L’assassinio di
Stefano
Cucchi è stato definito, non senza ragione, “pena di morte
all’italiana”. Ma una “pena” viene in qualche modo comminata con una
sentenza alla fine di un processo, persino se si tratta di un processo
farsa.
L’assassinio di Stefano, invece, a essere precisi, è la “licenza di
uccidere” che alcuni banditi travestiti da poliziotti o da carabinieri,
con sempre maggiore frequenza, si autoattribuiscono.
Uccidono sottraendo allo Stato il monopolio punitivo, senza processo e senza
sentenza, e nonostante l’ordinamento giuridico ripudi la pena di morte.
Figuriamoci cosa accadrebbe, è l’interrogativo che sorge spontaneo e sul
quale tutti dovremmo riflettere, se in qualche piega dell’ordinamento,
magari in maniera surrettizia, si nascondesse la previsione di poter
irrogare una qualche forma di “pena di morte”, o peggio, di poter
esercitare impunemente – in quanto protetti da un articolo di legge, un
comma, un inciso, un allegato, un protocollo – il “diritto” di
sopprimere la vita altrui, insomma cosa accadrebbe se fosse una norma a
prevedere la “licenza di uccidere”.
Non meravigliatevi, ma purtroppo quella norma, quella “clausola” oggi
esiste. E si trova nel fatidico Trattato di Lisbona, da ultimo approvato con
referendum anche dall’Irlanda.
Ma prima di scovarla e di denunciarla (ma come ci è finita dentro il
Trattato di Lisbona senza che nessuno se ne sia accorto?), affinché venga
cancellata, andiamo per un attimo a ritroso nel tempo e, assieme alla fine
di Stefano, ricordiamo i casi simili degli ultimi anni. I più eclatanti, o
almeno quelli più noti, perché hanno avuto la “fortuna” di finire sui
giornali.
Vedremo che come hanno ucciso Stefano Cucchi, così hanno fatto fuori anche
“gli altri”. E allo stesso modo potrebbero eliminare chiunque,
soprattutto se forti di una norma che lo preveda.
Il 14 ottobre 2007,
Aldo Bianzino, 44 anni, falegname,
finisce in carcere a Capanne, Perugia, per aver coltivato qualche pianta di
marijuana. Pestato a morte, ne uscirà cadavere. Il processo, dopo mille
difficoltà, è riuscito a partire ed è tutt’ora in corso, nonostante il
pm Petrazzini avesse chiesto l’archiviazione del caso.
Il 25 settembre 2005, a Ferrara,
Federico Aldrovandi, 18
anni, fermato per strada dalla polizia per un controllo, viene ammazzato a
manganellate.
Il 6 luglio 2009, per l’omicidio di Federico quattro poliziotti –
Monica
Segatto,
Paolo Forlani,
Enzo Pontani,
Luca Pollastri – sono stati condannati a tre anni e sei
mesi di reclusione per “eccesso colposo nell’omicidio”. Grazie
all’indulto del 2006, non hanno scontato un solo giorno di carcere. Dei
quattro, oggi non si hanno notizie. Cos’ha fatto il ministero
dell’Interno, li ha radiati, sospesi, trasferiti o premiati?
L’11 luglio 2003 viene ucciso nel carcere di Livorno, dov’era rinchiuso
per un furto,
Marcello Lonzi, 28 anni. Il pm
Roberto
Pennisi dice che Marcello è morto per infarto e chiede
l’archiviazione del caso. La madre del ragazzo denuncia il pm e il caso
(con l’imputazione di omicidio per due agenti penitenziari e un detenuto)
viene riaperto nel 2006.
La sera del 19 marzo 1999, a Matera,
Angelo Raffaele De Palo,
31 anni, viene arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale e accompagnato
in Questura, dove viene ucciso a craniate contro il muro. Per omicidio
preterintenzionale l’ispettore di polizia
Francesco Ambrosino
viene condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione, con l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
Il 7 ottobre 1997,
Francesco Romeo, 28 anni, viene pestato
con bastoni e manganelli nel carcere di Reggio Calabria fino a perdere la
vita. In un procedimento pieno di punti oscuri e di domande lasciate senza
risposta, il pm Roberto Pennisi (lo stesso di Livorno) chiede
l’assoluzione di 19 dei 21 imputati (agenti penitenziari) perché
avrebbero reso le loro dichiarazioni in assenza dei legali.
E ora torniamo alla “licenza di uccidere” contenuta nel Trattato di
Lisbona. Nel quale sono state assorbite pari pari non una, ma due norme
“mortuarie”.
La prima norma “mortuaria” è l’articolo 2 della Convenzione europea
sui diritti umani (CEDU) approvata dal Consiglio d’Europa nel 1950 (il
Consiglio d’Europa nasce nel 1949 per promuovere la democrazia e i diritti
umani, conta 47 Stati membri ed è organizzazione diversa dall’Unione
Europea).
L’articolo 2 della CEDU si legge in fretta:
“Paragrafo 1. Il diritto alla vita di ciascuno sarà protetto dalla legge.
Nessuno sarà intenzionalmente privato della sua vita eccetto che in
esecuzione di una sentenza di un tribunale che faccia seguito a una condanna
che preveda legalmente quella pena. Paragrafo 2. La privazione della vita
non sarà considerata una violazione di questo articolo quando essa risulti
dall’uso della forza in condizioni assolutamente necessarie:
a) In difesa di una qualunque persona soggetta a violenza illegale;
b) Al fine di eseguire un arresto legale o di prevenire la fuga di una
persona legalmente detenuta;
c) Nel corso di un’azione legale intrapresa per sedare una rivolta o una
insurrezione”.
E’ vero che questo articolo venne scritto sessant’anni fa, quando ancora
diversi Paesi prevedevano la pena di morte nei rispettivi ordinamenti, ma è
altrettanto vero che va rivisto al più presto, anche perché qui si tratta
di riconoscere il potere di “privazione della vita” non al boia che
esegua una sentenza, ma a chi in quel momento (un ufficiale di polizia, per
esempio) giudica di essere di fronte a una rivolta o a una insurrezione –
di cui tra l’altro la CEDU non fornisce alcuna nozione - e ordina di
sparare. Insomma, 10, 100, 1000 possibili repliche di “Bolzaneto” e del
G8 di Genova, edizione 2001.
La seconda norma “mortuaria” si trova nascosta all’interno del
“memorandum esplicativo” del protocollo numero 6, poi diventato numero
11, approvato sempre dal Consiglio d’Europa nel 1983.
Quel protocollo numero 6 è stato oggi ratificato da tutti gli Stati membri
del medesimo Consiglio d’Europa, eccetto la Russia. Dice l’articolo 1
(Abolizione della pena di morte) del protocollo numero 6: ”La pena di
morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, o
giustiziato”.
Bene.
Però, subito dopo, c’è l’articolo 2 (Pena di morte in tempo di
guerra), che dice: “Uno Stato può introdurre la pena di morte nella sua
legislazione rispetto ad atti commessi in tempo di guerra o di imminente
minaccia di guerra; tale pena verrà applicata solo nei casi previsti dalla
legge e in accordo con le sue norme”.
Queste due “cosine” (articolo 2 della CEDU e articolo 2 del protocollo
numero 6) sono un pericolosissimo cavallo di Troia per i diritti umani e per
la promessa di democrazia dell’Europa unita, e vanno subito abrogati da
ogni convenzione o trattato, tanto più da quelli che hanno l’aspirazione
di diventare base di “costituzioni” europee.
La cosa migliore che si può dunque fare, immediatamente, dopo
l’assassinio di Stefano Cucchi, è asciugarsi le lacrime, poiché gli
occhi lucidi non aiutano a leggere.
Invece, se riusciremo a leggere, nonostante il profondo dolore e il grande
smarrimento, potremo tener viva la vicenda di Stefano e di tutti gli altri
crepati in corpo a manganellate e bastonate chiedendo a tutti i parlamentari
europei di correre ai ripari e di cancellare la “licenza di uccidere”
contenuta nel Trattato di Lisbona.