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Si avvicina il periodo della dichiarazione dei redditi.
E' opportuno ricordare che:
1) Una dichiarazione non firmata è una dichiarazione nulla. L'indirizzo consolidato della Cassazione in materia è confermato da recentissime sentenze.
2) Il coniuge che appare in dichiarazione congiunta risponde di quanto dichiarato dal coniuge firmatario in modo pieno e solidale, sia con riferimento ai pagamenti delle tasse dovute in forza di denuncia,sia in riferimento ad una eventuale verifica che ridefinisca la dichiarazione dei redditi con ogni conseguenza relativa a maggiori tassazioni, indipendentemente dalla sua conoscenza dei fatti addebitatati al coniuge che presenta la denuncia congiunta.Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n7260 del 26 marzo .
Azienda. Le spese di assunzione del personale possono essere detratte interamente nell'anno di esercizio.
Sentenza della Cassazione n.8482 dell'8 aprile.
Banche.Gli istituti di credito devono compiere verifiche particolarmente accurate alle imprese che chiedono fianziamenti: pena la perdita delle garanzie ipotecarie qualora i beni immobili delle aziende vengano confiscati .
Cassazione n.15328 del 9 aprile.
Banche: d'ora in avanti potranno accedere alla definizione agevolata delle sanzioni irrogate dal fisco
Cass.n.9514 del 22 aprile 2009
Tasse.L'Iva agevolata spetta solo alle costruzioni in regola ed ad concessioni o a sanatoria approvata
Cass.9383 del 21 aprile 2009
Mobbing. In azienda i contrasti di carattere, gli attriti dipesi dal modo di porsi del dipendente, i conflitti determinati dagli aspetti caratteriali del lavortore, non sono mobbing
Cass. 21 aprile 2009
Multe. La Cassazione ha confermato che le multe irrogate per contravvenzioni stradali devono essere precise nella descrizione del fatto contestato e puntuali nella definizione
Non può quiindi essere contestata una infrazione per avere oltrepassato l'incrocio con"semaforo rosso o giallo"
La contestazione deve essere compiuta senza incertezze su quello che viene imputato all'automobilista:la Cassazione ha quindi annullato la multa relativa
Cassazione n.9888 del 27 aprile 2009
Fisco e notifiche.Maggiore attenzione e maggiore precisione nella notifica degli atti esattorieli deve essere posta da parte del fisco o degli enti preposti alla riscossione per la validità della notifica che deve essere compiuta esclusivamente in base alle norme sostitutive del codice di procedura civile vigenti. senza confusione tra le diverse previsioni normative e con la applicazione delle norme specifiche alle condizioni di fatto in cui si opera ( irreperebilità o assenza momentanea, o trasferimento e trasloco)
questa in sintesi l'articolata sentenza della Cassazione n.10177 del 4 maggio 2009
Famiglia. Percepire l'assegno di invalidità non è motivo per l'ex marito di esimersi dal pagare il mantenimento
In particolare la Cassazione specifica che il parametro per l'individuazione del diritto al mantenimento debba rimanere comunque il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza e rispetto a questo deve essere commisurato il sostegno offerto al soggetto più debole.
Cassazione 10221 del 4 maggio2009.
Lavoro. Non sono imponibili le somme percepite a seguito di transazione tra datore di lavoro e collaboratore ( in questo caso professionista) per vertenza avente ad oggetto il danno all'immagine.
Cassazione n. 10972 del 13 maggio 2009
Fisco. L'adesione all'accertamento impedisce ogni ulteriore e sucecssiva contestazione da parte del contribuente
La Cassazione specifica che non può essere impugnato neppure l'atto impositivo iniziale e non solo l'accordo con il fisco.
Cassazione n10086 del 30 aprile
Famiglia. Separazioni e Divorzi. Il comportamento dei suoceri puà provocare una separazione senza addebito:la Cassazione si ripete e i suoceri sono avvertiti di stare attenti a non distrarre l'affectio coniugalis per la loro invadenza( Cassazione n11922 del 22 maggio 2009)
Multe e contravvenzioni stradali. L'autovelox in città può essere utilizzato senza l'ausilio del vigile e la contestazione immediata.
(Cassazione 3 giugno 2009)
Incidenti stradali. Si può anche aver ragione ed aver subito un incidente senza colpa alcuna o addirittura in occasione di presunzione di colpa altrui ( tamponamento) ma il risarcimento per i danni alle persone viene decurtato se non indossavano le cinture di sicurezza
( Cassazionen12547 del 28 maggio 2009)
Fisco.Se il contribuente non va all'appuntamento con il fisco per la contestazione della procedura di accertamento può contestare lo stesso nelle sedi opportune
(Cassazione n.12630 del 28 maggio 2009)
I consulenti, collaboratori esterni, che si avvalgono per lo svolgimento della loro attività della struttura aziendale o societaria sono esneti dal pagameno dell'IRAP
(Cassazione n, 12653 del 28 maggio 2009)
Lavoro: infortunio in itinere
(Cassazione 12326 del 27 maggio 2009) |
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| La Cassazione ribadisce. l'IRAP si applica quando l'organizzazione è prevalente |
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Due sentenze della Cassazione, una di seguito all'altra, per ribadire un principio non nuovo,dato che fa riferimento ad una interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nel 2001, ma che aveva bisogno di essere puntualizzato e sostenuto. Il principio riguarda l'IRAP e la sua applicabilità alle diverse categorie produttive.Nel caso di lavoro autonomo, che può per sua natura prescindere da una struttura organica e stabile,l'IRAP si applica solo se l'attività si svolge in una struttura autonomamente organizzata.E tanto vale per i consulenti, per i revisori dei conti o per qualsiasi altro professionista o lavoratore autonomo.
L'imposta, precisa la Cassazione nella sentenza n.13038/09 del 5 giugno 2009 , prescinde anche dal livello di reddito e non può essere ritenuta applicabile con il riferimento al solo reddito prodotto, perchè se il redditto configura l'entità dellìimposta, l'imposta è applicabile solo quando la professione si svolge per mezzo di una attività autonomamente organizzata in cui il contribuente sia responsabile dell'organizzazione, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali "eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della attività autorganizzata per il solo lavoro personale o si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui."
Spetta al contribuente fornire la prova della non applicabilità dell'Irap al suo reddito. Ed al giudice di merito la valutazione insidacabile.
Quindi il libero professionita non è esonerato dal pagare l'IRAP nè il suo reddito è esente. Viene meno solo la presunzione aasoluta di applicabilità, potendo essere dimostrato in giudizio che alla attività presa in esame l'Irap non si applica perchè detta attività viene svolta con organizzazione minia o inesistente, ad esempio perchè strutturata all'interno di altra organizzazione presso la quale si svolge consulenza. Mentre nessuna differenza è posta all'interno della categoria lavoratore autonomo,/ libero professionista, risultando nell'esame della Cassazione tutte le categorie equiparate purchè non svolgenti attività di impresa. Il reddito, si diceva, non può in alcun modo essere rivelatore dell'applicabilità dell'IRAP:Il caso all'esame della recentissima sentenza del 5 giugno 2009 è emblematico. Un avvocato, con reddito alto, chiedeva e non otteneva il riconoscimento dell'inapplicabilità dell'Irap . La Casszione invece non ha avuto dubbi: il reddito può anche essere alto ma non è indice, ne elemento per l'applicabilità dell'IRAP. |
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| L'ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO NON LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO |
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La Cassazione fissa i principi ed i presupposti perchè l'estrema sanzione sia giustificata escludendo la legalizzazione di espressioni non ponderate del potere organizzativo del datore di lavoro.
24/06/2009 - In tema di licenziamento la fattispecie del lavoratore che abbandona il posto di lavoro ha sempre dato adito a contrasti tra dottrina e giurisprudenza e tra giurisprudenza di merito e di legittimità. Questo perchè l'abbandono del posto di lavoro determina condizioni di squilibrio alla organizzazione del datore di lavoro ed è anche da collocarsi,all'interno degli istituti civilistici come grave inadempimento, svilimento dell'intuitus personae, venir meno del rapporto fiduciario, inadempimento per il quale non può più essere preteso adempimento. Fatto sta che potrebbe esprimere il caso perfetto dell'irrogazione della massima delle sanzioni nella potestà del datore di lavoro:il licenziamento.
Era ed è,insomma, l'unica occasione in cui potrebbe apparire possibile e praticabile per il datore di lavoro procedere all'ampia dimostrazione del proprio potere imprenditoriale e lincenziare senza complicazioni e su due piedi il dipendente che si allontana senza dare notizia di sè, o che non manda il certificato medico nei tempi di legge, o che esaurito il periodo di malattia indicato dal precedente certificato medico non ne invia uno a copertura dei giorni di assenza successivi.
La Cassazione sezione lavoro con sentenza n.14586 del 22 giugno 2009, statuisce alcuni principi in materia a cui dovrà attenersi la giuriprudenza di merito:una unica mancanza, seppure abbandono del posto di lavoro, seppure in grado di danneggiare il datore di lavoro, non è sufficiente a legittimare la sanzione del licenziamento.Il licenziamento quindi non si legittima per il solo fatto che il lavoratore ha abbandonato il lavoro senza permesso e senza giustificazione valida, ma solo ove il comportamento reiterato in questo senso o il comportamento complessivo dello stesso,improntato a negligenza e denotante inclinazione ad un adempimento non corretto ,faccia venir meno la fiducia che in lui ripone il datore di lavoro confermandogli che continuare nel rapporto non può che essere dannoso per lo sviluppo della sua attività.
Niente colpi di testa: al datore di lavoro non sono concessi.
Fondamentalmente diverso è il caso in cui l'abbandono volontario del posto di lavoro possa essere invece letto come dimissione del lavoratore. Le dimissioni possono essere date per fatti ed atti concludenti, verblmente, per iscritto ma rimangono comunque atti unilaterali recettizi, atti cioè che non possono essere più revocati nel mondo in cui vengono a conoscenza dell'altra parte, ossia del datore di lavoro. In questo caso l'abbondono del posto di lavoro può comportare la perdita del posto di lavoro, aseguito cioè della presa d'atto da parte del datore di lavoro della volontà del lavoratore di non più proseguire nel proprio impegno. Difficile per il lavoratore, se non impossibile, ritornare sui propri passi e decisioni. |
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| IL TEMA CHE VI STA A CUORE |
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Indicatecelo Voi
Lo cambieremo ogni settimana |
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| L'inerzia della P.A. è reato |
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La Cassazione con sentenza 14466 ribadisce il principio della punibilità dell'inerzia della P.A.
In particolare la richiesta del cittadino ad ottenere documenti, non evasa entro il termine massimo di trenta giorni puà comportare la condanna per omissioni di atti di ufficio |
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Quella sottile linea di demarcazione tra patologia e normalità, quella linea così sottile da essere indefinita ed indefinibile, tanto da assumere il vasto campo dell'ignoto dove ogni vegetazione , ogni gradazione,ogni variazione è compresa in un ampio sfumabile che può fare grande la psichiatria, ma rende perplesso il giurista: sempre più nell'indagine sul mobbing,il caso,cioè, di una costante persecuzione sul luogo di lavoro messa in atto in danno di un dipendente dal datore di lavoro, dal sovraordinato( capo o dirigente), dai colleghi o da tutti insieme, persecuzione che può variare dall'intrigo sottile al clima di minaccia e vessazione, all'allontanamento dalle mansioni più allettanti e gratificanti, la Cassazione si sta pronunciando contro il lavoratore che dimostri difficoltà caratteriali ed imputa a queste le vicissitudini che egli lamenta, considerandolo colpevole delle sue sfortune.
Situazione difficile per il giurista quando la psicologia o addirittura la psichiatria entra in campo per far valere le proprie valutazioni.
Nel caso in esame la colpa finisce per raddoppiarsi perfino la dove non vi è imputabilità ed a livello di processi civili o del lavoro, finisce per assumere i connotati di una doppia punizione, anche la dove non vi è,ovviamente, intenzione.
Ci si domanda la semplice ed evidente linea di valutazione degli eventi e delle condotte nella trasparente valutazione del neminem laedere, che vale per tutti ed anche all'interno della cornice del border line, non sarebbe ancora la più opportuna. Oppure importiamo moduli giuridici da altre scienze al solo fine di non ammettere che il sistema non è più in grado di risolvere i problemi di tutti i giorni per motivi molto diversi e del tutto estranei alla giurisprudenza? |
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| LA CASSAZIONE VUOLE NOTIFICHE PRECISE ANCHE DAL FISCO |
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Nei giorni scorsi la Cassazione ha emesso una sentenza che cambierà i rapporti del contribuente con il fisco, con gli enti impositori, ma soprattutto con gli enti e le società preposti alle riscossioni coattive.
Le notifiche, a pena di nullità, devono essere compiute con ogni rispetto delle normative relative.
Il che significa che i predetti enti e società devono notificare accuratamente in forza e sulla base delle prescrizioni normative (norme sostitutive degli art. 140 e 143 cpc). Non solo,ma devono calibrare l'uso di dette norme alla situazione reale in cui vanno ad incidere notificando.Ossia una notifica effettuata ai sensi delle norme sostitutive dell'art.143 cpc quando al contrario nei fatti il debitore del fisco non era affatto irreperibile ma solo assente, è nulla. Allo stesso modo una notifica compiuta senza rispettare le diverse previsioni delle normative di notifica per i debiti con il fisco, che espressamente sostituiscono la previsione normativa dell'art.143cpc, è nulla, non potendosi in alcun modo contemperare le due previsioni normative.
A questo va aggiunto che nelle dichiarazioni dei redditti vengono previste le dichiarazioni di domiciliazione fiscale e che dette dichiarazioni devono avere,per legge, la prevalenza ai fini della notifica, a meno che il debitore non risulti aver abbandonato la sede o il domicilio fiscale ( previsione di cui alle norma sostitutive dell'art.143 cpc)
Una sentenza che avrà un indubitabile peso nei rapporti con il fisco e gli enti impositori in quanto troppe volte cartelle esattoriali ed atti conseguenti non sono state verificati dal contribuente debitore perchà non giunti a sua conoscenza dato che spesso si continuava, e si continua a notificare, anche là dove nessuno più risiede o lavora, con ogni deleterio risultato al fine della certezza del diritto e dell'equità sociale.
Cassazione n.10177 del 4 maggio 2009 |
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Divorzi e figli
QUANDO I GENITORI SI FANNO DEL MALE |
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L'indirizzo della Cassazione in tema di diritto del genitore non affidatario o pur affidatario ma con il quale non vivono i figli a vederli e a stare con loro,il così detto diritto di visita, fino ad oggi non si è mai smentito.Il padre o la madre che non avessero presso di sè i propri figli sono liberi di incontrarli quando vogliono liberamente senza predeterminazioni di vincoli, e quando vengono posti dalle parti nei verbali di separazione o divorzio consensuali o previsti dal giudice,indicazioni di giorni e di ore o di festività alterne queste indicazioni servono solo a indicare un minimum indispensabile per la corretta crescita psicologica ed affettiva del minore.Non solo, ma anche quando l'autorità giudiziaria pone specifiche indicazioni per l'espletamento del diritto di visita, queste indicazioni devono essere considerate solo espressioni di parere umano, e non possono avere natura cogente e significato costringente.
Dunque, fino ad oggi,la giurisprudenza italiana lasciava il più ampio spazio a padri e madri,separati dal coniuge, ma mai allontanati dai figli.Fino ad oggi ,si diceva,perchè l'introduzione del reato di stalking avrebbe potuto o potrebbe introdurre considerazioni o valutazioni diverse. Fatto sta che di recente la Cassazione ha semplicemente ignorato la questione, tacitamente confermando il suo indirizzo, e tacitamente confermando la sentenza della Corte di Appello
che era stata portata all'attenzione delle suprema Corte nella parte in cui prevedeva che il genitore presso il quale non erano domiciliati i figli era libero di vederli quando voleva.
Per inciso nella sentenza n 39411 dell'ottobre del 2008 la Cassazione penale aveva prosciolto un padre imputato di aver ingiuriato l'ex moglie per la presenza di persone che erano presenti ai suoi incontri con i figli, persone presenti agli incontri in ottemperanza alle disposizioni del Tribunale, confermandogli il diritto a vivere un pacifico e privato rapporto con i propri figli.La normativa che ha introdotto lo stalking in Italia è del febbraio 2009 e quindi poteva e può portare un mutamento in questo indiirzzo giurisprudenziale. Nella pratica fra coniugi che si separano è molto invalso l'uso di farsi del male con ogni sorta di accusa e atteggiamento ostile ed i figli servono ottimamente a questo scopo e purtroppo spesso sono proprio i genitori, entrambi i genitori, che non si curano dei risultati delle proprie azioni sulla psiche dei minori. Altrettanto reale la scarsa attenzione dell'autorità giudiziaria nei confronti dei reati quale la violenza privata, reato che senza prendere a prestito conoscenze della scienza medica, poteva, se perseguito a tempo debito nei casi in cui si manifesta , garantire la tutela della vittime della tracottanza sessuale indipendentemente da valutazioni psicologiche e psichiatriche contraddittorie e che lasciano perplessi sull'elemento psicologico che deve essere contestato al reo. Siamo in attesa degli eventi giuridici futuri. |
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| Tutte le modalitè per le esenzioni ed i rimborsi Ici per i fabbricati rurali in una sentenza della Cassazione |
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Contestare l'esigibilità dell'Ici per un fabbricato rurale?La sentenza della Cassazione n,18565/2009 del 21 agosto 2009 spiega tutti i passi da percorrere, modificando totalmente , alla luce della nuova normativa e dell'intervento della Corte Costituzionale il suo precedente orientamento che escludeva l'applicazione al riconoscimento della ruralità ( beneficio che si riverberava nello stesso accatastamento e nella determinazione della rendita catastale) anche della esenzione Ici: la cassazione aveva più volte ribadito la necessità di un intervento normativo specifico per poter procedere in questo senso
Innazitutto il fabbricato è iscritto al catasto e con l'attribuzione di quale categoria? Se risulta essere accatastato sotto le categoria A6 e D10 nessuno potrà pretendere l'Ici ed il rimborso non potrà essere negato dalla commissione tributaria competente per territorio perchè la ruralità è attestata dall'accatastamento, non potrà essere pretesa la verifica di nessun altro requisito, la rimborsabilità delle annualità non prescritte è determinato dalla stessa legge di conversione del DL 207/2008 (L. l4/2009) che recita "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n.212, l'art.2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicmebre 1992 n. 504 deve intendersi nel senso che non siconsiderano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cuiall'art.9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557" come formulata nel testo vigente.La norma , dice la Cassazione nella sentenza. è chiaramente disposizione di interpretazione autentica ed è quindi applicabile retroattivamente. Inoltre La Corte Costituzionale con sentenza n 227 del 14 luglio 2009 ha dichiarato incostitutzionale l'art. 2 comma 4 della L. 244 del 2007 poichè l'unico fine della predetta norma era quello di impedire il rimborso di un tributo non dovuto, confermando così il valore di intrepretazione autentica della noram e, quindi, la sua validità retroattiva.
Se invece il fabbricato è iscritto al catasto ma con categoaria diversa da quella che appropriata per la sua ruralità, allora il contribuente che vuol opporsi alla prtesa coattiva del pagamento dell'Ici e/o al rimborso dell'annate precedenti, dovrà orima di tutto ottenere un diverso classamento catastale procedendo a quanto necessario presso l'Agenzia del Territorio, poichè il giudice tributario non ha e non può avere questa incombenza e quindi deve procedere smeplicemnte alla verifica del classamento attuale.
Se invece il fabbricato non è accatastato il giudice tributario dovrà provevdere preliminarmente alla verifica delle condizioni richieste dall'art.9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557, ossia la strumentalità degli immobili alla attività agricola svolta, a scapito di ogni altro fattore precedentemente ritenuto determinante.Conseguentemente ad una valutazione in favore della ruralità dell'immobile il giudice tributario dovrà procedere a dichiarare esente l'immobile dall'Ici e condananre l'ente impositore al rimborso dell'annualità non prescritte.
La Suprema Corte stabilisce il seguente principio di diritto. "In tema di imposta comunale sugli immobili, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria in conseguenza della riconosciuta riocrrenza dei requisiti previsti dall'art.9 Dl 557/1993 e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 1 bis DL 207/2008 e dell'art.2 comma 1 lettera a Decreto legisltivo n.504/1992. L'attribuzione di una diversa categoria catatsale deve essere impugnata specificatamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato retsando altrimento quest'ultimo assoggettato all'Ici, allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconosvimento della ruralità del fabbricato previsti dall'art.9 Dl 557/1993 che può essere condotto dal giudice tributario.... Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titoalere del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta nche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, tarsformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci." |
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