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ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO DI MESSINA
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Corso di formazione per il rilascio dell'attestato di Micologo Dopo il 1° corso, che sta per concludersi, programmato il 2° corso per l'attestato di Micologo (D.M. 29/11/96 n. 686). Il corso biennale organizzato dal G.R.M.S. (vedi) si terrà a Castiglione di Sicilia (CT) dal 04 al 25 novembre 2011.
Corso di micologia per il conseguimento del tesserino raccolta funghi in Sicilia (vedi).
Decreto del Ministero
della sanità del 29 novembre 1996, n. 686. Regolamento concernente criteri e modalità per il
rilascio dell'attestato di micologo. Il Ministro della Sanità Vista la legge 23 agosto 1993,n. 352 concernente norme quadro
in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati; Visto il decreto del presidente della Repubblica 14 luglio
1995, n. 376, concernente la disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei a freschi e conservati ed in particolare
l'articolo 1; Visto il parere espresso dal consiglio superiore di sanità
nella seduta del 17 gennaio 1995; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400; Udito il parere del consiglio di Stato reso nell'adunanza
generale delle 25 luglio 1996; Ritenuto non necessario aderire al suggerimento del Consiglio
di Stato, in merito alla previsione di una procedura semplificata per il
rilascio dell'attestato di micologo ai soggetti iscritti negli elenchi dei
periti o esperti delle camere di commercio, in quanto le norme transitorie
riportate nel decreto mirano a salvaguardare la posizione acquisita da coloro
che attualmente svolgono, a diverso titolo, in strutture pubbliche o private
attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi e
conservati e non anche lo status di quelli che, pur iscritti in detti elenchi,
non svolgono tale attività;
Vista la comunicazione della presidenza del consiglio dei
ministri effettuata in data 13 settembre 1996;
Adotta Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376,
i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.
Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento l'attività di
riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell'ambito di strutture
pubbliche o private, è svolta dai soggetti in possesso della attestato di
micologo rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Art. 3. 1.
Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano programmano i corsi di
formazione per micologo. a)
strutture adeguate per lo svolgimento dell'attività formativa; 3.
Le materie oggetto dei corsi sono, almeno, quelle riportate nello allegato A. Art. 4. 1.
Per l'ammissione al corso di micologo è richiesto il possesso
del diploma di scuola media superiore. 2.
Il corso con durata minima di 240 ore, di carattere
teorico-pratico, si svolge in due sessioni e deve fornire al candidato una
specifica preparazione micologica sugli argomenti del programma riportato nello
allegato A. 3.
La parte pratica si compone di almeno 120 ore. 4.
Le domande di ammissione al corso da micologo devono essere
presentate all'ente organizzatore del corso stesso. 5.
Possono accedere al corso organizzato da una regione o da una
provincia autonoma soggetti provenienti da altra regione o provincia autonoma. 6.
Il modello dell'attestato è conforme a quello riportato
nell'allegato C. Art. 5. 1.
La commissione esaminatrice per l'esame finale è nominata
dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ed è
composta da: a)
un rappresentante della regione o della provincia autonoma,
con qualifica di dirigente o di funzionario, con funzioni di presidente; b)
un responsabile del dipartimento di prevenzione della USL o
suo delegato, nel cui ambito territoriale si svolge il corso; c)
un esperto micologo designato dalla USL nel cui ambito è
ubicata la struttura organizzativa; d)
un docente del corso; e)
un rappresentante del ministero della sanità o dell'istituto
superiore di sanità. 2.
Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente
organizzatore del corso. 3.
L'esame si articola in una prova scritta e in una prova
pratica. 4.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono
un registro nel quale vengono annotati in ordine numerico progressivo i
nominativi dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo. Tali
nominativi, unitamente agli estremi della registrazione, vengono comunicati al
ministero della sanità che provvede all'iscrizione in un registro nazionale. Art. 6. 1.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono in possesso di un attestato di idoneità a riconoscimento dei
funghi epigei, il cui corso di formazione ha avuto una durata non inferiore alle
100 ore, e svolgono funzioni di controllo micologico presso le USL hanno titolo
al rilascio dell'attestato di micologo da parte della regione o della provincia
autonoma di appartenenza, purché la loro attività sia comprovata da
documentazione acquisita agli atti della medesima USL. 2.
Le regioni e le province autonome territorialmente competenti,
a seguito di istanza dell'interessato, rilasciano l'attestato di micologo ai
soggetti al comma 1, anche dopo le dimissioni o il collocamento a riposo, a
condizione che svolgessero funzioni di controllo presso le USL al momento
dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento non sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento
dei funghi epigei e svolgono in maniera continuativa da almeno cinque anni,
funzioni di controllo micologico presso le USL possono continuare a svolgere la
predetta attività, purché la stessa, sia comprovata da documentazione
acquisita agli atti della medesima, fino a quando non vengono in possesso della
attestato di micologo, da rilasciarsi secondo una procedura stabilita al comma
4. 4.
Le regioni e le province autonome territorialmente competenti,
a seguito di distanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciano l'attestato di
micologo ai soggetti cui comma 3, su parere favorevole del direttore generale
della USL. 5.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, svolgono funzioni di controllo micologico all'interno di imprese di
preparazione o di confezionamento di funghi epigei e che non rientrino nella
previsione del comma 7 possono continuare a svolgere le predette attività fino
a quando non vengano in possesso della attestato di micologo, da ottenersi entro
24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6.
I soggetti di cui al comma 5 presentano, ai fini del rilascio
dell'attestato di micologo, domanda per l'ammissione all'esame finale dei corsi
di cui all'articolo 3, in qualità di privatisti. 7.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei
funghi epigei rilasciato da una ente pubblico o privato a seguito di un corso di
formazione di durata non inferiore alle 240 ore hanno titolo al rilascio da
parte delle regioni o delle province autonome territorialmente competenti
dell'attestato di micologo, a seguito di istanza dell'interessato, da
presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Il
presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 novembre 1996 Allegato
A I
principali argomenti trattati sono i seguenti:
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