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Identità e
natura della Gi.Fra.
1. La Gi.Fra. è la
fraternità dei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare
l'esperienza della vita cristiana alla luce del messaggio di S. Francesco
d'Assisi, all'interno della Famiglia Francescana.
A motivo della scelta francescana
vissuta nella Secolarità, i giovani maturano la loro vocazione
nell'ambito della Famiglia dell'O.F.S. di cui la Gi.Fra. è
parte integrante.
2. I giovani francescani
considerano la regola
dell'O.F.S. approvata da Paolo VI, come documento ispirazionale della
propria vita e come singoli e come fraternità, confermando tale scelta
mediante la «promessa»(cf. art. 5).
3. La
norma di vita dei giovani francescani è il Vangelo: in ogni sua parola,
come in ogni uomo, essi sanno di incontrare Gesù Cristo; per questo si
impegnano assiduamente "a passare dal Vangelo alla vita e dalla vita al
Vangelo" (cf. Reg. O.F.S., 4).
4. La Gi.Fra. offre
il servizio fraterno ed i mezzi per raggiungere la maturità umana,
cristiana e francescana, contribuendo in tal modo a "rendere presente il
carisma del comune serafico Padre nella vita e nella missione della
Chiesa" (cf. Reg. O.F.S., 1).
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Impegni e
metodi
5. La «Promessa» è
l'impegno del giovane a conoscere ed a vivere il Vangelo secondo l’esempio
di S. Francesco in seno alla propria Fraternità che lo accompagna nel
cammino di ricerca e di crescita spirituale.
6. In conformità
all'articolo 2, la «Forma di vita» della Gi.Fra. è la seguente: a) Ricerchino la persona vivente ed operante di Cristo nei
fratelli, nella Sacra Scrittura, nella Chiesa e nelle Azioni
liturgiche.
La fede di S. Francesco che
dettò queste parole: "niente altro vedo corporalmente in questo mondo
dello stesso Altissimo Figlio di Dio se non il suo Santissimo Corpo
ed il Santissimo Sangue", sia per essi l'ispirazione e l'orientamento per
la vita Eucaristica. b) Sepolti
e risuscitati con Cristo nel Battesimo, che li rende membri
vivi della Chiesa, si facciano testimoni e strumenti della sua
missione tra gli uomini, annunciando Cristo con la vita e con la
parola. Ispirati da S. Francesco e con lui chiamati a ricostruire la
Chiesa, si impegnano a vivere in piena comunione con il Papa, i
Vescovi ed i Sacerdoti in un fiducioso ed aperto dialogo di
creatività apostolica (cf. Reg. O.F.S., 6). c) In virtù della loro vocazione, sospinti dalla dinamica
evangelica, conformino il loro modo di pensare e di agire a
quello di Cristo mediante un radicale mutamento interiore che lo
stesso Vangelo designa con il nome di "conversione", la quale, per
l'umana fragilità, deve essere attuata ogni giorno. In questo cammino
di rinnovamento il Sacramento della Riconciliazione è segno
privilegiato della misericordia del Padre e sorgente di grazia (cf.
Reg. O.F.S., 7). d) Come
Gesù fu il vero adoratore del Padre, così facciano della preghiera e
della contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio
operare. Partecipino alla vita sacramentale della Chiesa,
soprattutto all'Eucaristia, e si associno alla preghiera liturgica in una
delle forme dalla Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri della
vita di Cristo (cf. Reg. O.F.S., 8). e) La Vergine Maria, umile serva del Signore, disponibile alla
sua parola e a tutti i suoi appelli, fu circondata da Francesco di
indicibile amore e fu designata Protettrice e Avvocata della sua
famiglia. I giovani francescani manifestino a Lei il loro ardente
amore, con l'imitazione della sua incondizionata disponibilità e
nell'effusione di una fiduciosa e cosciente preghiera (cf. Reg. O.F.S.,
9). f) Unendosi all'obbedienza redentrice
di Gesù che depose la sua volontà in quella del Padre, adempiano
fedelmente agli impegni propri della condizione di ciascuno nelle diverse
circostanze della vita, e seguano Cristo povero e crocifisso,
testimoniandolo anche tra le difficoltà e le persecuzioni (cf. Reg.
O.F.S., 1O). g) Cristo,
fiducioso nel Padre, scelse per sé e per la Madre sua una vita povera
ed umile, pur nell'apprezzamento attento ed amoroso delle
realtà create; così i giovani cerchino nel distacco e nell'uso una
giusta relazione ai beni terreni, semplificando le proprie materiali
esigenze; siano consapevoli poi di essere, secondo il Vangelo,
amministratori dei beni ricevuti a favore dei figli di Dio. Così, nello
spirito delle beatitudini, s'adoperino a purificare il cuore da ogni
tendenza e cupidigia di possesso e di dominio, quali «pellegrini e
forestieri» in cammino verso la casa del Padre. h) Testimoni dei beni futuri ed impegnati nella vocazione
abbracciata all'acquisto della purità di cuore, si renderanno cosi
liberi all'amore di Dio e dei fratelli (cf. Reg. O.F.S.,
12). i) Come il Padre vede in ogni uomo i
lineamenti del suo Figlio, primogenito di una moltitudine di
fratelli, così accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese,
come dono del Signore e immagine di Cristo. Il senso
di fraternità li renderà lieti di mettersi alla pari con tutti gli
uomini, specialmente dei più piccoli, per i quali si sforzeranno di
creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo (cf. Reg.
O.F.S., 13). l)
Chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire
un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del Regno di
Dio, consapevoli che «chiunque segue Cristo, Uomo perfetto, si fa
pure lui più «uomo», esercitino con competenza le proprie
responsabilità nello spirito cristiano di servizio (cf. Reg. O.F.S.,
14). m) Siano presenti con la testimonianza
della propria vita umana ed anche con iniziative coraggiose, tanto
individuali che comunitarie, nella promozione della giustizia ed in
particolare nel campo della vita pubblica, impegnandosi in scelte concrete
e coerenti alla loro fede (cf. Reg. O.F.S., 15). n) Reputino il lavoro come dono e come partecipazione alla
creazione, redenzione e servizio della comunità umana(cf. Reg.
O.F.S., 16). o) Nella
loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà
e rispetto della vita, sforzandosi di farne il segno di un mondo già
rinnovato in Cristo (cf. Reg. O.F.S., 17). p) Quali portatori di pace e memori che essa va costruita
continuamente, ricerchino le vie dell'unità e delle fraterne intese
attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è
nell'uomo e nella potenza trasformatrice dell'amore e del perdono.
Messaggeri di perfetta letizia, in ogni circostanza, si sforzino di
portare agli altri la gioia e la speranza (cf. Reg. O.F.S.,
19). q) Abbiamo rispetto verso le altre
creature, animate e inanimate, che «dell'Altissimo portano
significazione», e si sforzino di passare dalla tentazione di
sfruttamento al francescano concetto di fratellanza universale.
7. Per realizzare
pienamente questa forma di vita, secondo schemi propri delle necessità del
mondo giovanile e della sua pedagogia, i giovani
francescani: a) vivono
la Fraternità come un segno visibile della Chiesa, comunità d'amore,
e ambiente privilegiato in cui si sviluppano il senso ecclesiale e la
vocazione cristiana e francescana, nonché come luogo ove
naturalmente viene animata la vita apostolica dei suoi
membri; b) si
inseriscono pienamente, in modo attivo ed operante, nella vita
della Chiesa locale, aprendosi a tutte le prospettive ministeriali e
pastorali; c)
intensificano il dialogo e la collaborazione tanto con le
Fraternità francescane quanto con gli altri gruppi ecclesiali, allo
scopo di un maggior arricchimento reciproco e di un più efficace
servizio alla Chiesa ed alla società; d) rispondono generosamente alle indicazioni che le Fraternità
nazionale e regionale offrono in merito alla formazione attraverso i
sussidi, i campi scuola, i corsi di aggiornamento, ritiri, momenti di
preghiera, revisione di vita e simili iniziative atte allo
scopo; e) si avvalgano nell'apostolato di
tutti i mezzi che si ritengono idonei per una efficace e moderna
evangelizzazione (mezzi di comunicazione sociale e artistica).
8. La fraternità
giovanile francescana promuove incontri atti a preparare ed a formare i
giovani e i fidanzati alla vita sacramentale del matrimonio.
9. Particolare
attenzione i giovani rivolgono alle forme di volontariato, atte ad
assicurare un servizio umano, responsabile e disinteressato ai
fratelli, specialmente nell'ambito del proprio territorio e nella
prospettiva della riconciliazione in campo nazionale ed
internazionale.
10. L'interesse dei
giovani francescani è rivolto anche al momento ricreativo, che vuole
essere un'ulteriore testimonianza della gioiosa esperienza di vita
fraterna.
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Costituzione
11. La Gi.Fra. vive ed opera articolata in
fraternità a diverso livello - locale, regionale, e nazionale - collegate
e coordinate tra loro e proiettate nel contesto
internazionale.
12. Si ritengono
formalmente costituite quelle Fraternità che, avendo un numero sufficiente
di giovani che hanno pronunciato la «Promessa», abbiano ricevuto
riconoscimento scritto dall'organo superiore Gi.Fra. competente, in
armonia con la fraternità O.F.S., se esiste in loco, o con il consiglio
regionale (prov. le) O.F.S.
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Appartenenza
13. Possono far parte di una
Fraternità i giovani che hanno compiuto i 14 anni di età e possibilmente
non superano i 30. Questo ultimo limite non si applica al dirigenti
nazionali e regionali in carica.
14. I giovani che hanno compiuto
i trenta anni di età continuano la loro esperienza di vita evangelica
preferibilmente nell'O.F.S. o in altre forme di vita ecclesiale. Si
raccomanda tale scelta anche ai coniugati.
15. I candidati premettono una
preparazione di almeno sei mesi alla Promessa, dopo di che
diventeranno membri effettivi della Gi.Fra. L'ammissione
alla Promessa è decisa dal consiglio della Fraternità
locale.
16. Con molta solennità si
celebri la «Festa della Promessa», nella quale i giovani assumono o
rinnovano annualmente, gli impegni di vita evangelica propri della
Gi.Fra. In tale occasione si può effettuare la consegna di un
distintivo francescano, preferibilmente il Tau.
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Collaborazione con l'O.F.S.
17. Per favorire una più stretta
ed intensa comunione con l'O.F.S. i consigli della Gi.Fra di ogni
grado designino un proprio rappresentante, possibilmente
professo, presso la Fraternità O.F.S. e chiedano a questa un professo
suo delegato presso la Fraternità giovanile. Il delegato O.F.S. ha
diritto di voto nel Consiglio della Gi.Fra. cui
partecipa.
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Organismi
18. Gli organismi attraverso i quali
la Fraternità esprime la propria funzionalità sono: l'Assemblea, il
Consiglio, il Presidente e, per quanto attiene la parte
spirituale,l'Assistente. Il funzionamento di tali organi è regolato
da norme specifiche.
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L'assemblea
19. L'Assemblea, detta anche
Congresso o Capitolo, è l'organo rappresentativo della base con
potere legislativo e deliberativo. A livello nazionale è convocata
con almeno 50 giorni di anticipo, a livello regionale con almeno
20 giorni, a livello locale con almeno 10 giorni. L'Assemblea
nazionale è composta dai Consiglieri nazionali in carica, nonché dai
Presidenti ed Assistenti regionali (= provinciali), più un eletto
dall'Assemblea regionale (= prov. le) per ogni dieci (e frazione)
Fraternità locali della regione (= provincia religiosa) da
rappresentare. L'Assemblea regionale (= prov. le) è formata
dai consiglieri reg. li (=prov. li) in carica, oltre che da tutti i
Presidenti ed Assistenti locali, più, se si ritiene opportuno, un
congruo numero di rappresentanti stabiliti dal Consiglio reg. le (=
prov. le) ed eletti dalla base. L’Assemblea locale è formata da
tutti i membri effettivi della Fraternità più l'Assistente della
Gi.Fra. ed il delegato O.F.S. Alle rispettive Assemblee partecipano
anche i Presidenti e gli Assistenti O.F.S. (o loro delegati).
20. L'Assemblea nazionale si
riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre anni; l'Assemblea
regionale almeno una volta all'anno; l'Assemblea locale almeno due
volte al mese straordinariamente l'Assemblea di qualsiasi grado si
riunisce ogni qualvolta il Consiglio rispettivo lo ritenga opportuno,
oppure allorché un terzo dei membri dell'Assemblea ne faccia
richiesta con una mozione scritta.
21. L'Assemblea ha l'obbligo, in
armonia con le indicazioni e decisioni di quella di grado superiore,
di: a) provvedere allo studio dei problemi
di notevole importanza spirituale, sociale e temporale della
Fraternità e prendere decisioni in merito; b) programmare le varie attività; c) procedere alla nomina dei presidenti e rispettivi
consiglieri secondo le norme più sotto espresse; d) determinare i contributi per il finanziamento
delle varie attività.
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Il
Consiglio
22. Il Consiglio è l'organo
esecutivo delle decisioni e delle direttive della propria Assemblea e
di quella di grado superiore, e assicura il regolare funzionamento
della Fraternità. In particolare il suo compito è: a) animare e coordinare
le attività della Fraternità; b) indire
corsi di aggiornamento, di studio, di esercizi
spirituali, convegni, raduni e simili iniziative; c) curare la formazione dei dirigenti e degli
animatori; d) interessarsi della stampa e
degli altri mezzi di comunicazione sociale; e) discutere ed approvare la relazione annuale
preparata dal Presidente; f) animare e
stimolare i Consigli di grado inferiore; g)
tenere vivi i rapporti ed accrescere di continuo la collaborazione
con tutta la famiglia francescana, particolarmente con l'O.F.S.,
mediante programmazioni ed iniziative comuni specie nell'ambito della
Chiesa locale; h) promuovere e curare
le associazioni degli Araldini in collaborazione con l'O.F.S., nonché
le opere missionarie e vocazionali; i)
eleggere entro sei mesi, e per il periodo di scadenza del Consiglio,
un nuovo presidente qualora quello in carica non potesse esercitare
più il proprio ufficio per qualsiasi motivo; l) nominare un altro consigliere, sempre fino alla
scadenza del Consiglio in carica, allorché qualcuno venisse meno per
qualsiasi ragione; m) cooptare altri
Consiglieri, purché il loro numero non superi globalmente un terzo di
quelli regolarmente eletti; n) dichiarare
decaduto il Presidente od il Consigliere che, senza validi motivi,
sia stato assente, a livello nazionale, per due volte consecutive, a
livello regionale (= prov. le) per tre volte
consecutive.
23. Il Consiglio naz. le è
formato dal presidente e da altri cinque membri più l'Assistente; il
Consiglio reg. le (= prov. le) e locale sono composti dal presidente
e di un numero di membri adeguato all'entità ed all'attività
della Fraternità, più l'Assistente di pari grado. E' consentita la
nomina, da parte dei rispettivi Consigli, di una segreteria per il
disbrigo delle pratiche ordinarie. Ai consiglieri è affidata la promozione
e la cura dei vari settori di attività della
Fraternità.
24. Il Consiglio naz. le si
riunisce almeno due volte all'anno; quello reg. le (=prov. le) almeno
una volta al mese.
25. I Consiglieri nazionali fanno
parte di diritto dei Consigli di grado inferiore di propria residenza
con diritto di voto. Così intendesi per i consiglieri regionali
(prov. li).
26. I Consigli di grado superiore
hanno la giurisdizione su quelli inferiori per la soluzione dei casi
che di volta in volta si presentano.
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Il
presidente
27. Il Presidente è il
responsabile di tutta l'animazione della propria Fraternità e dei
vari uffici e mansioni in ordine alla sua funzionalità.
Egli rappresenta la Fraternità stessa e cura l'esecuzione delle
direttive delle Assemblee e del Consiglio. E, coadiuvato in tutto da
un vice, eletto tra i Consiglieri, il quale lo supplisce durante la
sua assenza, salvo quanto prescritto all'art. 22/i.
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L’assistente spirituale
28. In segno di comunione con
tutta la Famiglia Francescana, il Consiglio della Gi.Fra. richiede ai
competenti superiori un Assistente che curi spiritualmente i singoli
e la Fraternità tutta. Egli salvaguarda e nutre il senso ecclesiale
ed il carisma francescano, favorisce la formazione di base e
specifica, nonché la promozione globale di tutta la Fraternità.
Egli fa parte di diritto del Consiglio e delle Assemblee del suo
grado. A livello nazionale e regionale (prov. le) se possibile, insieme
con l'Assistente, fanno parte dei rispettivi Consigli altri
religiosi francescani, comunque non più di tre, che si occupino
specificatamente della Gi.Fra. Nei luoghi ove non fossero presenti
religiosi francescani, il compito dell'assistenza è affidato ad
altri sacerdoti o religiosi.
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Elezioni
29. La designazione agli
incarichi di Presidente e di consigliere di qualsiasi grado avviene a
mezzo di elezioni, e queste si effettuano a scrutinio
segreto.
30. Per l'elezione del Presidente
e del vicepresidente di qualsiasi livello è richiesta la maggioranza
assoluta dei voti dei presenti nel primo e nel secondo scrutinio,
mentre nel terzo si procede per ballottaggio tra i due
che nell'ultimo scrutinio hanno ottenuto maggior voti. Per l'elezione
dei Consiglieri di qualsiasi grado è sufficiente la maggioranza
relativa dei voti dei presenti, purché i votanti non siano inferiori
ad un terzo.
31. Con una prima votazione si
eleggono i Consiglieri; tra questi, poi, con una successiva
votazione, si elegge il Presidente; con una terza il
vicepresidente, sempre tra gli eletti. Copia del documento affermante
la relativa elezione, firmata dal Presidente e dal Segretario
dell'Assemblea elettiva, è inviata al Consiglio di grado
immediatamente superiore.
32. Le Assemblee elettive, perché
siano valide, oltre all'applicazione delle presenti norme, devono
essere presiedute dal Presidente di grado superiore o da un suo
delegato, alla presenza dell'Assistente dello stesso livello.
Le Assemblee elettive nazionali sono presiedute dai Presidenti naz.
li O.F.S. (o da loro delegati).
33. Il Presidente ed i
Consiglieri naz. li e reg. li (pro. li) durano in carica tre anni. I
Presidenti naz. li e reg. li possono essere rieletti per un periodo
immediatamente successivo.
34. Il Presidente nazionale e
quello regionale (prov. le) siano professi.
35. Nell'elezione del Presidente e
dei Consiglieri locali, hanno diritto al voto, con l'Assistente,
tutti i membri effettivi della Fraternità. Nell'elezione a livello
regionale hanno diritto al voto, oltre l'Assistente ed i
suoi collaboratori (cf. art. 28), tutti i membri dell'assemblea reg.
le (prov. le). Parimenti avviene, in modo analogo, a livello
nazionale.
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Interobbedienzialità
36. Finché esistono le Obbedienze
funzionano anche un'Assemblea ed un Consiglio Interobbedienziale ad ogni
livello.
37. L'Assemblea naz. le
Interobbedienziale è l'espressione delle Assemblee di tutte le
obbedienze. Essa si riunisce ogni tre anni ed è presieduta
dal Presidente del Consiglio Interobbedienziale (cf. art. 38). Oltre
ai compiti descritti all'art. 21, è di sua competenza l'approvazione,
l'aggiornamento e la interpretazione delle presenti norme salvo la
ratifica dei competenti superiori. All'Assemblea nazionale
Interobbedienziale partecipano i Consigli naz. li, i Presidenti e gli
Assistenti regionali (prov. li) della Gi.Fra. (o loro delegati), un
congruo numero di gifrini stabiliti dal Consiglio naz. le
Interobbedienziale ed eletti dalla base delle singole regioni
(province religiose), nonché i Presidenti ed Assistenti nazionali
dell'O.F.S. (o loro delegati). All'Assemblea regionale (prov. le)
Interobbedienziale partecipano i Consiglieri reg. li, i Presidenti e
gli Assistenti locali (o loro delegati), nonché i Presidenti
ed Assistenti reg. li (provinciali dell'O.F.S. o loro
delegati).
38. Il Consiglio nazionale
Interobbedienziale è composto dei Presidenti e vice Presidenti
nazionali, degli Assistenti nazionali e da un delegato del
Consiglio nazionale Interobbedienziale dell'O.F.S. E' presieduto ed
assistito, a turno annuale, dai Presidenti ed Assistenti delle varie
Obbedienze. Suo compito è: a) animare e
coordinare il lavoro dei Consigli nazionali; b)
preparare, convocare ed animare l'Assemblea naz. le
Interobbedienziale; c) indicare, al
Consiglio Internazionale dell'O.F.S. ed agli altri
eventuali organismi, i propri rappresentanti; d) dispensare, nei singoli casi, dalle presenti
norme;
39. I Consigli Interobbedienziali
di grado inferiore sono composti e funzionano in modo analogo a
quello nazionale.
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Contributi
40. Per le spese occorrenti alla
vita ed all'attività della fraternità, tutti offrono un contributo
nella misura indicata dell'Assemblea
nazionale Interobbedienziale.
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Dichiarazione
41. Le presenti norme valgono per
tutta la Gi.Fra. assistita dalle varie Obbedienze. Le
precedenti norme si intendono abrogate. Le eventuali modifiche
al presente Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei
due terzi dell'Assemblea nazionale
Interobbedienziale.
Paestum, 29 luglio
1984
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