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Legge
nazionale relativa alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi, sia
allo stato fresco che essiccati, vedi: Leggi
in Italia. |
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LEGGE
1 febbraio 2006, n. 3.
REGIONE
SICILIANA.
Finalmente
approvata
in Sicilia
la Legge
che disciplina
la raccolta,
commercializzazione
e
valorizzazione
dei funghi
epigei
spontanei.
Per la
raccolta è
necessario
un
tesserino
che viene
rilasciato
dopo la
frequenza
di un corso
di
micologia
della
durata di
15 ore. Il
costo del
tesserino
è di Euro
30,00 annui
per le
raccolte
amatoriali
fino a Kg 4
di funghi
giornalieri
a persona e
Euro 100,00
per le
raccolte
professionali
fino a Kg 12
giornalieri.
La Legge
stabilisce
anche che
"in
tutto il
territorio
regionale
non è
consentita
la
istituzione
di riserve
a pagamento
per la
raccolta
dei funghi
epigei
spontanei".
Di fatto
viene
annullata
quella
parte del
Regolamento
del Parco
dei Nebrodi
che
stabiliva
una quota
di
pagamento
per la
raccolta
dei funghi
all'interno
del Parco. |
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Direttiva per il rilascio del tesserino
per la raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia |
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Regione
Sicilia. Stralcio della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16: riordino della
legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.
Applicazione della normativa statale in materia di
raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei. |
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Parco
dei Nebrodi.
Regolamento
emanato
dall'Ente Parco dei Nebrodi
che stabilisce
le norme
per la
raccolta
dei funghi
all'interno
del Parco.
Tali norme
sono state
annullate
dalla
LEGGE
1 febbraio 2006
Regione
SICILIA,
relativamente
alla parte
che
stabiliva
un
pagamento
per la
raccolta.
Entro
sessanta
giorni
dall'emanazione
della
legge, gli
enti di
gestione
dei
parchi
devono
adeguare le
disposizioni
dei
regolamenti
relative
alla
raccolta
dei funghi
epigei
spontanei.
Decorso
tale
termine
cessano di
avere
efficacia
le
disposizioni
dei
predetti
regolamenti
incompatibili
con la
legge.
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Il Parco Nazionale dell'Aspromonte ha emanato un
regolamento per la raccolta, all'interno del Parco, dei funghi epigei
spontanei. Nel regolamento vengono vietati l'uso di rastrelli, ganci
e altri attrezzi, è vietata la raccolta ed il danneggiamento delle specie
fungine non commestibili, è vietata la raccolta nelle aree di nuovo
rimboschimento e nella aree percorse da incendi, viene stabilito inoltre che
i funghi debbono essere trasportati entro ceste di vimini con divieto di
buste e sacchetti di plastica. Il testo completo alla pagina:
Parco
Aspromonte. |
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La Regione Calabria ha recepito la Legge 23 agosto 1993 "Norme quadro
in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati" e il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento
concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati" ed ha emanato la Legge Regionale n.
30 del 26/11/2001. Vedi pagina:
Regione
Calabria. e successiva
modifica 2009. |
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Calabria:
Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 9 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001,
n. 30. |
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Regione
Puglia. Legge Regionale n. 12 del 25/8/2003. Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio
regionale. Applicazione della Legge 23 agosto 1993, n. 352 e Decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376. |
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Decreto
del Ministero della sanità del 29 novembre 1996, n. 686.
Regolamento
concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato
di micologo, con i principali argomenti trattati nel programma del
corso
di micologia. |
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Definizione
giuridica di bosco: Leggi e Sentenze sulla tutela del bosco e delle zone
boschive. |
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Regione Abruzzo: è
partita la distribuzione dei tesserini per la raccolta funghi.
Disposto l’avvio dei corsi di micologia
per gli aspiranti raccoglitori di funghi, organizzati dopo la pubblicazione
della Legge regionale che prevede per i raccoglitori l’obbligo di
partecipazione ai corsi di micologia per ottenere il rilascio del patentino.
Per informazioni:
http://www.primadanoi.it/
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Elenco dei Micologi Nazionali aggionato al 30-8-2011 |