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                                                                                         vedi anche pag 109(anche impeach Bush) e pag.110                                        

                                
                                    vedi pag.103

 

                                      

                                                            Gmork:il servo del potere che sta dietro il NULLA

                                         C'è reato e reato

Una strana concezione dei reati e delle pene,si è diffusa da un po' di tempo a questa parte...sarà il NULLA che avanza?
Il muro del silenzio  è il confine di Fantàsia?

Noi aspettiamo sempre le risposte sperando, da quelle più semplici,

Sostituirsi al Presidente della Repubblica.
C'è chi può ?

 di arrivare a quelle più complesse


Dei reati e delle pene

1)La libertà di informazione esiste ancora
2)la legge 24 febbraio 2006 n.85 che ha variato le norme sul "colpo di stato"(vedi pag.133)
-le modifiche apportate da questa legge al codice penale
3)gli articoli abrogati
4)non dimentichiamo la depenalizzazione del falso in bilancio


 

1)9 Settembre 2008

Querele elettorali

economist_sil.jpg

Il nostro primo ministro Silvio Berlusconi deve pagare 25.000 euro di spese processuali al settimanale britannico l'Economist secondo quanto deciso dal tribunale di Milano. La notizia è passata in sordina. Delle nostre testate nazionali, Repubblica ne ha fatto timidamente menzione a pagina 13 lo scorso 6 settembre affiancando la notizia alla foto del Presidente del consiglio che abbraccia campioni olimpici e delira dicendo di averci salvato dal ritorno del comunismo. Le altre testate il silenzio, nel timore di rompere il clima idilliaco tra governo e ombra di governo. Certamente ad Emilio Fede la notizia nessuno l'ha detta, agli altri Tg forse è sfuggita.

Il 26 aprile 2001 in un articolo copertina dal titolo "Perchè Berlusconi non è adatto a guidare l'Italia"(leggi l'articolo tradotto) si criticava il futuro Presidente del consiglio per essere al centro di un conflitto di interessi, si analizzava il suo impero commerciale e si numeravano i processi in corso contro di lui. Silvio Berlusconi allora partì all’attacco con una querela per diffamazione. Si trattava di un'edizione pubblicata poco prima delle elezioni che alla fine vinse. Poco importa che la querela non avesse alcun fondamento, servì a fare campagna elettorale, a mostrare i muscoli agli italiani. Anche a costo di una figuraccia internazionale dopo 7 anni, tanto, avrà pensato gli italiani dimenticano e i media aiuteranno a non ricordare. El Pais, lo stesso Economist, Reuters e altre fonti internet però la notizia la hanno riportata signor Presidente.
Gli argomenti dell'Economist rientrano pienamente nel "libero ed insindacabile esercizio del diritto di manifestazione del pensiero riconosciuto e tutelato dall'art.21 Cost.", ha scritto il giudice nella sentenza del 26 agosto di quest'anno (leggi la sentenza).

La gravità della querela depositata nel luglio 2001 da Silvio Berlusconi non è la sentenza dall'esito scontato leggendo l'articolo in questione, ma il fatto che debba essere un giudice a ricordare a colui che di lì a poco sarebbe diventato Presidente del Consiglio, e che oggi dopo 7 anni lo è nuovamente, cos'è l'articolo 21.
Attendiamo il ricorso preannunciato dal nostro Presidente del Consiglio ricordandogli che la stampa degli altri paesi occidentali non è quella della mitraglia mimata nella visita dell'ex premier sovietico Vladimir Putin e che la magistratura italiana non è ancora malleabile come il ministro della (sua) giustizia Angelino Alfano.

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2)Ecco la legge che ha cambiato l'articolo 283 sul "colpo di stato"

Quali sono i reati di opinione le cui pene sono state "declassate" nello scorso governo Berlusconi tramite  questa legge ?Le modifiche apportate sono ricavabili anche da questo link


Le riassumo sinteticamente :

1)attentati contro l'integrità,l'indipendenza e l'unità dello stato

2)associazioni sovversive

3)attentato contro la Costituzione dello Stato

4)attentato contro organi istituzionali e contro le assemblee regionali

5)vilipendio della bandiera o altro emblema dello Stato

6)offesa alla bandiera o altro emblema di uno stato straniero

7)offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

8)propaganda e atti relativi a discriminazioni razziali,etniche,nazionali,religiose

3)Gli articoli abrogati

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati

 

[Art. 269.
Attività antinazionale del cittadino all'estero. (1)

Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni]

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85.

Art. 270.
Associazioni sovversive.

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter.
Assistenza agli associati.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna
delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalitàdi terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quinquies.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-sexies.
Condotte con finalità di terrorismo.

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 271.
Associazioni antinazionali.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

[Art. 272.
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. (1)

Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti]

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 delle Legge 24 febbraio 2006, n. 85.

[Art. 273.
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. (1)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.]

(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[Art. 274.
Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. (1)

Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.]

(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[Art. 275.
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. (1)

Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.

Capo II
Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

Art. 276.
Attentato contro il presidente della Repubblica.

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.

Art. 277.
Offesa alla libertà del presidente della Repubblica.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 278.
Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica.

Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[Art. 279.
Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica. (1)

Chiunque pubblicamente, fa risalire al presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 85.

Art. 280.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

[Art. 281.
Offesa alla libertà del Capo del Governo. (1)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

[Art. 282.
Offesa all'onore del Capo del Governo. (1)

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

Art. 283.
Attentato contro la costituzione dello Stato.

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 284.
Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte (1).
Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.
L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Art. 285.
Devastazione, saccheggio e strage.

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Art. 286.
Guerra civile.

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Art. 287.
Usurpazione di potere politico o di comando militare.

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte. (1) se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Art. 288.
Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Art. 289.
Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 289-bis.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 290.
Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Art. 290-bis.
Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

Art. 291.
Vilipendio alla nazione italiana.

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 292.
Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

[Art. 292-bis.
Circostanza aggravante. (1)

La pena prevista nei casi indicati dall'articolo 278, dall'art. 290, comma secondo, e dall'art. 292, è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85.

[Art. 293.
Circostanza aggravante. (1)

Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85.

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.

 

4)Non dimentichiamo il falso in bilancio

Falso in bilancio: la pena è contemplata per cifre che superano  i 150milioni di euro per essere valutati....cioè circa 300 miliardi di vecchie lire.
Insomma fino a quella cifra si va lisci penalmente a differenza di chi scippa e ruba merce nei negozi?

Da :http://dirittodiresistenza.go.ilcannocchiale.it/?yy=2008&mm=8

il falso in bilancio
post pubblicato in diario, il 22 agosto 2008
Dopo la "riforma" berlusconi è punito con la reclusione da due a sei anni, se il falso in bilancio cagiona grave nocumento ai risparmiatori. Per grave si intende il caso in cui abbia colpito lo 0,1 per mille della popolazione ovvero se il valore dei titoli si è ridotto in misura superiore allo 0,1 per mille del PIL.  Lo 0,1 per mille del PIL italiano equivale a 0.15 miliardi di euro.


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permalink | inviato da Satira il 22/8/2008 alle 20:54 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
gwcached,35

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