Titolo I° - COSTITUZIONE E FINALITÀ
Art. 1) - COSTITUZIONE
1 - Il Gruppo di
Messina dell'Associazione Micologica Bresadola, fondato in Messina il 01 gennaio
1979 e regolarmente costituito con atto notarile del 16 gennaio 1983, costituisce una Associazione che riunisce i cultori della
micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del
patrimonio botanico ed ambientale.
2 - Esso assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA",
in breve "A.M.B. Gruppo di Messina".
3 - Il Gruppo ha sede
nel Comune di Messina, attualmente con sede sociale in Via P. Castelli, 198 -
Rione Gravitelli - 98122 Messina, e la
sua durata é indefinita.
4 - Il Gruppo è
costituito con un numero di Soci non inferiore a quaranta.
5 - Organo sovrano del
Gruppo è l'Assemblea Ordinaria dei Soci.
6 - Il Gruppo è retto
da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci.
7 - L'Assemblea elegge
tra i Soci i Delegati all'Assemblea Nazionale.
8 - Il Consiglio
Direttivo del Gruppo elegge il Presidente che ne assume la rappresentanza
legale, osserva e fa osservare le disposizioni del presente Statuto e cura
l'Amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo medesimo.
9 - Il
gruppo ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un
proprio patrimonio e bilancio, nonchè podestà di iniziative.
10 - Il
presente Statuto è, e deve essere sempre mantenuto compatibile con lo Statuto
Nazionale.
Art.
2) - FINALITÀ.
Il
Gruppo persegue, senza fini
di lucro, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante
la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge, i seguenti scopi:
a) promuovere una cultura ecologica,
intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al
miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti
relativi;
b) promuovere lo studio dei funghi e
dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere
lo scopo;
c) promuovere sul piano locale e
nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla
raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela
dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
d) raccogliere materiale didattico,
bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per
metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di
bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla
micologia;
e) collaborare e promuovere
iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguano finalità
analoghe;
f) promuovere l'educazione sanitaria
relativa alla micologia;
g) promuovere con ogni opportuna
iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.
Art. 3) - DOVERI DEL GRUPPO
Il Gruppo, allo scopo
di salvaguardare l'unicità dell'Associazione:
a) rispetta il presente
Statuto e quello Nazionale, con particolare riferimento alle finalità
indicate all'art. 2;
b) invia alla Sede centrale gli elenchi nominativi e le quote associative
degli iscritti entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c) promuovono l'attuazione delle linee programmatiche stabilite
dalla propria Assemblea dei Soci e dall'Assemblea Nazionale dei Delegati;
d) al fine del
coordinamento dell'attività dell'Associazione, il Gruppo invia al Consiglio
Direttivo Nazionale il programma annuale delle attività entro la data
stabilita, nonchè la composizione aggiornata degli Organi Sociali.
TITOLO
II° - I Soci
Art. 4) - ISCRIZIONI.
L'iscrizione al
gruppo è aperta a tutti e può
avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni, ma, in tal caso, la
qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota associativa
annuale.
Non sono ammesse forme di partecipazione con durata
inferiore all'anno.
La quota associativa è intrasmissibile anche nel caso di
morte del socio.
Il Consiglio Direttivo
può nominare soci onorari, in esenzione
dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della
micologia e del Gruppo. Essi non hanno diritto di voto o di
accedere a cariche sociali.
Art. 5) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
1 - Il Socio ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee del
Gruppo e a tutte le attività da
questo programmate;
b) di ricevere gratuitamente il Bollettino
nazionale ed ogni altra pubblicazione edita dal Gruppo;
c) purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le
modifiche dello
Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea;
d) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di
appartenenza e dell'Associazione nazionale purché maggiorenne.
2 - Il Socio ha il dovere:
a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali,
di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.
Art.
6) - ESONERO DA RESPONSABILITÀ.
L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero
del Gruppo, nonché dei rispettivi dirigenti, da
qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che
dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione
sociale.
Art. 7) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.
1 - La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione, deliberata dall'Assemblea del Gruppo di appartenenza su
proposta del Consiglio Direttivo di Gruppo o Nazionale, e solo per gravi motivi.
2 - Contro la proposta di radiazione, è ammesso ricorso al Collegio dei
Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica
della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
3 - In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità
Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.
TITOLO III° - ORGANI DEL GRUPPO
Art. 8) - ORGANI SOCIALI
Sono Organi sociali
del Gruppo:
a) l'Assemblea generale dei
soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
Art. 9) - ORGANI OPERATIVI ISTITUZIONALI.
Sono organi operativi istituzionali
del Gruppo:
a) il Comitato di Studi;
b) il Comitato di
redazione;
Art. 10) - ASSEMBLEA DEI SOCI.
1 - Organo sovrano
del Gruppo è l'Assemblea dei Soci. Essa è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima
convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno, e,
in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero
dei Soci presenti.
2 - Il Presidente dell'Assemblea dei
Soci è nominato di volta in volta dall'Assemblea; lo stesso nomina il Segretario
dell'Assemblea stessa.
3 - L'Assemblea dei
Soci:
a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei
Conti;
b)
elegge i delegati del Gruppo all'Assemblea Nazionale;
c)
approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) fissa la quota sociale;
e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
f) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di
Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.
4 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
di voti.
5 - Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta
limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante.
6 - L'Assemblea dei
Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal
Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno
sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione sarà effettuata con
avviso almeno 15 giorni prima della data fissata.
7 - In seduta straordinaria l'Assemblea viene convocata a richiesta del
Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei
Conti, o di almeno 1/5 dei Soci.
8 - Le Assemblee si riuniscono in località di volta in volta stabilite dal
Consiglio Direttivo.
Art. 11) - Il PRESIDENTE.
1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale
del Gruppo. Stabilisce
l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede;
coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le
questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2 - Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede alle esecuzioni delle
delibere del Consiglio Direttivo.
3 - In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice
Presidente, o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più
anziano di sodalizio.
Art. 12) - Il CONSIGLIO DIRETTIVO.
1 -
Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da nove membri.
2 - Essi restano in carica
un anno e sono rieleggibili.
3 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza,
composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere
prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio
Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
4 -
La prima riunione del Consiglio Direttivo viene convocata dal Consigliere più
anziano di sodalizio.
5 - Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte l'anno con
comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su
motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente
può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di
almeno 24 ore.
6 - Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza di
almeno cinque Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
7 - Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante
del Gruppo in
armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci. Esso
svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità
statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
8 - In particolare il Consiglio Direttivo:
a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che,
obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto
all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; le relazioni ed il
rendiconto economico al pari dei
libri sociali e contabili, sarà reso consultabile da parte dei soci per almeno
15 gg. antecedenti l'Assemblea dei Soci, presso la Sede Legale
dell'Associazione;
b) provvede alla straordinaria amministrazione;
c) predispone le liste elettorali;
d) convoca l'Assemblea dei
Soci;
e) nomina e revoca i responsabili del
Gruppo di Studio, del Comitato di redazione, il Direttore delle Pubblicazioni;
f) conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico
Nazionale;
g) nomina Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce
incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere
dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo stesso.
9 - In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio
Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non
eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere
sostituito.
10 - In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo
decade ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla
convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le
funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
11 - I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono
esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
12 - Il Segretario:
a) il Segretario compila i verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo
schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli
Organi Sociali.
b) In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da
un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
13 - Il Tesoriere:
Il Tesoriere attende alla gestione economica e
finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il
Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote
associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati
dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il
libro degli inventari. Predispone il bilancio, la relazione sullo stato
economico e patrimoniale dell'Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre
alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio
Direttivo.
Art. 13) - Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi,
preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dottori
commercialisti, i quali restano in carica un anno e sono rieleggibili. Esso
elegge nel suo seno il Presidente.
2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della
gestione economico finanziaria del Gruppo; tiene il registro delle proprie
adunanze; deve accompagnare i bilanci
annuali del Gruppo con propria relazione all'Assemblea dei Soci.
3 - Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
4 - In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione
avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica
fino al termine del mandato del Revisore sostituito.
Art. 14) - Il GRUPPO DI STUDIO.
1 - Il
Gruppo di Studio assolve a funzioni di aggiornamento, studio e
ricerca scientifica.
2 - Esso assume la struttura e il funzionamento
previsto dal Regolamento
approvato dal Consiglio Direttivo.
3 - Il Consiglio Direttivo,
previo parere dei componenti il gruppo di Studio, conferisce la qualifica di
membro del Comitato Scientifico Nazionale.
TITOLO IV° - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 15) - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI.
1 - A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art.
7, possono essere
presi dal Consiglio Direttivo di Gruppo i
seguenti provvedimenti:
a) censura;
b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno.
2 - Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere
consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie
contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo del Gruppo.
3 - Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri
entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
TITOLO V° - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 16) - ANNO SOCIALE.
L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 17) - GRATUITA' DELLE CARICHE.
1 - Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
2 - E' ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal
Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per
necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione
dei programmi deliberati.
Art. 18) - PATRIMONIO DEL GRUPPO.
1 - Il patrimonio
del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati
o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di
bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
2 - Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi
del Gruppo e, in
particolare gli immobili, devono essere destinati alle attività amministrative
o istituzionali.
Art. 19) - NORME ELETTORALI.
1 - Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti
dall'Assemblea dei Delegati sulla base di un'unica lista predisposta in ordine
alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sono compresi i Soci
candidati proposti dal Consiglio Direttivo o candidatisi direttamente. A tal fine le
candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni
prima della data dell'Assemblea.
2 - Ogni Delegato potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai
2/3 dei membri da eleggere.
3 - A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità
associativa.
4 - Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno
quattro mesi prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di
convocazione della stessa.
5 - Possono essere candidati tutti i
Soci in regola con la quota associativa.
Art. 20) - MODIFICHE DELLO STATUTO.
1 - Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea
dei Soci con la maggioranza di 2/3 dei votanti.
2 - Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.
3 - Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o
di 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno sessanta (90) giorni prima dell'Assemblea dei
Soci.
Art. 21) - REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO.
La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente
Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea
dei Soci per l'approvazione.
Art. 22) - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO.
1- Lo scioglimento
del Gruppo può essere deliberato solo da due Assemblee straordinarie dei Soci,
appositamente convocate e consecutive, tenute a distanza non minore di tre mesi
l'una dall'altra, e con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino
almeno i 3/4 degli associati.
2 - In tali Assemblee non è ammessa la votazione per delega.
3 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento
del Gruppo e la nomina di liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del
patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea
e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n. 22, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il
fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 23) - NORME FINALI.
1 - Il presente Statuto modifica il
precedente e, approvato in Messina il 22 Giugno 1998, entra immediatamente in vigore.
2 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa
rimando allo Statuto Nazionale dell' A.M.B. e alle
disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.
Messina,
22 giugno 1998
Il
Gruppo di Messina fa parte dell'Associazione Micologica Bresadola con sede a
Trento


Associazioni: per saperne di più
