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Animali
Animali da pelliccia
Gli animali "da pelliccia" vengono allevati in gabbie strette ed anguste adatte a far risparmiare spazio all'allevatore, ma soprattutto a impedire il movimento dell'animale che potrebbe rovinare la sua pelliccia.
Secondo le nuove leggi, il benessere dell'animale dovrebbe valutarsi in base alle 5 libertà cui gli animali hanno diritto e al rispetto delle esigenze dettate dalle caratteristiche della singola specie:
Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione;
Libertà di avere un ambiente fisico adeguato;
Libertà dai danni fisici;
Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali;
Libertà dalla paura;
Negli allevamenti attuali non si può certo dire che vengano rispettati i loro diritti! Chiusi in piccole gabbie, costretti a muoversi su superfici innaturali che spesso portano al ferimento delle zampe (reti metalliche), isolati dai loro simili, alimentati in maniera innaturale. La loro vita è molto breve (il tempo necessario perché la loro pelliccia sia utilizzabile) e non essendo animali destinati all'alimentazione umana le loro carni non vengono sottoposte a controlli. Il che permette agli allevatori di utilizzare composti chimici e farmacologici in grado di tenere in vita gli animali anche se in condizioni così assurde.
Nonostante ciò, il tasso di mortalità negli allevamenti è spesso alto. Le cattive condizioni di allevamento si ripercuotono sui comportamenti che gli animali presentano: ripetizione ossessiva dello stesso movimento, aumento dell'aggressività, paura, stato di profonda apatia, comportamenti isterici o autolesionisti come spezzarsi i denti mordendo la gabbia.
Una tecnica di allevamento particolarmente crudele è quella di esporre, in inverno, gli animali al freddo per far sì che sviluppino una pelliccia più folta.
L'uccisione può avvenire sia con il gas che con l'elettricità, non essendo gli animali tutelati da alcuna legge a riguardo. Nel caso di soffocamento da gas, gli animali vengono chiusi in gabbie di legno collegate allo scarico di una macchina agricola (in genere). Nel caso di morte con elettricità due elettrodi vengono inseriti nella bocca e nell'ano e vengono trattenuti con delle pinze mentre la scarica elettrica li uccide.
Purtroppo sono tanti (10-20 milioni di mammiferi) anche gli animali uccisi in libertà per farne delle pellicce. Nei boschi si usano le tagliole. Gli animali vittime di queste trappole rimangono anche per una settimana ad aspettare il cacciatore che verrà ad ucciderli. Nel frattempo la ferita si gonfia provocando dolori indescrivibili. Cosa ancora più assurda è il fatto che spesso gli animali vittime delle tagliole sono animali non utilizzabili per le pellicce, quindi è una caccia spietata che non risparmia nessun mammifero abitante del bosco. Famosi sono inoltre i cacciatori di piccoli di foche che uccidono i piccoli a bastonate in testa e li scuoiano davanti alle loro madri impotenti, a cui lasciano il cadavere sanguinante e scuoiato del piccolo.
Per rendere una minima idea di quanta morte e sofferenza implichi ogni singola pelliccia riportiamo il numero di animali necessari per confezionarne una.
Agnello droadtail (30 - 45 pelli);Agnello Karakul (18 - 26 pelli); Bob-cat (15 - 20 pelli); Castoro (16 - 20 pelli); Cavallino (6 - 8 pelli); Cincillà (130 - 200 pelli); Coyote (12 - 16 pelli); Criceto (120 - 160 pelli); Ermellino (180 - 240 pelli);Fishe (18 - 25 pelli); Foca, cucciolo (5 - 8 pelli); Gatto (20 - 30 pelli); Ghiottone (5 - 7 pelli); Lince (8 - 18 pelli); Lontra (10 - 20 pelli); Lupo (3 - 5 pelli); Martora (40 - 50 pelli); Moffetta (60 - 70 pelli); Nutria (25 - 35 pelli); Ocelotto (12 - 18 pelli); Opossum (30 - 45 pelli); Procione (20 - 35 pelli); Puzzola (50 - 70 pelli); Scoiattolo (120 - 200 pelli); Tasso (10 - 12 pelli); Topo muschiato (60 - 110 poelli); Visone (30 - 50 pelli); Volpe (10 - 20 pelli); Wallaby (20 - 30 pelli); Zibellino (50 - 80 pelli).
Tratto da: http://www.agireora.org
Pellicce di cane e gatto
Gli uomini dell'associazione americana della Humane Society of the United States, dopo due anni di indagini, hanno scoperto che in Cina, Thailandia, Filippine e Corea cani e gatti vengono allevati e brutalmente uccisi per confezionare pellicce e finiture in pelle.
Gli investigatori hanno le prove dell’uso e della vendita di pellicce di cane e gatto in Germani, Francia e Italia.
Gli investigatori hanno visitato un allevamento di cani a nord della città di Harbin. Hanno documentato cani vivi in una stanza non riscaldata nel freddo pungente attorniati dai corpi di cani morti appesi ad uncini.
La loro carne è servita nei ristoranti; le loro pellicce vendute.
Massacri autentici, gli animali vengono quasi sempre scuoiati vivi
Rick Swain, uno degli investigatori della Humane Society racconta: <<Cani e gatti sono allevati in piccole aziende o addirittura in famiglia. Li fanno vivere al freddo perché la loro pelliccia cresca meglio. Poi in primavera, li squartano.>> - continua Swain - <<Più di una volta abbiamo sperato che fosse un'alluncinazione. Purtroppo ci siamo accorti che era tutto vero: alcuni gatti nel laboratorio si muovevano ancora>>. Gatti senza testa <<perché una delle coperte più richieste all'estero è proprio quella fatta di teste e orecchie di felino>>.
Un pastore tedesco in due minuti, ancora vivo, diventa una pelliccia
Tirato fuori dal sacco il cane gli mostrò fiducia scodinzolando la coda. Smise di scodinzolare quando l’uomo lo legò con un corto filo metallico. Il cane tentò di fuggire ma la belva umana, tenendolo fermo, alzò la gamba del cane e lo accoltellò all’inguine. Guaisce e cerca di ribellarsi, ma viene accoltellato alla pancia; la lama gli attraversa tutto il corpo e torcendosi nell'agonia cade in un lago di sangue. Viene scuoiato vivo e cosciente; le palpebre battono ancora mentre il suo carnefice lo scuoia.
In Italia l'allevamento, l’importazione e il commercio delle pelli di cane e di gatto è illegale (art. 2, Legge 20 luglio 2004, n.189 ).
Art. 2, L. 189/2004 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
La violazione delle predette disposizioni è punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.
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