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.Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo. Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione. Art.14 - Presidente Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.
Art.15 - Vice Presidente Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.
Art.16 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il Segretario. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistica dell'attività sportiva pallavolistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci. . Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.17 - Segretario Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.
Art.18 - Decadenza degli organi associativi I titolari degli organi associativi decadono: - per dimissioni; - per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.
Art.19 - Obblighi di comunicazione La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIPAV unitamente a copia del verbale.
Art.20 - Bilancio Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.
Art.21 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli atti federali.
Art.22 - Devoluzione del patrimonio In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FIPAV.
Art.23 - Clausola compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Pallavolo. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIPAV, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Firenze e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Pallavolo.
Art.24 - Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del …...settembre 2005.
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