semplice arbitro dei rapporti sociali) ed allo Stato leviatano (che pretende di incorporare l’intera società), riconosce di non avere il monopolio della questione sociale. La società fondata sullo scambio commerciale sviluppa l’individualizzazione di diritti e modi di vita (allentamento degli ambiti della vita collettiva) e l’interdipendenza dei suoi membri (frutto della specializzazione dei compiti), generando un paradosso. L’istituzione del mercato del lavoro tratta il lavoro stesso come una merce di scambio.[12] Questo bene non può esistere senza che si sia formato e conservato nel lungo periodo della vita umana: dipende dall’educazione, dalla vita e dalla formazione professionale acquisita nel corso degli anni. Occorre quindi conciliare la natura discontinua del mercato del lavoro remunerato con la natura continua della vita umana. Una prima risposta agli interrogativi di cui sopra, è da rinvenirsi nel “servizio pubblico”: lo Stato, come servitore della società civile, assicura a tutti l’accesso a servizi fondamentali, rendendo universali i diritti. Una seconda risposta è data dalla nozione stessa di “lavoro”. È lavoro non solo uno scambio manodopera-salario, ma una condizione professionale, un sistema di regole, un contratto di lavoro che protegga il lavoratore dai rischi di alterazione della sua capacità di percepire un reddito.
Nelle società moderne è comune visione inquadrare lo stato quale garante dei rapporti socio-economici. Esso è qualificato come soggetto chiamato ad esprimere, attuare e tutelare l’interesse generale. Nella prospettiva neocorporativa invece, la visione appare diversa e mette in discussione la concezione classica. Il principio cardine del neocorporativismo è la visione dello stato quale soggetto chiamato a creare dei “ (…) sistemi di mediazione degli interessi”.[13] Esso inoltre cerca di esprimere la pluralità di tali interessi.
Le teorie neoliberali, che si diffondono nel corso degli ultimi tre
decenni del XX secolo, vedono il diritto come un qualcosa di subordinato alle
regole del mercato; queste dunque mettono in discussione la gerarchia degli
interessi cui guarda la concessione classica dello stato. Sottraendo allo Stato
il monopolio della definizione dell’interesse generale e mitizzando le leggi di
mercato, il neocorporativismo rifiuta di farsi carico del problema della
connessione sociale.[14] La
società capitalista e il suo modo di produzione generano interessi in conflitto
e, affinché questo conflitto sia governato garantendo la coesione sociale,
occorre che tutti gli interessi siano ammessi al gioco, senza esclusioni. I
processi di globalizzazione hanno poi aperto una dimensione in cui le leggi del
mercato acquisiscono valore universale. Del
resto la globalizzazione rappresenta “ (…) il processo in seguito al quale
gli stati nazionali e la loro sovranità vengono condizionati e connessi
trasversalmente da attori trasnazionali, dalle loro chance di
potere, dai loro orientamenti, identità e reti.”[15] Secondo la commissione
d’esperti, l’impatto delle teorie precedentemente citate, nella logica della
globalizzazione, hanno reso possibile l’istituzione di strutture multinazionali
determinando la perdita di sovranità degli stati. Lo Stato si trova, a seguito
di questi processi, indebolito. Inoltre gli esperti citano la presenza di
ingiustizie, pericoli ed interrogativi.
Gli Stati
nell’odierno panorama europeo non definiscono esclusivamente da sé l’interesse
generale; essi devono tener conto delle indicazioni comunitarie e delle parti
sociali. Gli esperti individuano due ordini di garanzie emerse da due distinti
approcci: un approccio procedurale ed un approccio sostanziale. Secondo il
primo, la determinazione dei diritti sociali si colloca di pari passo con la
partecipazione delle persone interessate (attraverso i meccanismi di
rappresentanza). In una società molto articolata, infatti, lo stato può non
avere i mezzi necessari a definire la nozione di interesse generale. Nel
secondo approccio, va invece a rientrare il compito dell’Unione Europea, che,
secondo gli esperti, deve svolgere un ruolo di garante dei diritti sociali,
appunto, a livello europeo. Un primo traguardo potrebbe essere (come si sta
verificando) una costituzionalizzazione di tali principi.[16]
A differenza dell’aspetto politico dell’Unione, quello
sociale ed economico potrebbe andare verso una graduale espansione. A tal
proposito il concetto di “cittadinanza europea”, introdotta con il “trattato di
Maastricht”, potrebbe costituire una solida base per l’affermazione dei diritti
sociali; questo concetto fa pensare, infatti, alla partecipazione collettiva
dei cittadini europei alla determinazione dei propri diritti. La “cittadinanza
sociale europea” dovrebbe portare ad un’effettiva uguaglianza di diritti e
responsabilità, integrando il citato di Maastricht con la “Carta sociale
europea” del 1965.[17]
Trasformazioni del lavoro, lavoro delle donne
e futuro del diritto del lavoro
La commissione d’esperti, sotto la direzione di Alain Supiot, ha incentrato la sua analisi anche sul rapporto che intercorre tra “donna e lavoro”. Con ampia precisione, il documento preparato per la “Direzione Generale Lavoro e politiche sociali” della Commissione europea, descrive le difficoltà di questa relazione senza trascurare le più recenti trasformazioni in atto nel campo lavorativo e le numerose problematiche femminili.
Le nuove forme d’occupazione, com’è noto, si connotano sempre più al femminile. Un ruolo cruciale nel trainare la crescita dell’occupazione, negli ultimi anni è stato svolto dai lavori atipici e dalle forme flessibili d’impiego. Le occupazioni atipiche hanno offerto alle donne ampie possibilità d’ingresso nel mercato del lavoro. Ciò dipende, in parte, dal fatto che le donne rappresentano il maggior bacino d’offerta disponibile sul mercato e insieme, (per ragioni che attengono soprattutto alla perdurante doppia presenza famiglia-lavoro) probabilmente, sono anche la parte della forza lavoro che più è disposta ad accettare lavori atipici e quindi ad adattarsi alle sempre più particolari richieste (soprattutto in termini di tempi e disponibilità) dei datori di lavoro. Ma c’è anche quell’aspetto di “vantaggio” legato al fatto che il lavoro d’oggi richiede meno forza muscolare e sempre più abilità relazionali.
La contestazione principale esposta dal gruppo di esperti è quella secondo la quale questa nuova trasformazione del lavoro, nella cui direzione gli stati europei si stanno muovendo, rileva ed aggrava le discriminazioni già in atto tra uomini e donne. Nonostante l’ingresso massiccio delle donne nel mondo del lavoro, al suo interno, infatti, esse “ (…) incontrano maggiori difficoltà di accesso sia alle prestazioni sociali sia ai diritti (…) ”.[18] Le nuove forme flessibili d’impiego, inoltre, aprono il mercato del lavoro alle donne ma non sostengono né il loro sviluppo professionale né la loro carriera (vedi Scheda 6).
Il caso italiano è evidente testimonianza delle trasformazioni in atto. In Italia nell’ultimo decennio l’occupazione femminile è aumentata arrivando (nel 2004) al 42,7%.[19] Come in generale nel resto d’Europa, anche nel caso suddetto lo sviluppo dell’occupazione, ed in particolare di quella femminile, va attribuito soprattutto al lavoro flessibile ed atipico. Queste forme d’impiego consentono infatti di conciliare, anche se con molta fatica, vita familiare e lavorativa. È il caso di molte lavoratrici che, pur possedendo livelli d’istruzione medio – alti, si concentrano nell’area della contrattazione atipica; guardando i dati, a parità di posizione professionale, nelle nuove forme contrattuali le donne sono più presenti degli uomini (vedi Scheda 7).
La grande trasformazione che sta coinvolgendo
l’Italia ha le sue radici in un processo di riforma che ha portato
all’attuazione della “riforma Biagi”[20]
in materia d’occupazione e di mercato del lavoro. La riforma introduce, nello
specifico, nuove forme contrattuali (vedi Scheda 8) che, se per un verso
aumentano l’occupazione, per l’altro aumentano la precarietà e le incertezze
per il futuro. Va segnalato, inoltre, che la concentrazione delle lavoratrici
in Italia è attribuita in particolare al terziario (su 100 donne occupate ben
75 lavorano nel terziario)[21]
e che più si scende al sud e maggiore è la presenza di lavoratrici atipiche. Il
caso italiano, dunque, conferma la tendenza di riforma del lavoro, che accomuna
i maggiori paesi europei, ed il percorso di femminilizzazione del lavoro.
Per comprendere ed analizzare le trasformazioni
in atto, è necessario guardare alle origini di quel fenomeno che ha
determinato, nel corso degli anni, l’aumento della partecipazione femminile al
mondo del lavoro. Tutto ciò è frutto di un lungo processo storico e di
imponenti cambiamenti socio-strutturali. Nella rivoluzione industriale in
particolare, si iniziarono a gettare i semi di una società che, in pochi
decenni, avrebbe messo in discussione tutti gli apparati su cui si era poggiata
in precedenza. È proprio in questa fase che si definisce una distribuzione del
lavoro strettamente legata al genere e si fondano concetti e pratiche
discriminanti. Inizialmente questa connotazione identificò l’uomo quale addetto
all’attività produttiva (e dunque inquadrato nella sfera pubblica), e la donna,
invece, quale addetta all’attività riproduttiva (nell’ambito della vita
familiare e quindi nella sfera privata).
Successivamente, seppur in forma ancora
embrionale e molto limitata, la donna inizia ad essere presente in alcuni
settori industriali. Tutto ciò andrà col tempo intensificandosi, in particolare
con l’affermazione del “modello industriale fordista”. Nonostante ciò, il
lavoro della donna era comunque inquadrato quale attività addizionale e di
supporto, generando quindi profonde discriminazioni soprattutto in campo
salariale ed in relazione al riconoscimento dei diritti. In questa fase
fordista l’operaio è “ (…) tipicamente il
maschio adulto con alle spalle l’onere del benessere della propria famiglia (…)
” quindi “ (…) la famiglia fordista è
la famiglia del padre (…) ”[22] assoggettato
da un processo di responsabilizzazione. Questo momento storico, che ha come figura centrale il capo famiglia e
che poca importanza dà all’attività lavorativa femminile, ha in ogni caso
aperto la strada ad una società basata sulla produzione e sul consumo di massa,
ovvero la così detta “società del
benessere” affermatasi anche grazie all’innesto del “meccanismo del moltiplicatore”.[23]
Le trasformazioni tecnologiche, produttive e
sociali della seconda metà del XX secolo, porteranno notevoli cambiamenti tra
cui l’affermazione del settore terziario, un processo di ristrutturazione della
struttura familiare, nuovi modi di gestire l’attività domestica e varie forme
di mobilitazione sociale. Questo processo si accompagna alla destrutturazione
dello stato sociale e all’affermazione del mercato del lavoro flessibile quale
istituzione cardine.
Tali cambiamenti strutturali ridefiniranno
anche la figura femminile, ed in particolare il suo approccio al mondo del
lavoro. In questa fase, in particolare grazie allo sviluppo del settore
dei servizi, la donna avrà maggiori
opportunità professionali e di realizzazione. Ancora una volta però ella sarà
chiamata a ricoprire un fondamentale ruolo familiare incontrando, quindi, dei
limiti alla progressione della propria carriera.
Negli ultimi decenni sembra essere divenuto
necessario il riferimento alle forme atipiche d’impiego; è proprio in questa
dimensione atipica che la donna può essere oggetto di discriminazioni spesso
difficilmente dimostrabili (in particolare quelle in termini salariali). La
flessibilizzazione del mondo del lavoro, che mira in generale a soddisfare i
bisogni del datore di lavoro, determina il necessario adattamento alle
richieste che pervengono dall’azienda; è necessario chiedersi, quindi, se il
lavoro e la disponibilità che la donna deve necessariamente offrire, non
determinino un ulteriore limite alla conciliazione del lavoro con la famiglia e
allo sviluppo del suo status professionale.
Un altro aspetto attiene ai tempi di lavoro, i
quali non possono essere più raggruppati
in una categoria omogenea. Questi si qualificano diversamente a seconda di
molte variabili, tra cui le necessità dell’azienda. La flessibilizzazione dei
tempi di lavoro è inquadrabile da una parte quale opportunità per le donne, che
possono così riservare dei tempi alla vita familiare, dall’altra quale barriera
all’esercizio delle responsabilità familiari.
La rappresentanza sindacale, inoltre, che si è
affermata nell’epoca in cui vigeva il modello di produzione fordista, ha
rappresentato negli anni uno strumento fondamentale per il riconoscimento dei
diritti collettivi del lavoratore. Oggi la partecipazione, sempre più numerosa,
della donna nel mondo del lavoro non è equivalente alla sua rappresentanza in
tali organizzazioni sindacali e nella contrattazione collettiva. Tutto ciò va
considerato quale limite alla tutela degli interessi femminili, ampliamente
sottorappresentati. Secondo la commissione d’esperti “le organizzazioni sindacali e imprenditoriali devono aprirsi alla
rappresentanza di nuovi soggetti, di nuove realtà e di nuovi bisogni, in particolare quelli connessi con la
questione della parità tra uomini e donne”. [24]
La determinazione di azioni che facilitino la
promozione delle pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo, come
in altri aspetti della vita sociale, è stato uno dei punti sui quali si è
sviluppata l’azione dell’Unione europea ed in generale, seppur in misura
diversa, l’azione dei vari stati. Ciò trova inoltre una base giuridica in
alcuni atti fondamentali dell’Unione, tra cui il “trattato di Amsterdam”[25] che contiene numerose norme
anitidiscriminatorie. Tra questi atti fondamentali vi è la “Convenzione sulla eliminazione di ogni forma
di discriminazione nei confronti della donna”.[26] In materia d’occupazione, ancora più
incisiva è la formulazione dell’art. 23 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”[27].
Queste affermazioni devono essere considerate come un vincolo per i singoli
stati, i quali si trovano a dover adempiere agli impegni assunti a livello
comunitario ed internazionale.
Diviene quindi necessario continuare a marciare sulla
strada dell’affermazione e della tutela dei diritti sociali e di accesso al
lavoro; fondamentale in questo contesto
è inoltre il riconoscimento costituzionale di tali principi.
I pubblici poteri, possono, attraverso
un’adeguata previsione legislativa, mettere in pratica la realizzazione di quel
principio d’uguaglianza sostanziale. In Italia, recenti eventi legislativi
hanno cercato di intraprendere questa direzione. La riforma del titolo V della
Carta Costituzionale[28]
ha riaffermato in termini più espliciti il principio di parità tra uomini e
donne nel contesto sociale, economico, politico e dunque anche in quello
lavorativo.[29] Tutto
ciò esplica il principio di uguaglianza già contenuto nell’art. 3 della
Costituzione e, soprattutto, il principio d’uguaglianza sostanziale.
L’anno
Il gruppo di esperti introduce delle proposte
utili ad individuare le modalità di ripensamento del lavoro alla luce dei
fenomeni di flessibilizzazione. Uno degli obiettivi cui, secondo la commissione
Supiot, bisogna pervenire, è rappresentato da una ripartizione del tempo di
lavoro che permetta sia agli uomini che alle donne di non rinunciare ai loro
diritti sociali. Per evitare situazioni di svantaggio e di esclusione è
necessario che il nuovo tipo di lavoro garantisca comunque forme di tutela, e
non limiti lo sviluppo professionale.
Un ulteriore traguardo è dato dalla revisione
delle legislazioni nazionali sul lavoro, che tengano conto delle trasformazioni
in atto e del principio d’uguaglianza tra uomini e donne. Secondo la commissione
bisogna “ (…) riuscire a rendere
compatibile il lavoro e la vita familiare, tenendo insieme diversità e
continuità dai percorsi professionali”.[31]
Il diritto del
lavoro deve tener conto, inoltre, delle nuove modalità d’organizzazione
familiare, che rompono gli schemi tradizionali (basti pensare a tutte quelle
forme familiari di carattere eterogeneo). Fondamentale, in questo senso, è
l’azione dei pubblici poteri. L’intervento di politiche sociali, legate a forme
di tutela nell’occupazione, divengono un qualcosa d’essenziale e prioritario; occorre
però ancora superare l'opposizione tra flessibilità e sicurezza, assicurando
che la prima non leda o indebolisca il diritto del lavoro (vedi Scheda 9).
Uno degli aspetti che caratterizza oggi i paesi
dell’Europa occidentale è la crisi di quel sistema di walfare che tanti successi ha portato nel secolo scorso
(soprattutto in merito alla protezione di lavoratori e cittadini). Oggi sembra
essere necessario un ripensamento dei sistemi di welfare che tenga conto di nuovi bisogni, nuovi modi di produrre e
di nuovi contesti sociali.
Le trasformazioni oggi in atto coinvolgono, in misura
abbastanza ampia anche il mondo del
lavoro e fanno così prevedere imponenti
cambiamenti anche per il futuro. La matrice fondamentale sembra però rimanere
quella dell’occupazione flessibile in un contesto generale di rinnovamento. In
questa prospettiva, l’apporto femminile è essenziale e prioritario. Nel lavoro del futuro, infatti, le donne sembrano
destinate a rimanere protagoniste e, proprio a tal proposito, è necessaria
l’azione di politiche volte a garantire loro condizioni d’uguaglianza,
conciliazione tra carriera e responsabilità familiari, possibilità di sviluppo
e crescita professionale.
Schede
I diritti di prelievo sociale.................................................................................................... p.
21
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas.............................................................................. p.
22
I minimi sociali.................................................................................................................... p.
23
I modi di estensione
dell’efficacia dei contratti collettivi nel caso italiano............................... p. 24
La cittadinanza sociale........................................................................................................ p.
25
Flessibilità dei contratti, dei
tempi, dell’organizzazione......................................................... p.
26
Dati relativi alla partecipazione
a “categorie atipiche” e a “contratti
atipici”.......................... p.
27
Alcuni esempi di nuove forme contrattuali introdotte
dalla “riforma Biagi”............................. p.
28
Alcuni obiettivi cui bisogna
pervenire................................................................................... p.
29
Scheda 1
Ø
Continuità di diritti attraverso la
discontinuità dei percorsi professionali.
Ø
Credito su dei fondi di cui ogni
lavoratore potrebbe fare libero utilizzo in diversi momenti della vita:
capitale (in moneta o in diritti) da utilizzare secondo le personali esigenze
(congedi parentali, per motivi di studio, per periodi sabbatici, per
aggiornamento professionale e culturale, per impegno in attività sociali, in
fasi di non-lavoro volontario o involontario).
Ø
Sistema di «sicurezza attiva»:
flessibilità anche a vantaggio dell’individuo, migliore conciliazione tra
lavoro e vita sociale.
Scheda 2
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Ø Membri nominati dal Presidente della Repubblica, autonomia
dall’esecutivo.
Ø
Determinazione di tariffe, livelli di qualità dei servizi
e condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti,
in servizi in cui il mercato non garantirebbe l’interesse dei consumatori.
Ø
Promozione concorrenza ed efficienza, fruibilità dei
servizi sull’intero territorio, sistema tariffario certo e trasparente.
Ø
Tutela degli utenti: sensibilità verso le associazioni
dei consumatori, più scontri con l’Enel.
Ø
Tutela di interessi esclusi dall’arena parlamentare.
Scheda 3
Inghilterra:
Income Support (Sussidio di supporto)
Ø Sussidio di 50 sterline settimanali (40 sterline se 18-24 anni) per chi ha lavorato meno di 2 anni in Gran Bretagna. Chi ha lavorato almeno 2 anni: sussidio di disoccupazione.
Ø Sussidio a: genitori singoli, donne incinte, chi assiste disabili o anziani, ultracinquantenni disoccupati da oltre dieci anni e persone inabili a lavori retribuiti.
Ø
Minimum Income Guarantee (MIG):
sussidi che, in assenza di copertura pensionistica secondaria, integrano
Francia:
minimum vieillesse, minimo di vecchiaia.
Italia:
assegno sociale, vecchio “milione al mese”.
Scheda 4
I modi di estensione dell’efficacia
dei contratti collettivi nel caso italiano
Art. 39
Cost.: 2a p.: I sindacati registrati, rappresentati in base agli
iscritti possono stipulare contratti collettivi validi erga omnes.
Stratagemmi:
-
adesione implicita: dalla tacita applicazione
degli aspetti importanti, il giudice deduce l’adesione implicita
-
art. 36 Cost: compenso proporzionato al lavoro
svolto che garantisca un’esistenza libera e dignitosa: in giudizio il giudice
usa come criterio di “giusto” il contratto collettivo.
-
Art. 36 Statuto Lavoratori: le
imprese appaltatrici dello stato devono applicare il contratto collettivo.
Scheda 5
La cittadinanza sociale
Ø Trattato Maastricht 1992
Ø Uguaglianza di diritti e responsabilità: ogni individuo deve prender parte in modo paritario e completo alla
vita socio-economica della comunità.
Ø Diritti Sociali --- Integrazione Sociale --- Partecipazione
sanità e sicurezza
educazione e formazione
beni indispensabili alla vita (acqua, energia)
Diritto di vivere di un lavoro che esprima al meglio le proprie aspirazioni e capacità
Ø Universalità dei valori di libertà, uguaglianza e solidarietà: e gli
extra-comunitari in Europa?
Approfondimento
Scheda 6
Flessibilità
dei contratti, dei tempi, dell’organizzazione:


|
¨
Maggiori
opportunità di lavoro per le donne |
¨
Limiti alla
crescita professionale e alla
carriera |
|
¨
Ciclo di vita
delle lavoratrici subordinato ai
tempi di lavoro |
|
|
¨
Difficoltà di
accesso alle prestazioni sociali e ai diritti |
Scheda 7
Dati relativi alla partecipazione a “categorie atipiche” e a
“contratti atipici”.
(dati calcolati sul totale dei
lavoratori)
(Fonte: Progetto Dafne - Donne, autoimprenditoria, formazione in rete nella new economy-marzo 2003)
Impiegati atipici con contratto a
tempo determinato

Operai atipici con contratto a tempo
determinato

Part-time

Co.co.co.

Scheda 8
Alcuni esempi di nuove forme contrattuali
introdotte dalla “riforma Biagi”
|
|
|
|
|
|
Scheda 9
Alcuni obiettivi cui bisogna pervenire:
Fonte: Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”
Ø Ripartizione del tempo del lavoro che
non determini la rinuncia dei diritti sociali.
Ø Intervento di politiche sociali
legate a forme di tutela dell’occupazione.
Ø Incentivazione dello sviluppo
professionale.
Ø Revisione delle legislazioni
nazionali sul lavoro.
Ø Garanzia di compatibilità tra lavoro
e vita familiare.
Schemi riassuntivi
Il futuro del lavoro.............................................................................................................. p.
31
Lavoro e pubblici poteri: il
ruolo dello stato......................................................................... p.
32
Trasformazioni del lavoro, lavoro
delle donne e futuro del diritto del lavoro.......................... p.
35
(Il futuro del lavoro)
Direzione generale lavoro e
politiche sociali - C. E. - Alain
Supiot
“Trasformazioni del lavoro e futuro della regolamentazione
del lavoro in Europa”
Cambiamenti economici e produttivi ► Trasformazioni
regolazione del lavoro
Diversi per nazione, causati da:
-
Destrutturazione
stato sociale
-
Decentramento
produttivo
-
Informatizzazione
-
Globalizzazione
Conseguenze su: -mondo lavoro generale -lavoro donne
Analisi
-
Cambiamenti
occupazionali
-
Regolazione
sociale nuove forme lavoro
-
Comparazione
cambiamenti
Nuove forme lavoro dove standard unica fonte per diritti
sociali
Diritti di prelievo sociale (Scheda 1)
Rapporto Supiot in controtendenza
(Lavoro e pubblici poteri: il ruolo dello stato)
Crisi stato nazionale: internazionalizzazione e
regionalizzazione
Assicurare coesione – procurare benessere
- Individualizzazione
- Integrazione europea
4 pilastri: -occupabilità, -spirito impresa, -adattabilità,
-pari opportunità
Servizio pubblico: servizi essenziali garantiti per tutti
Tendenza: stato defilato, mai privatizzazione (Scheda 2)
Previdenza sociale ► in tutta Europa responsabilità allo stato:
- direttamente o indirettamente
Protezione sociale per i lavoratori flessibili ►
“minimi sociali”
(Scheda 3)
Pensioni: ► ↓ pensione ↑ età pensionabile
Futuro polarizzato: Cittadinanza?
Ruolo stato nei rapporti di lavoro
-
modello
continentale
o
Italia:
minimalista
-
modello
britannico
-
modello
scandinavo
importanza
contratti collettivi: Sussidiarietà orizzontale (Scheda 4)
Trasferimento responsabilità stato-parti sociali: adeguate?
Rappresentanze collettive ► tutela lavoratori
Requisiti ► Privilegi
Organi di consultazione e concertazione delle parti sociali
Istituti risoluzione conflitti collettivi: ► cooperazione nei rapporti
di lavoro
Stato datore di lavoro: ora lavoro pubblico = privato
Società basata su scambio commerciale:
-
individualizzazione
e interdipendenza
-
lavoro
merce
-
servizio pubblico
-
nozione “lavoro”
Stato ► interesse generale
Neocorporativismo: stato sistema di mediazione degli
interessi
Teorie neoliberali: diritto subordinato all’economia
Globalizzazione: strutture multinazionali
Interesse generale determinabile anche da:
-
parti
sociali
-
indicazioni
comunitarie
Cittadinanza sociale europea:
misure per far prender all’individuo piena parte alle
attività sociali
(Scheda 5)
(Trasformazioni del lavoro, lavoro
delle donne e futuro del diritto del lavoro)
Analisi
del rapporto Donna
- Lavoro
- Difficoltà presenti in questa
relazione
-Trasformazioni in atto in campo
lavorativo
Le nuove forme d’occupazione -
Tipologie
-
I soggetti coinvolti
Conseguenze - Vantaggi
-
Svantaggi (Scheda 6)
Il caso italiano Le principali trasformazioni in atto:
-
Concentrazione femminile nell’area della contrattazione atipica (Scheda 7)
-
“Riforma Biagi” (Scheda 8)
Le origini dell’aumento della
partecipazione femminile al lavoro
Rivoluzione industriale
- Creazione di nuova forza lavoro
- Distribuzione del lavoro legata al genere
Fase
“Fordista” - Maggiore partecipazione
lavorativa della donna - in
alcuni settori industriali
Le trasformazioni della seconda metà
del XX secolo
(fase“Post Fordista”)
Alcune di queste:
-
Affermazione
del settore terziario
-
Ristrutturazione
della struttura familiare
-
Nuovi
modi di gestire l’attività domestica
-
La
mobilitazione sociale
Inoltre:
-
Destrutturazione
dello stato sociale
-
Affermazione
del mercato del lavoro flessibile
Conseguenza Ridefinizione della figura femminile
Gli ultimi decenni
-
riferimento
alle forme atipiche di impiego:
Soddisfacimento
dei bisogni dell’azienda
Tempi di lavoro
disomogenei (opportunità o limite?)
-
La
rappresentanza sindacale al femminile
L’azione dell’unione Europea (alcuni esempi):
-
Trattato
di Amsterdam
-
“Convenzione
sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna”
-
“Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (art. 23)
Le azioni più recenti del legislatore
italiano
-
Riforma
del titolo V
-
Modifica
dell’art. 51 Cost.
Le proposte degli esperti
(Scheda 9)
La crisi dei sistemi di walfare
- Le trasformazioni future nel mondo del lavoro
Riferimenti bibliografici
Beck, U., (2001), Che cos’è la globalizzazione, Carocci, Roma, pag. 24
Carinci, F., De Luca Tamajo, R., Tosi, P., Treu, T., (2002), Diritto del Lavoro – 1. Il diritto sindacale, Utet, Torino, pag. 160 - 188
Cassese, A., (1999), I diritti umani nel mondo contemporaneo, Laterza, Roma - Bari, pag. 137 – 138
Comegna, D., Bagnoli, R., (2004), Le nuove pensioni, a cura di Fracaro, M., Etas, Corriere della Sera, Milano, pag. 108 – 110
Costituzione della Repubblica Italiana
Cotta, M., Della Porta, Morlino, L. (2001), Scienza politica, Il Mulino, Bologna, pag. 214 - 219
Fiocco, L., (1998), Innovazione tecnologica ed innovazione sociale, Rubbettino, Catanzaro, pag. 85
Gambino, S., Diritto regionale e degli enti locali, Giuffrè, Milano,2003
Garofalo, M. G., (2004), Leggendo Alain Supiot “Au-delà
de l’emploi”, Internet
Giraudi, G., Righettini, M. S., (2004), Le autorità amministrative indipendenti, Dalla democrazia della rappresentanza alla democrazia dell’efficienza, Laterza, Roma - Bari, pag. 201
Jedlowski, P., (1998), Il mondo in questione, Introduzione alla storia del pensiero sociologico, Carocci, Roma, pag. 48, 66
Supiot, A., (1999), Il futuro del
lavoro, Carocci, Roma, pag. 11-15, 137-184.
[1] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 14
[2] Si veda Garofalo, M. G., Leggendo Alain Supiot “Au-dela de l’emploi”, Internet
[3] Si veda: Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 137
[4] Secondo Durkheim, la coesione riguarda il problema dell’ordine, cioè cosa tiene insieme una società. Egli individua la risposta a ciò nella morale. Si veda: Jedlowski, P., “Il mondo in questione”, Carocci, pag. 66
[5] Gli obiettivi previsti dal Consiglio di Lussemburgo, adottati il 15 dicembre 1997: - Occupabilità (priorità agli investimenti nelle risorse umane e nel miglioramento delle competenze, - Spirito d’impresa (occorre favorire l’iniziativa d’impresa), - Adattabilità (per conciliare flessibilità e sicurezza dei lavoratori), - Pari opportunità (correzione delle disuguaglianze in particolare riguardo alla riduzione del tasso di disoccupazione femminile).
[6] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 145
[7] Svolgono funzioni di regolazione le Autorità Amministrative Indipendenti: enti particolari non riconducibili ad una sola tipologia. “Né corti né agenzie esecutive, ma assimilabili ora a un tribunale ora a un’agenzia amministrativa, a seconda che li osserviamo dal punto di vista funzionale o procedurale piuttosto che organizzativo”, Giraudi, G., Righettini, M.S., “Le autorità amministrative indipendenti”, pag. 201
[8] In Italia possiamo considerare l’assegno sociale, una tutela per anziani senza redditi, ed il vecchio “milione al mese”. Si veda: Comegna, D., Bagnoli, R., “Le nuove pensioni” a cura di Fracaro, M., pag. 108 – 110.
[9] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 154
[10] Si veda: Carinci, F., De Luca Tamajo, R., Tosi, P., Treu, T., “Diritto del lavoro – 1. Il diritto sindacale”, pag.160-188
[11] Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 39: “I - L’organizzazione sindacale è libera. II - Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. III – È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. IV – I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. Vediamo che però i Commi II, III; IV non hanno mai trovato applicazione.
[12] “
(…) vi è anche la merce rappresentata dalla forza-lavoro degli operai. Questa è
però una “merce” di un tipo molto particolare. È
lavoro umano. (…) ” Jedlowski, P., “Il mondo in questione”, Carocci, pag.
[13] Microsoft Encarta Enciclopedia Premium. 1993-2004 Microsoft Corporation.
[14] Nel neocorporativismo, molte attività sono regolate da accordi fra poche grandi associazioni di interesse, che hanno il monopolio (o oligopolio) della rappresentanza di interessi ed un elevato potere vulnerante, e di conseguenza ottengono un riconoscimento privilegiato dai poteri pubblici. Sono emarginati i gruppi non dotati di potere di ricatto economico, con una chiara evidenziazione degli elementi anti-democratici. Si veda: Cotta, M., Della Porta, D., Morlino, L., “Scienza politica”, pag. 214-219
[15] Beck, U., “Che cos’è la globalizzazione”, pag.24
[16] Il Trattato Costituzionale del 29.10.2004 riprende la “Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea”, firmata a Nizza il 7.12.2000
[17] Si veda anche: Cassese, A., “I diritti umani nel mondo contemporaneo”, pag. 137-138
[18] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 176
[19] Fonte: “Annuario 2004 Istat”, cap. 9
[20] Approvata con Legge Delega 30/2003, il 5 febbraio 2003
[21] Fonte: Centro studi Confcommercio
[22] Fiocco, L., “Innovazione tecnologica ed innovazione industriale”, pag. 85
[23] Termine coniato da Keynes
[24] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 183
[25] Entrato in vigore il 1° maggio 1999
[26] In vigore per l’Italia già del 1981. Essa stabilisce all’art. 3 che: “Gli stati prendono in ogni campo…ogni misura adeguata, incluse disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne…”
[27] Proclamata solennemente a Nizza il 7 dicembre 2000
[28] Avvenuta con Leggi Costituzionali 1/1999 e 3/2001
[29] L’art. 117 cost., 7° comma della Costituzione italiana, si riferisce in particolare al legislatore regionale ed impone un duplice vincolo: la rimozione di ogni ostacolo alla realizzazione della donna ed il necessario impegno ad attivarsi per l’adozione di provvedimenti normativi idonei a garantire le pari opportunità.
[30] Modifica approvata del senato il 20 febbraio 2003
[31] Supiot, A. (a cura di), “Il futuro del lavoro”, pag. 178