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LEGGE
SULLA RACCOLTA
DEI FUNGHI
EPIGEI
SPONTANEI IN
SICILIA
LEGGE
1 febbraio
2006, n. 3.
REGIONE
SICILIANA
Testo
integrale
tratto dalla
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE
SICILIANA
REPUBBLICA
ITALIANA

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PALERMO
- VENERDÌ
3
FEBBRAIO
2006 - N.
6
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Disciplina
della raccolta,
commercializzazione
e
valorizzazione
dei funghi
epigei
spontanei.
LEGGE
1 febbraio
2006, n. 3.
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
PROMULGA
la
seguente legge:
Art. 1.
Finalità
1. La
presente legge
disciplina la
raccolta e la
commercializzazione
dei funghi
epigei
spontanei, al
fine di
salvaguardare
l'ambiente, la
salute pubblica
e di
promuovere, nel
rispetto della
conservazione
del patrimonio
naturale,
l'incremento
dei fattori
produttivi e
dell'economia
locale.
2. Con
riferimento
alla
commercializzazione,
ai controlli e
alla disciplina
sanitaria si
applicano, in
quanto
compatibili, le
norme della
vigente
normativa
regionale e
della legge 23
agosto 1993, n.
352, e del
decreto del
Presidente
della
Repubblica 14
luglio 1995, n.
376.
Art. 2.
Raccolta
e
autorizzazioni
1. La
raccolta dei
funghi epigei
spontanei è
subordinata al
possesso del
tesserino
nominativo
regionale. Il
tesserino
abilita alla
raccolta su
tutto il
territorio
della Regione
ed è
rilasciato, su
istanza degli
interessati,
dal Comune di
residenza dei
medesimi, nelle
seguenti
ipotesi:
a) tesserino
amatoriale,
consente al
titolare di
raccogliere
sino a quattro
chilogrammi di
funghi al
giorno, ha un
costo fissato
in euro 30,00
annuali;
b) tesserino
professionale,
rilasciato a
coloro che
effettuano la
raccolta al
fine di
integrare il
proprio
reddito,
consente al
titolare di
raccogliere
sino a dodici
chilogrammi di
funghi al
giorno, ha un
costo fissato
in euro 100,00
annuali;
c) tesserino
per la raccolta
ai fini
scientifici,
rilasciato, a
soggetti
pubblici e
privati, per la
raccolta di
qualsiasi
specie fungina
per comprovati
motivi di
studio, ricerca
o per la
realizzazione
di iniziative
aventi
carattere
scientifico,
nelle quantità
strettamente
necessarie per
dette finalità,
ha un costo
fissato in euro
30,00 annuali.
2. Entro
novanta giorni
dall'entrata in
vigore della
presente legge,
l'Assessore
regionale per
l'agricoltura e
le foreste
emana direttive
per la
fissazione di
modalità e
criteri di
rilascio del
tesserino da
parte dei
comuni.
3. Il
tesserino va
rinnovato ogni
cinque anni ed
il relativo
costo è
adeguato ogni
cinque anni con
provvedimento
dell'Assessorato
regionale
dell'agricoltura
e delle
foreste,
sentita la
Commissione
legislativa
competente
dell'Assemblea
regionale
siciliana.
4. I
minori di
quattordici
anni possono
raccogliere
funghi purché
accompagnati da
persona
maggiorenne in
possesso di
tesserino. I
funghi raccolti
dal minore
concorrono a
formare il
quantitativo di
raccolta
giornaliera
consentito.
5. Il
rilascio dei
tesserini di
cui al comma 1,
lettere a) e
b), è
subordinato
alla frequenza
e al
superamento di
appositi corsi
di formazione,
della durata
minima di
quindici ore,
di cui almeno
un terzo
costituito da
lezioni
pratiche,
tenuti o
diretti con
l'ausilio di un
micologo e
promossi o
organizzati
dalle Province,
dai Comuni,
dalle
associazioni
micologiche,
dalle
associazioni
naturalistiche
aventi
rilevanza
nazionale o
regionale o
ambientaliste
riconosciute
senza fine di
lucro e
costituite con
atto pubblico,
aventi sede o
operanti nel
territorio
regionale. I
corsi sono
articolati
sulla base di
indirizzi
stabiliti
dall'Assessorato
regionale
dell'agricoltura
e delle
foreste, che
vigila sulla
loro regolarità
e sul rispetto
delle
disposizioni
del presente
comma.
Art. 3.
Proprietari
e conduttori di
fondi
1. I
proprietari o i
conduttori a
qualsiasi
titolo di un
fondo chiuso
non sono
soggetti agli
obblighi di cui
all'articolo 2,
comma 1,
limitatamente
alla raccolta
di funghi nei
fondi di loro
proprietà o
comunque da
essi condotti.
2. Ai
fini di una
maggiore
sicurezza, i
proprietari dei
terreni che
vogliono
vietare la
raccolta dei
funghi nel
proprio fondo
sono tenuti ad
apporre
cartelli
informativi
lungo tutto il
perimetro, a
distanza non
superiore a
venti metri
l'uno
dall'altro.
Art. 4.
Modalità
di raccolta
1. La
raccolta dei
funghi non è
consentita
durante le ore
notturne.
2. E'
autorizzata la
raccolta nei
limiti
quantitativi
stabiliti
all'articolo 2,
al giorno e per
persona, salvo
che tale limite
sia superato da
un solo
esemplare o da
un unico cespo
di funghi che
superi tale
peso.
3. Gli
esemplari
devono essere
raccolti in
modo tale da
conservare le
caratteristiche
morfologiche
per consentire
la sicura
determinazione
della specie e
puliti
sommariamente
nel luogo di
raccolta.
4. I
funghi raccolti
devono essere
riposti e
trasportati in
contenitori
areati
realizzati
preferibilmente
con fibre
naturali
intrecciate
onde consentire
la diffusione
delle spore.
5. E'
vietata la
raccolta e la
commercializzazione
di esemplari
del genere
Amanita
caesarea allo
stato di ovolo
chiuso. La
raccolta è
consentita
quando l'ovolo
presenta una
lacerazione
naturale e
spontanea del
velo generale
che ne permette
l'identificazione.
6. E'
vietato
raccogliere e
commercializzare
funghi per i
generi, le
specie e con
diametro
inferiore a
quanto
stabilito in
apposito
decreto del
Presidente
della Regione,
su proposta
dell'Assessore
regionale per
l'agricoltura e
le foreste,
sentite le
associazioni
micologiche
maggiormente
rappresentative,
da emanarsi
entro sessanta
giorni
dall'entrata in
vigore della
presente legge.
7. Nella
raccolta dei
funghi epigei
spontanei è
vietato usare
rastrelli,
uncini o altri
mezzi che
possono
danneggiare lo
strato umifero
del terreno, il
micelio fungino
e l'apparato
radicale
superficiale
della
vegetazione. E'
vietata inoltre
la raccolta e
l'asportazione
anche a fini di
commercio della
cotica
superficiale
del terreno,
salvo che per
le opere di
regolamentazione
delle acque,
per la
manutenzione
ordinaria e
straordinaria
delle strade e
dei passaggi e
per le pratiche
colturali,
fermo restando
l'obbligo
dell'integrale
ripristino
anche
naturalistico
dello stato dei
luoghi.
8. E'
vietato il
danneggiamento
e la
distruzione
volontaria dei
carpofori
fungini di
qualsiasi
specie.
Art. 5.
Divieti
1. In
tutto il
territorio
regionale non
è consentita
la istituzione
di riserve a
pagamento per
la raccolta dei
funghi epigei
spontanei.
2. La
raccolta dei
funghi epigei
è vietata in
aree
specificamente
interdette per
motivi
silvocolturali
o in altre aree
di particolare
valore
naturalistico e
scientifico
individuate
dall'Assessorato
regionale
dell'agricoltura
e delle
foreste,
sentiti gli
enti di
gestione dei
parchi
eventualmente
competenti.
3. E'
vietato
raccogliere
funghi ed altri
prodotti del
sottobosco
nelle aree
recuperate da
discariche e
nelle zone
industriali.
4. La
raccolta di
funghi epigei
spontanei
all'interno
delle aziende
faunistico-venatorie
e delle aziende
agro-venatorie
è consentita
nei soli giorni
di silenzio
venatorio.
Art. 6.
Sospensioni
temporanee
1. L'Assessore
regionale per
l'agricoltura e
le foreste, su
proposta delle
Province
interessate,
sentito il
parere
dell'Università
degli studi
avente sede nel
territorio, può
sospendere
temporaneamente
la raccolta di
tutte o di
alcune specie
di funghi nelle
zone in cui la
raccolta
intensiva o
specifici e
particolari
fattori
ambientali
hanno prodotto
un progressivo
impoverimento
del bosco, con
conseguente
pericolo di
estinzione per
alcune specie
fungine.
Art. 7.
Iniziative
scientifiche
1. In
occasione di
mostre,
seminari e di
altre
manifestazioni
di particolare
interesse
micologico e
naturalistico,
le Province,
per comprovati
motivi di
interesse
scientifico o
didattico,
possono
rilasciare, a
titolo
gratuito, ad
associazioni
micologiche, ad
aziende unità
sanitarie
locali, ad
istituti
scolastici e ad
organismi
scientifici,
speciali
autorizzazioni
per la raccolta
dei funghi,
limitatamente
alla durata
delle predette
iniziative.
Art. 8.
Autorizzazione
ai non
residenti in
Sicilia
1. I non
residenti in
Sicilia sono
autorizzati
alla raccolta
di funghi dal
Comune
competente per
territorio.
2. L'autorizzazione
ha validità
annuale, un
costo di euro
30,00 e
consente al
titolare di
raccogliere
sino a quattro
chilogrammi di
funghi al
giorno.
Art. 9.
Divulgazione
e contributi
1. Nei
limiti della
quota di
spettanza
regionale delle
entrate, di cui
all'articolo
14, derivante
dalla presente
legge,
l'Assessorato
regionale
dell'agricoltura
e delle
foreste,
nell'ambito di
una politica
rivolta alla
salvaguardia
del bosco e dei
suoi prodotti e
alla tutela
dell'ambiente,
promuove
iniziative
finalizzate a
favorire la
conoscenza ed
il rispetto
della flora
fungina, del
bosco e
dell'ambiente,
anche
concedendo
contributi ad
enti o
associazioni
per la
programmazione
e la
realizzazione
di mostre e
iniziative
pubbliche volte
alla
valorizzazione
e alla
divulgazione
della
conoscenza dei
funghi epigei
spontanei, dei
prodotti del
sottobosco,
alla tutela e
alla cura del
bosco e
dell'ambiente.
2. I
contributi sono
assegnati agli
enti e alle
associazioni in
base alla
rilevanza delle
manifestazioni
e delle
iniziative
promosse e
organizzate,
anche in
ragione del
numero degli
iscritti.
Art. 10.
Vigilanza
1. La
vigilanza
sull'applicazione
delle
disposizioni
della presente
legge è
esercitata,
nell'ambito
dello
svolgimento
delle proprie
funzioni di
sorveglianza,
dal Corpo
forestale della
Regione
siciliana,
dagli organi di
polizia locale,
dalle guardie
addette ai
parchi e dalle
guardie
venatorie.
2. Nelle
aree protette
la vigilanza è
svolta con il
coordinamento
degli enti di
gestione delle
predette aree.
Art. 11
Sanzioni
amministrative
1. Ferma
restando
l'applicazione
delle sanzioni
penali qualora
il fatto
costituisca
reato, in caso
di violazione
delle
disposizioni
della presente
legge si
applicano le
seguenti
sanzioni,
irrogate con
provvedimenti
dell'Ispettore
ripartimentale
per le foreste
competente per
territorio:
a) violazione
dell'articolo
2, comma 1,
lettere a), b)
e c) e
dell'articolo
2, comma 4, da
euro 50,00 a
euro 150,00. In
caso di
recidiva per le
medesime
violazioni, la
sanzione è
fissata da euro
100,00 a euro
300,00;
b) violazione
dell'articolo
4, comma 1, da
euro 50,00 a
euro 100,00;
c) violazione
dell'articolo
4, comma 2, da
euro 25,00 a
euro 35,00 fino
a due chili
oltre la
quantità
consentita; per
ogni chilo in
più la
sanzione è
maggiorata di
euro 5,00;
d) violazione
dell'articolo
4, comma 3, da
euro 15,00 a
euro 30,00;
e) violazione
dell'articolo
4, comma 4, da
euro 25,00 a
euro 50,00;
f) violazione
dell'articolo
4, comma 5, da
euro 25,00 a
euro 50,00;
g) violazione
dell'articolo
4, comma 6, da
euro 25,00 a
euro 50,00. La
sanzione è
maggiorata di
euro 3,00 per
ogni esemplare
raccolto
eccedente il
numero di
cinque;
h) violazione
dell'articolo
4, comma 7, da
euro 150,00 a
euro 450,00;
i) violazione
dell'articolo
4, comma 8, da
euro 25,00 a
euro 50,00;
j) violazione
dell'articolo
5, comma 1, da
euro 500,00 a
euro 2.500,00;
k) violazione
dell'articolo
5, commi 2 e 4,
da euro 100,00
a euro 300,00;
l) violazione
dell'articolo
5, comma 3, da
euro 25,00 a
euro 50,00;
m) violazione
dell'articolo 6
da euro 100,00
a euro 300,00;
n) violazione
dell'articolo 8
da euro 50,00 a
euro 150,00. In
caso di
recidiva per la
medesima
violazione la
sanzione è
fissata da euro
100,00 a euro
300,00.
2. Le
violazioni di
cui al comma 1
comportano,
inoltre, la
confisca dei
funghi
raccolti, fatta
salva la facoltà
di dimostrarne
la legittima
provenienza,
degli attrezzi
e dei
contenitori non
consentiti
nonché la
sospensione del
tesserino
regionale per
sei mesi ovvero
la revoca
dell'autorizzazione.
In caso di
violazione
dell'articolo
4, comma 6, la
confisca è
limitata ai
funghi raccolti
aventi
dimensione
inferiore alla
misura
prescritta. I
funghi
confiscati,
previo
controllo
sanitario
eseguito
dall'ispettorato
micologico
dell'azienda
unità
sanitaria
locale
competente per
territorio,
sono consegnati
ad enti o
istituti di
beneficenza. I
funghi
riconosciuti
non idonei al
consumo sono
destinati alla
distruzione a
cura della
azienda unità
sanitaria
locale che ha
eseguito il
controllo.
Art. 12.
Disposizioni
transitorie
1. Entro
sessanta giorni
dall'emanazione
delle
disposizioni
attuative della
presente legge,
gli enti di
gestione dei
parchi adeguano
le disposizioni
dei regolamenti
relative alla
raccolta dei
funghi epigei
spontanei.
2. Decorso
il termine di
cui al comma 1,
cessano di
avere efficacia
le disposizioni
dei predetti
regolamenti
incompatibili
con la presente
legge.
Art. 13.
Ripartizione
delle entrate
1. Le
entrate
derivanti dagli
articoli 2 e 11
della presente
legge sono
destinate per
il 50 per cento
ai Comuni, per
il 30 per cento
alla Regione e
per il 20 per
cento alle
Province.
Art. 14.
1. La
presente legge
sarà
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
della Regione
siciliana ed
entrerà in
vigore il
giorno stesso
della sua
pubblicazione.
2. E'
fatto obbligo a
chiunque spetti
di osservarla e
di farla
osservare come
legge della
Regione.
Palermo, 1
febbraio 2006.
|
|
CUFFARO
|
|
Assessore
regionale
per
l'agricoltura
e le
foreste
|
LEONTINI
|
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle
note di seguito
pubblicate è
stato redatto
ai sensi
dell'art. 10,
commi 2 e 3,
del testo unico
approvato con
decreto del
Presidente
della
Repubblica 28
dicembre 1985,
n. 1092, al
solo fine di
facilitare la
lettura delle
disposizioni di
legge
modificate o
alle quali è
operato il
rinvio. Restano
invariati il
valore e
l'efficacia
degli atti
legislativi
trascritti,
secondo le
relative fonti.
Le modifiche
sono
evidenziate in
corsivo.
Nota
all'art. 1,
comma 1:
La legge 23
agosto 1993, n.
352, reca
"Norme
quadro in
materia di
raccolta e
commercializzazione
dei funghi
epigei freschi
e
conservati."
ed è
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
italiana 13
settembre 1993,
n. 215.
Il D.P.R. 14
luglio 1995, n.
376, reca
"Regolamento
concernente la
disciplina
della raccolta
e della
commercializzazione
dei funghi
epigei freschi
e
conservati."
ed è
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
italiana 11
settembre 1995,
n. 212.
LAVORI
PREPARATORI
D.D.L. n. 908
"Disciplina
della raccolta,
commercializzazione
e
valorizzazione
dei funghi
epigei
spontanei
freschi e
conservati".
Iniziativa
parlamentare:
presentato
dagli onorevoli
Fleres, Catania
Giuseppe,
Maurici il 4
agosto 2004.
Trasmesso alla
Commissione
"Attività
produttive"
(III) il 6
agosto 2004.
D.D.L. n. 812
"Norme per
la
regolamentazione
della raccolta
e
commercializzazione
di funghi
epigei
spontanei e di
altri prodotti
del
sottobosco".
Iniziativa
parlamentare:
presentato
dagli onorevoli
Oddo, Panarello,
Crisafulli,
Giannopolo,
Villari il 10
marzo 2004.
Trasmesso alla
Commissione
"Attività
produttive"
(III) il 16
marzo 2004.
D.D.L. n. 6
"Norme per
la
commercializzazione
dei funghi
epigei freschi
e
conservati".
Iniziativa
parlamentare:
presentato
dagli onorevoli
Fleres, Catania
Giuseppe, Scoma
il 26 luglio
2001.
Trasmesso alla
Commissione
"Attività
produttive"
(III) il 10
settembre 2001.
Esaminati ed
abbinati dalla
Commissione
nella seduta n.
137 del 27
settembre.
Esaminati dalla
Commissione
nella seduta n.
140 del 18
ottobre 2005.
Esitato per
l'Aula testo
coordinato
nella seduta n.
140 del 18
ottobre 2005.
Relatore: Oddo.
Discusso
dall'Assemblea
nelle sedute n.
339 del 20
dicembre 2005 e
n. 341 del 21
dicembre 2005.
Approvato
dall'Assemblea
nella seduta n.
352 del 19-20
gennaio 2006.
(2006.4.267)
Testo
tratto da:
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE
SICILIANA
VEDI ANCHE LA DIRETTIVA PER IL RILASCIO DEL
TESSERINO
Elenco funghi ammessi alla raccolta e commercializzazione in
Sicilia.
Direttiva 4/2008
relativa al gruppo sanguigno sul tesserino.
Aperte le iscrizioni al corso di micologia elementare per il conseguimento del
tesserino obbligatorio.
 |
Il corso per il conseguimento dell'attestato indispensabile per ottenere
il tesserino raccolta funghi in Sicilia è stato programmato dal Gruppo
A.M.B. di Messina. Il corso corso è aperto a tutti ed ha una durata di quattro giorni e si effettua
dalle ore 16.00 alle 20.00, per complessive 15 ore. Nella giornata conclusiva si terranno gli esami per il rilascio
dell'attestato. |
Le iscrizioni si effettuano nella nostra sede di Via Pietro Castelli, 198
(presso la Città del Ragazzo) - Messina, i lunedì dalle ore 17,30 alle
19,00, per un massimo di 50 iscritti.
Altre informazioni alla pagina New
oppure contattandoci al nostro indirizzo:
franco@micologiamessinese.it
Libri utili al conseguimento del tesserino



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