ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA

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Regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 27 marzo 2001)

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Art.1 - Oggetto della normativa e campo di applicazione
1. I criteri e le linee disciplinari oggetto del presente regolamento sono redatti in conformità alla legge nazionale n°352 del 23.08.1993 ed al D.P.R. n. 376 del 14.07.1995, recanti norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Art.2 - Criteri per la raccolta di funghi spontanei
1. Nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte la raccolta dei lunghi epigei è consentita con le seguenti modalità e prescrizioni specifiche:
a. è vietato l'uso di rastrelli, ganci e altri attrezzi che raschiando il suolo operino un danneggiamento ai miceli fungini;
b. i funghi debbono essere trasportati entro ceste di vimini o altri contenitori atti in ogni caso alla dispersione delle spore con divieto di buste e sacchetti di plastica;
2. Nel territorio del parco Nazionale dell’Aspromonte è vietata la raccolta ed il danneggiamento delle specie fungine non commestibili:
3 La raccolta dei funghi è inoltre vietata nei seguenti casi:
ß nelle aree di nuovo rimboschimento, prima che siano trascorsi 10 anni dalla messa a dimora delle piante;
ß nella aree percorse da incendi, prima che siano trascorsi 10 anni dall’avvento dell’incendio;
ß ai minori di anni 12 se non accompagnati da persone adulte.

Art. 3 - Inadempienze e sanzioni
1 La raccolta dei funghi epigei spontanei in difformità di quanto previsto nel presente regolamento, ai sensi dell’art. 30 della Legge 394/91 è punita con la sanzione amministrativa da £.50.000 a £ 300.000.

Art.. 4 - Ordinanza - ingiunzione di pagamento
1 Nella determinazione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento l'Ente Parco applica le disposizioni ed i criteri stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
2 A tutti gli illeciti, in sede di ordinanza - ingiunzione, si applica un coefficiente correttivo dell'importo della sanzione amministrativa come determinato dal Regolamento e relativo alle Zone di Parco, con i seguenti valori: 1.5 e 2,5 secondo se l'illecito viene commesso, rispettivamente, in zona 2 o in zona 1 del Parco.

Art. 5 - Disposizione di rinvio. Entrata in vigore
1 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell’art. 30 della L. 394/91.
2 Il presente regolamento diventa esecutivo il 90 giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, fatte salve le competenze del Ministero vigilante.

 

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