Modalità e criteri per il
rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia
Legge regionale 1 febbraio 2006, n.
3, art. 2.
DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 giugno 2007.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante "Norme quadro in materia di
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";
Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, recante "Disciplina della
raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei";
Emana la seguente direttiva:
Art. 1
Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Il tesserino previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio
2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui all'allegato A), di colore
verde; è nominativo, ha validità quinquennale e deve contenere:
1) numerazione progressiva;
2) data di rilascio;
3) dati anagrafici e residenza del raccoglitore;
4) foto del titolare;
5) indicazione della categoria del raccoglitore (amatoriale, professionale o
per fini scientifici);
6) indicazione degli obblighi del titolare e delle sanzioni previste per i
trasgressori;
7) spazi riservati ai rinnovi e alle annotazioni delle infrazioni rilevate.
Il tesserino, che non può essere rilasciato a persone minori di anni
quattordici, deve essere esibito, a richiesta degli organi preposti alla
vigilanza, insieme alla ricevuta del versamento annuale e a un documento di
riconoscimento.
Il possesso del tesserino autorizza il titolare alla raccolta di funghi in tutto
il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di
cui alla legge regionale n. 3/2006, subordinatamente al versamento del
corrispettivo annuale stabilito.
Art. 2
Richiesta rilascio tesserino
Il rilascio del tesserino va richiesto al comune di residenza con domanda
(allegato B); nell'ipotesi di domanda presentata da minorenne, la stessa deve
essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria potestà. L'istanza deve
essere corredata da:
1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un
corso di formazione micologica; ne sono esentati i micologi iscritti al registro
nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di
lavoro esercitate, documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle
informazioni che attraverso il corso devono essere fornite;
2) due foto formato tessera;
3) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del
raccoglitore.
La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta a:
a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione
del proprio reddito;
b) imprenditori agricoli professionali;
c) coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;
d) soci di cooperative agricolo-forestali.
I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini scientifici devono
comprovarne i motivi di studio o ricerca.
Accertato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti, il comune competente
invita il richiedente ad effettuare il versamento del contributo annuale,
determinato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2006, nelle modalità
stabilite.
A seguito della presentazione dell'attestazione di pagamento del contributo
annuale, il comune provvede al rilascio del tesserino.
L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e
l'indicazione: "autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei". Il periodo di
validità annuale decorre dalla data del pagamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune versa il 20% e il 30% delle somme
introitate per il rilascio del tesserino a titolo di contributo annuale,
nell'anno precedente, rispettivamente, alla provincia regionale della quale fa
parte e alla Regione, nelle modalità indicate dagli enti destinatari.
Art. 3
Procedure per il rilascio
Ciascun comune competente deve dotarsi di una struttura amministrativa tramite
la quale espletare l'attività istruttoria per il rilascio dei tesserini,
disciplinare il relativo procedimento amministrativo ed individuarne il
responsabile.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio competente deve
completare il procedimento istruttorio e comunicare all'interessato:
a) il positivo accertamento dei requisiti, provvedendo a richiedere il
versamento del relativo contributo annuale;
b) l'eventuale motivato rigetto della richiesta;
c) l'eventuale richiesta di integrazione documentale.
Il tesserino viene rilasciato dall'ufficio competente dietro presentazione di
copia del versamento del contributo annuale.
Il comune che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può
accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i
requisiti richiesti al fine del riconoscimento della relativa categoria di
raccoglitore.
I comuni devono curare la tenuta di un registro contenente tutte le
autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, ai sensi della legge
regionale n. 3/2006 e trasmettere i dati relativi ad ogni anno solare
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 marzo
dell'anno successivo.
Art. 4
Rinnovo del tesserino e rilascio duplicato
Il rinnovo del tesserino va richiesto al comune con domanda (allegato C)
corredata di copia della ricevuta di versamento del contributo annuale; i
soggetti che richiedono il rilascio del tesserino professionale devono altresì
autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla categoria di
raccoglitore. Il rinnovo è attestato dalla timbratura nello spazio apposito del
tesserino.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino
può chiedere il rilascio di un duplicato al comune competente con domanda
(allegato D) corredata di:
- copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto
del tesserino;
- il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
- n. 2 fotografie formato tessera;
- copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale;
- ricevuta del pagamento di E 10,00 nella quale deve essere chiaramente
specificato: "rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei
spontanei".
Art. 5
Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia
I cittadini non residenti nella Regione, che intendono esercitare, per fini
amatoriali o scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio regionale
possono presentare domanda a qualsiasi comune della Sicilia.
L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale,
conforme al modello allegato E), con le medesime modalità previste dagli artt. 2
e 3 del presente regolamento.
I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta,
rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre regioni della Repubblica
italiana che subordinano il rilascio all'accertamento del possesso, da parte del
richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla legislazione della
Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione dell'attestato di idoneità
di cui all'art. 2, punto 1.
Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della ricevuta di pagamento del
contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n.
3/2006, tramite l'apposizione di una timbratura nello spazio apposito.
Art. 6
Corsi di formazione
I corsi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006 sono
organizzati secondo il programma unico predisposto dall'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste (allegato F), dai soggetti individuati dalla
norma singolarmente o in compartecipazione.
I corsi sono autorizzati dall'Assessorato, al quale enti o associazioni
organizzatori devono inviare la relativa documentazione almeno 30 giorni prima
della data prevista per l'inizio.
La Regione non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.
Art. 7
Le infrazioni connesse con la mancanza del tesserino nominativo regionale, che
non potevano essere contestate prima della diramazione delle disposizioni della
presente direttiva, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste se
commesse e contestate dopo il centoventesimo giorno dalla pubblicazione della
medesima.
ALLEGATI
Palermo, 14 giugno 2007.
Tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia
Vedi anche il testo completo della
Legge 1 febbraio 2006 n. 3.
Direttiva 4/2008 relativa al gruppo sanguigno sul tesserino.
Libri utili al
conseguimento del tesserino


Aperte le iscrizioni al corso di micologia elementare per il conseguimento del
tesserino obbligatorio.
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(presso la Città del Ragazzo) - Messina, i lunedì dalle ore 17,30 alle
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oppure contattandoci al nostro indirizzo:
franco@micologiamessinese.it
