Benvenuti
Il Rag. Napolitano Egidio vi da il benvenuto nel suo Sito
Il Rag. Napolitano Egidio è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A Commercialisti, è Revisore Contabile e svolge attività sia di consulenza che di collaborazione rivolta a imprese con l'obbiettivo di fornire servizi professionali in ambito contabile, amministrativo, fiscale e di consulenza aziendale.
Al di là dell'inquadramento economico del proprio rapporto di committenza, presta le proprie opere, sulla base di specifiche titolarità, competenze e conoscenze.
E' chiamato ad operare presso imprese diversificate sia per dimensione che per tipo di attività, con varie qualifiche contrattuali, ma sempre in qualità di consulente professionalizzato. In quanto professionista, più svolge attività pratica e attività di aggiornamento, più si specializza "professionalizzandosi", più scambia esperienze, più affina la propria tecnologia e aumenta il valore dell'impresa per cui lavora e del suo contesto.
Partecipando a tutte le fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale, funge da interprete di dati ed utile guida alla pianificazione ed allo sviluppo strategico dell'attività dell'imprenditore.
Curriculum Vitae
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Scadenzario
Scadenze adempimenti fiscali.
E' possibile consultare lo Scadenzario Fiscale a cura dell'Agenzia delle Entrate.
Per altre risorse sulle ultime notizie dal mondo economico, finanziario, fiscale e giuridico, visita la pagina Rassegna Notizie.
Euro/Dollaro
Cambio valuta Euro Dollaro.
L'andamento delle valute Euro e Dollaro in tempo reale.
Tassi di cambio incrociati forniti da ForexPros.
Il tasso d'interesse legale aumenta di un punto dal 2012
Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2011, è stato aumentato il tasso d'interesse legale dall' 1,5% al 2,5% a partire al 1° gennaio 2012.
L'interesse legale ha anche ripercussioni sugli importi da versare all'Erario a seguito di ravvedimento operoso. Le ultime variazioni di tasso intervenute negli ultimi anni sono state: 3% sino al 31/12/2009, 1% sino al 31/12/2010, 1,5% sino al 31/12/2011 e per il 2012 il 2,5%.
La Comunicazione Unica al Registro Imprese
La Comunicazione Unica, introdotta dall'art.9 del DL 7/2007 (L.40 del 2.4.2007) diventa obbligatoria a decorrere dal 1° aprile 2010, per tutte le imprese.
La Comunicazione Unica, consente di fornire all'Ufficio del Registro delle imprese, le informazioni per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese, per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, nonche' ai fini previdenziali e assistenziali.
Consulta la Guida ComUnica e consulta il sito RegistroImprese per approfondimenti e software.
Compensazioni Iva dal 2010 si cambia
Il DL 78/2009, come modificato dalla Legge di conversione n.102/2009 (pubblicata in G.U. n.179 del 04/08/09), introduce alcune importanti misure in materia di contrasto alle compensazioni indebite con effetto a partire dal 2010.
Per importi superiori a 10.000 euro la compensazione dei crediti Iva annuali o infrannuali potrà avvenire soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza attestante l'esistenza del credito.
Visto che il credito Iva derivante dalla dichiarazione potrebbe risultare utilizzabile in compensazione solo dopo settembre, che è il termine di presentazione di Unico, viene stabilito che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, oppure chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, possono non comprendere quest'ultima nel modello Unico.
In
questo modo la dichiarazione Iva potrà essere già presentata a febbraio, essere esonerati dalla presentazione della comunicazione dati Iva e quindi anticipare già a marzo il credito in compensazione.
Per importi superiori a 15.000 euro la compensazione dei crediti Iva annuali o infrannuali potrà avvenire solo dopo che è stato apposto il "visto di conformità" sulla dichiarazione dalla quale risulta il credito (posto da commercialisti, consulenti del lavoro, Caf,
soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di commercio aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b, Dpr 322/98).
In alternativa al rilascio del visto la dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile e dovrà essere attestata l'esecuzione degli stessi controlli previsti per il visto di conformità.
Per la compensazione di crediti annuali o infrannuali superiori a 10.000 euro si dovranno utilizzare sempre le procedure telematiche predisposte dall'Agenzia delle entrate.
Deducibilità delle Spese di Rappresentanza
Nella Circolare n.34/E del 13 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate tutti i chiarimenti sulla deducibilità delle spese di rappresentanza.
Su FiscoOggi.it è stato pubblicato un articolo di approfondimento sulle nuove regole per la deducibilità delle Spese di Rappresentanza.
Iva ad esigibilità differita
Con D.M. 26 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.96 del 27/04/2009, entrano in vigore le regole sull'IVA per cassa, prevista dall'art. 7, D.Lgs. n. 185/2008. Titolo del provvedimento: Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
I titolari di partita IVA che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a €200.000, che optano per il versamento dell’Iva differita all’incasso della fattura, dovranno evidenziare in fattura che si tratta di “operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del Dl 185/2008”.
Per gli incassi parziali l’esigibilità andrà pro-quota, cioè in proporzione tra l’importo fatturato e l’importo incassato.
L’IVA diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell`operazione, indipendentemente dalla data di incasso.
I titolari di partita IVA che ricevono una fattura ad esigibilità differita ex articolo 7 del Dl 185/2008, dovranno detrarre la relativa imposta non al momento della registrazione, ma al momento del pagamento.
- Agenzia delle Entrate Circolare n.20/E del 30 aprile 2009 sulla esigibilità dell’IVA al momento della riscossione del
corrispettivo.
Cambia lo scontrino della farmacia da gennaio 2010 per la detrazione dei medicinali
Ai fini della detrazione IRPEF, le spese relative all’acquisto di medicinali devono risultare da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui siano specificate la natura, qualità e quantità dei beni nonché il codice fiscale del destinatario.
La denominazione in chiaro dei medicinali acquistati, rileva indirettamente anche le patologie dei soggetti interessati, per tale motivo il Garante della Privacy ha invitato l’Agenzia delle Entrate a fornire le necessarie indicazioni operative affinché sullo scontrino fiscale parlante, al posto della denominazione del medicinale acquistato, venga riportato il codice di Ammissione in Commercio del farmaco (codice AIC).
L’ Agenzia delle Entrate, con circolare n. 40/E del 30 luglio 2009, ha “recepito” le indicazioni del Garante della Privacy prevedendo che gli scontrini farmaceutici parlanti a decorrere dall’1.1.2010 dovranno obbligatoriamente riportare il predetto codice AIC al posto dell’indicazione specifica del tipo di farmaco.
Pertanto, per poter fruire delle detrazioni fiscali per l’acquisto di medicinali, gli scontrini fiscali dovranno contenere:
- la natura e quantità dei medicinali acquistati;
- il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- il codice AIC alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale in sostituzione del nome dei farmaci acquistati.
La copia della ricetta medica non occorre più, essendo stata superata dalla nuova normativa (risposta all’interpello Assofarm prot. 954-12980/2009 del 27.02.2009).
Circa la natura del farmaco è bene ricordare che possono essere portati in detrazione solo i “farmaci” propriamente detti; non
possono essere portate in detrazione tutte le altre categorie merceologiche (articoli per la medicazione come colliri, pomate, garze, cerotti, articoli
di profumeria, prodotti fitoterapici, dietetici, alimenti) poiché rientrano nella voce dei “parafarmaci”.
Per distinguere un farmaco dagli altri prodotti è sufficiente osservare il codice ministeriale Minisan presente sotto il codice a barre: se il codice inizia con “A0”, il prodotto è un “farmaco”, altrimenti è un “parafarmaco”.
Si possono ritenere valide anche altre sigle, oltre che alla dicitura espressa “farmaco”:
- per i medicinali senza ricetta, le sigle “SOP” (farmaci senza obbligo di prescrizione), “OTC” (farmaci da banco) e “Automedicazione” (circolari n. 23/E del 22.06.2006 e n. 38/E del 12.06.2007);
- le dicitura “generico” o “equivalente”, che corrispondono comunque a classi di medicinali;
- la dicitura “omeopatico”;
- le dicitura “galenico”, “officinale”, “magistrale”, “preparazione” e simili
(le preparazioni galeniche, magistrali e officinali, allestite in farmacia sono, infatti, definite dalla legge come medicinali);
- le diciture abbreviate quali “F.co”, “Med.le”, “Omeo”, “Galen.” e simili;
- la dicitura “ticket”, che è di per sé sufficiente a qualificare l’acquisto di un medicinale.
La Risoluzione n.10 del 18 febbraio 2010 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla detraibilità/deducibilità delle spese per medicinali.
Codice IBAN
Dal 1 gennaio 2008, l’IBAN (International Bank Account Number) sostituirà progressivamente le tradizionali coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto corrente).
L’IBAN è un codice bancario che identifica il conto corrente e la banca ed è composto, in Italia, da 27 caratteri di numeri e lettere che identificano, in maniera standard: 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l'Italia), 2 cifre di controllo, il codice BBAN nazionale.
L'IBAN è dedotto dal numero di conto corrente interno della banca e identifica univocamente un conto corrente a livello mondiale.
La tabella che segue mostra come è composto il Codice IBAN: 
E' possibile recuperare il codice IBAN (costituito da 27 caratteri) all'interno dell'estratto conto oppure, per chi usa l'Internet Banking, nella sezione Informazioni/Coordinate Bancarie.
Fare un Bonifico: per effettuare un bonifico basta acquisire il Codice IBAN dei conti correnti dei beneficiari, richiedendolo direttamente ai soggetti destinatari del bonifico che si intende effettuare.
Ricevere un Bonifico: in questo caso il cliente dovrà comunicare il codice IBAN relativo al proprio conto a chi deve eseguire il bonifico a suo favore, ivi inclusi operatori economici ed imprese.
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