La Costituzione (art.
87), per quanto attiene alla Difesa, attribuisce al Presidente
della Repubblica le seguenti competenze:
- il Comando delle Forze Armate;
- la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa;
- la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere.
Sull'effettivo comando delle Forze Armate, ancorchè la dottrina
sembri propendere che esso spetti al Governo, secondo gli indirizzi e
sotto il controllo del Parlamento, riconosce comunque come il comando
costituzionalmente conferito al Presidente della Repubblica non possa
avere un carattere puramente cerimoniale e simbolico, anche in
funzione del fondamentale ruolo di controllo e garanzia, riconosciuto
al Capo dello Stato, dell'impiego delle Forze Armate.
Tale ruolo di garanzia dell'equilibrio costituzionale in materia di
indirizzo politico di difesa e di sicurezza, in particolare, risulta
chiaramente rafforzato dalla legge n. 25/1997 recante
"Attribuzioni del Ministro della Difesa, e ristrutturazione dei
vertici delle Forze Armate e dell'Amministrazione della Difesa"
che, comportando l'aumento e la rilevanza dei compiti del Consiglio
Supremo di Difesa in materia di sicurezza e di difesa, accresce anche
la rilevanza politica delle attribuzioni del Capo dello Stato, quale
Presidente dell'organo istituzionale.
Il Consiglio Supremo di Difesa
La legge istitutiva del Consiglio Supremo di Difesa n. 624/1950
attribuisce al Consiglio l'esame dei problemi generali, politici e
tecnici attinenti alla difesa nazionale e la determinazione dei
criteri e delle direttive per l'organizzazione e il coordinamento
delle attività che comunque la riguardano.
Successivamente, la legge n. 25/1997 ha ampliato le competenze del
Consiglio attribuendogli l'esame di decisioni fondamentali in materia
di sicurezza nazionale e ne ha rafforzato la natura quale mezzo di
collegamento tra organi costituzionali nel quale possono essere
affrontate e impostate le questioni della sicurezza. Infatti, il
Consiglio Supremo di Difesa è la sede nella quale, anche nei momenti
di crisi, avviene l'informazione tempestiva e approfondita per il
Presidente della Repubblica sulle scelte governative in materia di
difesa per consentirgli la più celere ed equilibrata funzione di
garanzia del rispetto dei fini, dei mezzi (in particolare dello
strumento militare) e dei limiti previsti dalla Costituzione, al fine
di assicurare la soggezione ultima delle Forze Armate alle supreme
istituzioni politiche della Repubblica, garantendone la neutralità
politica e assicurandone l'utilizzo al servizio esclusivo della
Nazione. In particolare, la previsione della citata L. n. 25/1997 che
le deliberazioni governative in tema di sicurezza e di difesa debbano
essere esaminate dal Consiglio Supremo di Difesa e approvate dal
Parlamento fa sì che il Presidente della Repubblica eserciti un
ulteriore controllo sulla delicata materia. Peraltro, ciò appare
conforme, alla composizione dell'organo al quale partecipano i
Ministri responsabili di settori strategici della Nazione.
Il Consiglio Supremo di Difesa é presieduto dal Presidente
della Repubblica ed ha la seguente composizione:
- Presidente
del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Vice Presidente;
- Ministro
degli Affari Esteri;
- Ministro
dell'Interno;
- Ministro
del Tesoro;
- Ministro
della Difesa;
- Ministro
delle Attività Produttive;
- Capo
di Stato Maggiore della Difesa.
Il Consiglio Supremo di Difesa si riunisce di norma due volte l'anno,
tuttavia il Presidente della Repubblica può convocare riunioni tutte
le volte che ne ravvisa la necessità, previa intesa con il Presidente
del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Su richiesta del Presidente della Repubblica
possono partecipare altri Ministri, oltre a quelli indicati, altre
cariche istituzionali dello Stato e delle Forze Armate, nonchè
soggetti di particolare competenza in campo scientifico, industriale
ed economico."