VIRIDIARIUM
li vergier moris
sito web di maurizio virdis
in itinere (2008...era d'estate)
prof. Maurizio Virdis
Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Filologie e Letterature moderne
Via Is Mirrionis, 1 - Sa Duchessa
I - 09123 CAGLIARI
Tel. 0039 070 6757221
www.unica.it
www.unica.it/~preslett/
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DIRITTO D'AUTORE
da Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d%27autore_italiano

(Il testo della legge del 22 aprile 1941
n° 633, sulla protezione del diritto d'autore si trova al seguente indirizzo web:
http://www.siae.it/documents/BG_normativa_leggedirittoautore.pdf)


Opere tutelate
Gli artt. 1-5[1] della legge n. 633/1941 individuano le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'art. 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette, e cioè opere appartenenti:

alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale
alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé
alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia
all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)
alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche.
Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE[2] e 91/250/EEC[3] inoltre, sono ricompresi nell'elenco:

i programmi per elaboratore
le banche di dati

I diritti dell'autore [modifica]
Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica[4] in una «particolare espressione del lavoro intellettuale». Quindi è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).

L'autore ha la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall'esistenza del diritto d'autore, ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.

Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono invece una serie di facoltà esclusive (ovvero negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera. La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive:

pubblicazione
riproduzione
trascrizione
esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand)
distribuzione
traduzione e/o elaborazione
vendita
noleggio e prestito.
Tutti i predetti diritti sono indipendenti l'uno dall'altro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti.

Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto patrimoniale. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali.


Diritto morale [modifica]
Mira a tutelare la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività.

Si specifica in una serie di facoltà:

A) Il diritto d'inedito. È un'articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione.
B) Il diritto alla paternità dell'opera.
L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o pseudonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Il diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.
Dopo la morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti. È il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere inedite effettuata dagli eredi dell'autore.
C) Il diritto all'integrità dell'opera. L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
D) Il diritto di pentimento. L'art. 2582 del codice civile prevede che l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio. Ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.
Il diritto morale non si estingue mai ed è tutelabile dagli eredi, sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa dell'opera.

Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.
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