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STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA Art.1 - Denominazione e sede E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "associazione sportiva dilettantistica Stella Rossa", con sede in Scandicci (Firenze) Piazza Piave n 2, la quale è retta dal seguente statuto. L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
Art.2 - Scopi L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva della pallavolo, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIPAV, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della Pallavolo; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport pallavolo. L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
Art.3 - Affiliazione L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FIPAV e/o altri Enti di Promozione Sportiva. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIPAV e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIPAV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art.4 - Funzionamento L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Art.5 - Domanda di ammissione L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art.6 - Durata L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
Art.7 - Patrimonio Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Art.8 - Quota associativa Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.
Art.9 - Decadenza dei soci Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
Art.10 - Organi Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario.
Art.11 - Assemblea L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie . All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
Art.12 - Compiti dell'Assemblea L'assemblea riunita in via ordinaria : - approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo; - delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame; - nomina per elezione - a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni - il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.
L'assemblea è convocata, in via straordinaria: - per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione; - quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Art.13 - Riunione e costituzione dell'Assemblea L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
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