In che cosa sono consistite le modifiche? Esse sono state
sostanzialmente due, mascherate dal reato di opinione, che però non
c'entra niente. È stato previsto che si viola la norma, configurando il
reato di attentato contro la Costituzione dello Stato o quello di
attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato,
soltanto quando il fatto è commesso con violenza. Certo, se c'è
un'invasione barbarica è ovvio che va combattuta; ma davvero vogliamo
pensare che non ci possano essere altri modi per attentare alla
Costituzione e all'integrità dello Stato? Davvero vogliamo crederlo?
Per evitare di essere sempre tacciato di massimalismo e giustizialismo,
leggo come la migliore dottrina ha commentato questa modifica al codice
penale, che, ripeto, è dovuta più agli interessi privati di una forza
politica - intendo interessi privati politici, non vorrei essere frainteso
- che alla necessità di intervenire su una norma così delicata per la
tenuta democratica del nostro ordinamento.
Tullio Padovani in Guida al diritto n. 14 del 2006, commentando la legge,
afferma che in linea di principio prevedere che, se fatto con violenza
deve essere punito ancor di più è giusto, ma lo si punisca con
un'aggravante ulteriore. Prevedere, però, come elemento costitutivo del
reato la sola violenza vuol dire escludere la punibilità di tutti gli
altri fatti e di tutte le altre azioni che possono essere commessi per
perfezionare il reato. Si afferma che un ordinamento democratico
certamente non vincola i fini politici, ma deve essere inflessibile sui
mezzi utilizzati per conseguirlo. Se il fine politico è la conquista del
potere da parte di una forza politica, di un personaggio rispetto ad
altri, ben venga se riesce ad emergere democraticamente, ma certamente non
può utilizzare metodi che nel loro insieme di fatto travalicano la liceità.
Allora, il requisito della violenza - dice Padovani - è incongruamente
restrittivo, perchè esso esclude la rilevanza di altre forme di illiceità:
l'abuso, l'usurpazione, la frode. Si tratta di forme di illiceità che -
aggiungo io - sono non meno importanti, non meno delicate, non meno gravi
della violenza, a volte ancora di più perché la violenza la vedi e ti
viene voglia di reagire e di essere un partigiano. Quando, invece, si
interviene attraverso la frode, attraverso la captazione del consenso,
attraverso la coartazione della volontà, attraverso l'imbonimento, si
persegue un fine in modo ancor più subdolo perché si addormentano e si
zittiscono le coscienze.
Affermano ancora Padovani e la migliore dottrina sul punto (anzi l'unica
perché in dottrina non c'è stato uno solo che si è pronunciato a favore
di questa norma, che è nata in Parlamento, ma di cui non si è discusso
in alcun modo in termini positivi in dottrina) che il riferimento
limitativo alla violenza finisce, in sostanza, con l'accentuare un
carattere deteriore: quello del nemico esterno.
Ecco, questo è un altro tema di cui molto si è dibattuto in dottrina e
lei, signor sottosegretario, che è più preparata di me sui temi del
diritto, può senz'altro convenire con me che una fattispecie di questo
genere la si può inquadrare sia con riferimento al nemico esterno sia con
riferimento al nemico interno, perché non v'è dubbio che questa norma,
così come riformulata, tutela dal nemico esterno, dall'aggressione
violenta da parte di un altro Stato, ma come fa a difendere dal nemico
interno, dalla cosiddetta criminalità intranea? La criminalità intranea
non ha bisogno necessariamente della violenza, perché può usare altri
mezzi. E quali altri mezzi?
Noi chiediamo oggi che si discuta e si rifletta su questo tema per ragioni
molto importanti, delicate. Leggendo il giornale di oggi, tutti i giornali
di questa mattina - non di ieri, di oggi - si parla di un eurodeputato
italiano che va al raduno dei naziskin, e pazienza se nella piazza di
Colonia ci saranno anche un po' di teste rasate, croci uncinate, simboli
delle SS, mani tese! Oggi si sta sviluppando nel Paese, e fuori dal Paese,
un movimento di integralisti che abbiamo conosciuto e dei quali dovremmo
avere ancora memoria. Si dice: «ma è Borghezio»! È Borghezio, ma se
domani fosse «Borgosio», fosse un altro capace di mettere insieme tutte
queste teste rasate e quant'altro? La norma non deve essere fatta
prevedendo che tanto oggi non abbiamo un uomo pelato all'altezza della
situazione; un domani potremmo avere questo uomo pelato all'altezza della
situazione e magari anche con i capelli rifatti!
Noi dobbiamo porci oggi il problema di fare una norma che preveda la
tutela rispetto a ciò che può accadere domani. È vero o non è vero che
in questi giorni si sta discutendo di nuovo sulla fenomenologia del
fascismo e dell'antifascismo? In quest'Aula, ancora ieri, c'era chi veniva
con le magliette su cui era scritto: «Sono orgoglioso del mio passato»,
un passato che la Costituzione vieta, in quest'Aula! In questi giorni
ancora esponenti di Governo si sono espressi a favore del riconoscimento
del fascismo, in quest'anno ancora il sindaco della capitale d'Italia si
è espresso in questo senso in questi giorni ancora Azione Giovani
(specifico il raggruppamento) si è espresso in questo senso.
Allora noi rispetto a tutto ciò che sta accadendo nel mondo esterno e nel
mondo interno abbiamo davvero la necessità ancora di mantenere questa
norma, che è nata per un'esigenza particolare: salvare il soldato Ryan
nostrano, il soldatino di Venezia? Abbiamo davvero ragione di non
interrogarci se non sia necessario prevedere nella norma la possibilità
che si realizzi un...
Concludo, signor Presidente, perché poi voglio interloquire con il
Governo, e mi auguro apprezzare l'intervento del sottosegretario. Questa
è la richiesta che facciamo: oggi davvero vale la pena di mantenere in
piedi una norma così anacronistica, così pericolosa, così delicata,
togliendo altre possibilità...
... per impedire che si disintegri lo Stato e si attenti alla Costituzione
e limitarla solo alla violenza fisica, rischiando di arrivare a tutto
questo? La ringrazio (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).
Maria Elisabetta Alberti Casellati: Signor Presidente,
la recente legge 24 febbraio 2006, n. 85 ha rivisitato la materia dei
reati di opinione, dei delitti contro la personalità dello Stato e dei
delitti contro la religione, materia da molto tempo considerata non
conforme al rilievo e alla tutela conferita dalla Costituzione italiana al
diritto di libera manifestazione del pensiero, e non soltanto dal 2004.
In particolare, con la legge in questione si è proceduto, in alcuni casi,
alla riformulazione della condotta incriminata ed al conseguente
adeguamento della sanzione penale; in altri casi si è, invece, disposta
la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ovvero è
stata prevista l'abrogazione di alcuni reati.
Nel 2006, nel valutare l'impatto della riforma sul sistema, il Ministro
della giustizia ha affermato, in proposito, che con la novella si
raggiungeva l'obiettivo di «cancellare, per la prima volta nella storia
della Repubblica, una serie di reati che ormai nulla avevano a che fare
con la libertà di pensiero e di opinione che caratterizza uno stato
democratico».
Per quanto riguarda le modifiche apportate ai «reati contro la personalità
dello Stato», va evidenziato come la riforma menzionata concretizzi
un'esigenza di adeguamento di diverse fattispecie criminose avvertita già
in precedenza. Infatti, le norme contenute negli articoli presenti nel
titolo I del libro II del codice penale, oggi modificati, sono il portato
storico di una concezione politico-ideologica da tempo superata ed
incompatibile con il nuovo assetto di valori delineato dalla Carta
fondamentale.
La dottrina, pertanto, auspicava una lettura interpretativa che fosse
sganciata dal concetto astratto di «personalità dello Stato», inteso
quale entità autonoma portatrice di interessi propri, e che privilegiasse
la tutela degli elementi essenziali dell'ordinamento costituzionale
improntato al metodo democratico - e non ad una democrazia debole,
onorevole Di Pietro - che fosse improntato al pluralismo politico e,
soprattutto, alla libertà di manifestazione del pensiero.
Del resto tale esigenza adeguatrice è stata avvertita anche dalla
Commissione Grosso che nella relazione sugli orientamenti e le priorità
di una riforma del codice penale, proponeva l'eliminazione, o quantomeno
la correzione, delle figure di reato menzionate dagli interpellanti poiché
sganciate da una tangibile offesa ad interessi protetti.
Con l'attuale disciplina vengono espunte dal codice alcune fattispecie di
delitti contro la personalità dello Stato che non hanno trovato larga
applicazione e che non risultavano più rispondenti alle mutate esigenze
di tutela: è il caso degli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del
codice penale. Altre ipotesi di reato, sempre inerenti alla manifestazione
di opinioni ed ideologie politiche, di contro, sono state riformulate in
modo da presentare una maggiore specificazione rispetto al testo
precedente, integrando la condotta perseguita, non più meri «fatti
diretti», bensì «atti violenti diretti ed idonei».
Si rileva, peraltro, che in diverse occasioni la Corte costituzionale era
stata chiamata a verificare la compatibilità di tali norme con i principi
fondamentali contenuti nella Costituzione, a volte ravvisando il contrasto
- come nel caso della sentenza n. 87 del 6 luglio 1966, con cui la Corte
ha dichiarato incostituzionale, in relazione all'articolo 21 della
Costituzione, il comma secondo dell'articolo 272 del codice penale - altre
volte, invece, offrendo un' interpretazione orientata.
Va, poi, segnalato che la legge n. 85 del 2006 ha disposto modifiche anche
in relazione ai delitti contro la religione procedendo, al di là delle
singole disposizioni in tema di sentimento religioso, ad eliminare, o
comunque ridurre, la condanna alla reclusione per le fattispecie di reato
interessate dalla riforma, salve le ipotesi di condotta caratterizzata
dalla violenza. Nello specifico, l'articolo 1 della legge n. 85 del 2006
ha modificato l'articolo 241 del codice penale, che punisce gli attentati
contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato. La condotta
incriminata, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa,
sanzionava i fatti diretti a sottoporre il territorio dello Stato, o una
parte di esso, alla sovranità di uno Stato straniero, a menomare
l'indipendenza dello Stato, a disciogliere l'unità dello Stato ed il
reato era punito con l'ergastolo. Rispetto alla precedente formulazione,
il nuovo testo dell'articolo 241 precisa che la condotta, per essere
penalmente rilevante, deve concretarsi in atti violenti. Inoltre, la pena
dell'ergastolo è stata sostituita con quella della reclusione non
inferiore a dieci anni.
Il legislatore ha, poi, ritenuto opportuno inserire nell'articolo in
questione una clausola, espressione del principio dell'assorbimento,
secondo cui l'articolo 241 trova applicazione solo nel caso in cui il
fatto non costituisca più grave reato ed ha aggiunto un'aggravante
specifica consistente nella commissione dell'illecito con violazione dei
doveri inerenti l'esercizio di pubbliche funzioni.
Per quanto riguarda, invece, la fattispecie di attentato contro la
Costituzione dello Stato, prevista dall'articolo 283 del codice penale, la
precedente formulazione puniva con la reclusione non inferiore a dodici
anni chiunque commetteva un fatto diretto a mutare la Costituzione dello
Stato o la forma di Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento.
L'articolo 3 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, ha circoscritto, anche
in questo caso, l'ambito della fattispecie alle sole condotte violente,
fissando la pena edittale solo nel minimo, individuato nella reclusione
non inferiore a cinque anni.
Quanto al reato di cui all'articolo 289 del codice penale, in base alla
precedente formulazione, veniva punito, invece, con la reclusione non
inferiore a dieci anni, chi avesse commesso un fatto diretto a impedire,
in tutto o in parte, anche temporaneamente, al Presidente della Repubblica
o al Governo, l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite
dalla legge, ovvero alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla
Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro
funzioni. Tale norma stabiliva, inoltre, che il fatto diretto soltanto a
turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette
era sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni.
L'articolo 4 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, ha riformulato
l'articolo 289 del codice penale nel senso di limitare, anche in questo
caso, la condotta penalmente rilevante ai fatti commessi con violenza,
eliminando, inoltre, il riferimento all'illecito compiuto mediante
turbativa e riducendo la sanzione a quella della reclusione da uno a
cinque anni.
Tanto premesso, va evidenziato che, prima dell'entrata in vigore della
legge n. 85 del 2006, si era lungamente discusso in ordine alla portata
dei reati di attentato, ritenendosi inizialmente dalla giurisprudenza che,
per integrare dette fattispecie, fosse sufficiente un qualsiasi atto
intenzionalmente diretto a ledere il bene protetto, indipendentemente
dalla sua idoneità a raggiungere lo scopo. Tale interpretazione, però,
poneva un problema di ordine costituzionale, in quanto l'articolo 25 della
Costituzione subordina la sanzione penale alla commissione di un fatto,
ovvero di una condotta materiale ed offensiva.
La successiva giurisprudenza (che certamente, onorevole Di Pietro, non
aveva in mente pretesi interessi di partito), per ovviare al problema, era
pervenuta alla ricostruzione dei reati di attentato come di pericolo
concreto, richiedendo quindi una condotta causalmente idonea ai fini
dell'incriminazione, in ossequio al principio costituzionale di offensività.
Era stato anche più volte auspicato, però, un intervento legislativo
sulle previsioni normative contenute negli articoli in esame, al fine di
renderli conformi ai principi costituzionali.
A questo fine giova ricordare quanto evidenziato nella relazione
conclusiva della Commissione per la riforma del codice penale presieduta
dal professor Grosso ove, tra l'altro, è testualmente affermato:
"Come è noto, i delitti di attentato si ritrovano oggi soprattutto
fra i delitti contro la incolumità pubblica e fra i delitti contro la
personalità dello Stato. La previsione dei secondi presenta invece la
totale assenza di analoghi dettagli tipicizzanti di previsione normativa,
ma secondo una scelta politico-legislativa tradizionale appare appiattita
sulle formule di stile «chiunque compie atti diretti a», «chiunque
attenta». In questo campo il lavoro di riforma dovrebbe essere, pertanto,
particolarmente incisivo". La legge 24 febbraio 2006, n. 85 ha
cercato, appunto, di realizzare una riforma della materia che tipizzasse
in modo estremamente puntuale, come evidenziato dal relatore del
provvedimento, onorevole Lussana, nella seduta n. 645 del 27 giugno 2005,
le condotte incriminabili, sul presupposto che fossero meritevoli di
incriminazione solo i comportamenti violenti, in modo da escludere
chiaramente dal campo di applicazione delle nuove disposizioni tutte
quelle condotte, non violente, che potessero invece considerarsi
riconducibili ad una forma di manifestazione del pensiero.
Antonio Di Pietro: Signor Presidente, signor
sottosegretario, ho ascoltato la sua risposta con attenzione e sono
convinto che il Governo sbagli e che, comunque, il Parlamento dovrebbe
farsi carico di affrontare questo problema. Infatti, il tema lo ha riposto
nelle sue parole finali proprio il sottosegretario un minuto fa, quando ha
detto di condividere il fatto che, solo quando c'è violenza, si debbano
realizzare queste forme di reato e ha spiegato - oserei dire giustificato
- le ragioni facendo ricorso molto spesso alla Corte costituzionale e ai
principi sanciti dalla stessa.
In realtà, la Corte costituzionale o non ha detto questo o ha detto quel
che ha detto con riferimento ad altri articoli, non all'articolo 241 né
all'articolo 283 del codice penale. Lo ha detto con riferimento
all'articolo 272 del codice penale, sancendone la parziale
incostituzionalità. Ma con riferimento agli articoli 283 e 241, vale a
dire, a chi commette atti diretti in modo non equivoco a mutare la
Costituzione o la forma di Governo o a sottoporre il territorio dello
Stato o parte di esso ad autorità straniere o a menomare l'indipendenza
di tutta o una parte dello Stato, la Corte costituzionale è intervenuta
dicendo che queste norme - lo ha detto ancor prima che venissero
modificate - erano costituzionali e non incostituzionali.
Noi vogliamo che queste norme siano affrontate nella discussione, cioè ci
poniamo il problema se davvero possiamo credere che reati di questo
genere, gravissimi per l'esistenza stessa del nostro Paese, si possano
realizzare solo con la violenza. Noi non siamo convinti. Noi dell'Italia
dei Valori, poniamo all'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese
questo tema: esistono oggi mezzi e strumenti, diversi dalla violenza
fisica e dalle invasioni barbariche per - leggo dall'articolo 241 -
menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato? Per fare una secessione?
Esistono o non esistono forze politiche che all'interno di questo
Parlamento legittimamente, legittimamente - lo ripeto tre volte -,
legittimamente portano avanti l'idea della secessione, se stanno
all'interno del Parlamento. Ma se poi queste forze politiche, un domani,
dovessero, non loro o anche altri, utilizzare strumenti diversi dalla
violenza per volere la secessione, come ci difendiamo? Questo è il tema!
È il tema che lei ripropone, ricorrendo all'interpretazione della Corte
costituzionale, quando dice che la Corte costituzionale stessa ha posto un
problema, vale a dire che, così come formulate, nell'insieme, queste
norme rischiano di essere troppo generiche e, quindi, troppo aleatorie e
di difficile interpretazione; tant'è vero, come è vero, che la
giurisprudenza ha dovuto delimitarle.
Ma lei stessa ha detto esattamente che c'è necessità di una
rivisitazione, per individuare una condotta causalmente più idonea.
Individuiamo la condotta causalmente più idonea, ma non è detto che
l'unica condotta idonea sul piano del rapporto causale tra causa ed
effetto debba essere la violenza: possono essere anche altri mezzi.
Per l'appunto, mi permetto di segnalarne alcuni, ma soltanto a mo' di «indice»,
perché ognuno di questi temi comporterebbe un'apposita riflessione, una
sessione del Parlamento. È vero o non è vero che, a fianco della
Costituzione formale, in questi anni si è sviluppata una Costituzione
materiale, i cui comportamenti singolarmente presi appaiono ininfluenti,
ma nel loro insieme, messi tutti insieme, rientrano in uno schema per cui
possono attentare alla Costituzione? È tanto vero che ci hanno fatto un
processo, che si chiama processo alla P2, perché stiamo parlando di
questo. È tanto vero che ci hanno fatto un processo! E la P2 non usava la
violenza, non usava le armi, ma si era posta un problema molto importante,
che si sta attuando. Cito alcuni aspetti. È vero o non è vero che le
leggi elettorali attuali tolgono al cittadino il potere di scegliere chi
è il candidato, chi sta in Parlamento? È vero o non è vero che qui
siamo solo cinque persone a decidere chi deve stare qua dentro? Questa non
è una Costituzione materiale delicatissima? Se lo si fa qua dentro, in
forma democratica, nulla quaestio, ma se tutto rientra in un progetto
criminoso, che fuori da qui viene eterodiretto, e se anche chi sta qui si
decide ad alzare la mano sulla base di un'intimidazione o di una
connivenza, come la risolviamo? È vero o non è vero che esiste
un'informazione bloccata? Berlusconi, voglio dire, sta alla politica come
Fede sta all'informazione: lo conosci! L'informazione è bloccata per
altri termini, perché non esiste una stampa pura, un'informazione pura, e
ognuno che edita qualcosa è proprietario di qualche altra cosa, per cui
porta avanti l'interesse che fa capo a quell'altra cosa che fa. Se questo
sistema dell'informazione viene eterodiretto, è una violenza fisica? Non
lo è, ma anche questo contribuisce, nella costruzione della Costituzione
materiale, a creare i presupposti che, nel loro insieme, insieme a tante
altre cose che dirò, se vanno a far parte di un'organizzazione criminale
non violenta, ma intelligente, uccidono la democrazia, senza che te ne
accorga.
È vero o non è vero che esiste un conflitto di interesse perenne nel
nostro Paese? È vero o non è vero che nel nostro Paese, addirittura, il
nostro Parlamento, molte volte eterodiretto, non risponde neanche alle
sentenze della Corte di giustizia europea in materia di informazione? È
vero, perché c'è stata una sentenza della Corte di giustizia europea che
dice che c'è un canale televisivo che indebitamente sta trasmettendo alle
spalle di altri.
È vero o non è vero che i decreti-legge sono diventati una norma? È
vero o non è vero che i decreti-legge partono dalla Presidenza del
Consiglio in un modo per essere siglati dal Capo dello Stato e qui, in
ventiquattro ore, si fanno modifiche con emendamenti governativi più
lunghi dei decreti-legge, totalmente stravolgendo l'originario
decreto-legge siglato dal Capo dello Stato, eliminando il suo ruolo
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori)?
È vero o non è vero che la Corte costituzionale viene nominata, per la
maggior parte, da organizzazioni di partiti che si dividono il potere
nella scelta dei giudici costituzionali e che, quindi, ci potrebbe essere
una potenzialità di pericolo grave? Tutto legittimo, se avviene
all'interno del Parlamento, ma se viene eterodiretto da una forza esterna,
senza bisogno di carri armati che invadano l'Italia, ciò può attentare
al nostro Paese.
È vero o non è vero che c'è un abuso di normazione delegata? I decreti
legislativi, che vengono sempre più, con leggi deleghe, richiesti al
Parlamento, vengono sempre più abusati, nel senso che la legge delega,
sempre di più, sta diventando una normazione di principio, un quadro di
riferimento entro cui poi il Governo può fare tutto e il contrario di
tutto.
È vero o non è vero che ancora oggi, in questi giorni, attraverso
decreti legislativi, è stato dato mandato ai singoli ministri, al
Ministro dell'economia per la precisione, che con provvedimenti
amministrativi possono modificare leggi di questo Parlamento? Addirittura
provvedimenti amministrativi che modificano le leggi! È vero. E tutto
questo non è violenza fisica: tutto questo oggi dobbiamo valutare se può
far parte di un piano, certamente ne faceva parte quando si parlava di P2
e quando si parlava di logge massoniche. Ma potrà farne parte un domani;
e abbiamo o non abbiamo il dovere oggi di intervenire per evitare che un
domani avvenga?
È vero o non è vero, per quanto riguarda il sistema dell'informazione
RAI, che dobbiamo approvare in questi giorni, che si sta discutendo - oggi
sta scritto sul giornale, non sul giornale di ieri! -, che bisogna
spicciarsi a costituire la Commissione parlamentare perché i partiti
devono decidere quanto va al centrodestra e quanto al centrosinistra? E
l'informazione lottizzata in questo modo, se è eterodiretta, che cos'è
se non un attentato all'organo costituzionale dello Stato (Applausi dei
deputati del gruppo Italia dei Valori)?
È vero o non è vero che c'è una proliferazione di leggi ad personam,
per cui la stessa giustizia non è uguale per tutti? Addirittura ci sono
delle persone che non sono uguali alle altre? È vero o non è vero che in
questo Parlamento, in quest'Aula, il Presidente di quest'Aula non possiamo
sapere se ha usato la barca dei vigili del fuoco fuori dagli orari di
servizio e fuori dai loro compiti, perché non possiamo processarlo? È
vero!
Allora voglio dire, vedete, dobbiamo stare attenti (e concludo): le norme
vanno fatte in via preventiva per prevedere ciò che un domani accadrà,
perché quando accade è troppo tardi. Quando accade c'è una Costituzione
di fatto e una situazione di fatto che dopo legittima ex post tutte le
nefandezze che sono state fatte prima. E oggi come oggi ci sono tante
possibilità, che, messe tutte insieme, se un domani una Spectre diretta
da fuori del Parlamento ne assume, come la P2 stava tentando di fare, il
potere, può occupare lo Stato, può attentare alla Costituzione, può
attentare alle forme di Governo, può modificare la Costituzione, può
sottoporre ad una sovranità diversa lo Stato italiano o, soprattutto,
minare l'indipendenza e l'unità dello Stato. Se ce ne accorgiamo in tempo
possiamo salvare il nostro Paese. Questo è il tema politico che poniamo
all'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese (Applausi dei
deputati del gruppo Italia dei Valori).