Cenni generali in materia di responsabilità amministrativa e penale
1)
Premessa
La presente trattazione
ha come scopo fornire un principio di informazione agli operatori che a vario
titolo si occupano di restauro onde consentire loro di individuare gli
interventi potenzialmente rischiosi ed assumere le precauzioni occorrenti per
non incorrere in illeciti penali od amministrativi. Il recente riordino delle
norme in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali in connessione con
una crescente sensibilità collettiva rispetto a tali beni, impone un principio
di formazione legale anche nell’attività del restauro.
L’approfondimento
dell’informazione è legato al livello a cui l’attività viene espletata ed
alle occasioni più o meno frequenti che il restauratore può avere di
intervenire su beni sottoposti a tutela.
Occorre subito chiarire
che non è necessario avere il compito di intervenire nel restauro di beni di
particolare importanza storico ed artistica per essere soggetti alle norme di
seguito esaminate, poiché i casi di beni di particolare interesse artistico o
storico sono più numerosi e meno evidenti di quanto si possa credere. Un
esempio per tutti: il restauro di un carro da trasporto, anche agricolo,
potrebbe rivelarsi pericoloso; se questo carro appartiene ad una associazione o
fondazione riconosciuta come persona giuridica anche privata ed ha più di 75
anni è oggetto di tutela ed è conseguentemente sottoposto alle particolari
norme sul restauro previste dalla normativa di seguito illustrata. Nascondono
insidie anche i restauri di arredi sacri, tabernacoli ecc. appartenenti a
chiese, o i restauri di porte infissi ed a volte arredi di palazzi vincolati,
per non parlare poi del restauro di affreschi, decorazioni od altri elementi di
immobili i cui vincoli sono diffusissimi.
Il primo aspetto da
trattare riguarda quindi l’individuazione degli operatori più frequentemente
esposti al contatto con beni soggetti a tutela. Si tratterà successivamente
delle forma di tutela meno evidenti e più difficilmente individuabili per
concludere poi sulle modalità con cui si deve procedere quando si è a contatto
con un bene tutelato e con una informazione generale sul regime sanzionatorio,
con particolare riferimento alle sanzioni penali previste dalla legislazione
vigente.
2)
Individuazione degli operatori del restauro potenzialmente esposti a maggiori rischi
legali
Per comprendere la necessità
individuale di approfondimenti sul piano normativo è opportuno considerare,
sinteticamente, i beni che più frequentemente possono essere vincolati sia
esplicitamente e sia implicitamente, in ragione della loro appartenenza.
Punto
di riferimento a questo scopo è l’art. 2 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, contenente il
“Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia culturale e ambientale”(in
seguito abbreviato con T.U.)che reca la definizione di “beni culturali
disciplinati dal TU”.
La
norma comprende:
a) le cose immobili e
mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o
demo-ento-antropologico.
b) Le cose immobili che,
a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell’arte o della cultura in genere, rivestono interesse
particolarmente importante
c) Le collezioni o serie
di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteri ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico
d) I beni archivistici
e) I beni librari.
Il
successivo secondo comma, con riferimento alla categoria delle cose immobili e
mobili indicata dalla lettera a) del
primo comma, contiene una elencazione di dettaglio avente, secondo dottrina (cfr.
A. PAPA, Testo Unico Sui
Beni Culturali, Giuffré luglio 2000, pag. 9 e segg.) valore meramente
esemplificativo e non tassativo. In questo elenco sono di interesse per noi le
indicazioni di manoscritti, incunaboli, libri, incisioni, fotografie, spartiti,
carte geografiche, aventi caratteri di rarità e pregio.
Sulla
base della enunciazione generale di cui all’art. 2 del T.U. sopra descritto
possiamo indicare some operatori a rischio i restauratori di quadri con
qualsiasi tecnica eseguiti, affreschi, disegni, stampe libri, manoscritti, ma
anche i semplici muratori chiamati ad operare su beni soggetti a speciale tutela
quali, ad esempio, le case vincolate che sono nelle nostre città, più di
quante si possa credere.
Anche
il restauratore che si occupa di arredi può, sia pure con minor frequenza,
venire a contatto con beni vincolati. In questo settore riveste particolare
pericolo l’intervento su arredi costituenti pertinenze di immobili vincolati,
quali porte, camini, sovrapporte, pavimenti marmi di scale, portoni d’ingresso
a palazzi ecc…
Il rischio non si
esaurisce, tuttavia, con la determinazione della frequenza con cui il
restauratore può venire in contatto con i beni indicati dall’art. 2 del T.U.
poiché anche e soprattutto le successive norme non sono prive di insidie
particolari.
L’art.
3 del T.U. individua beni che, sia pure non inclusi nella categorie generali di
cui all’art. 2 prima trattato, sono
comunque sottoposti alla disciplina del T.U. e tra essi meritano
segnalazione per quanto riguarda la presente trattazione quelli indicati dalla
lettera a): gli affreschi, gli
stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli, e gli altri
ornamenti di edifici esposti o
non esposti alla pubblica vista; quelli indicati dalla lettera d): le fotografie e
gli esemplari
delle opere cinematografiche, audiovisive
o sequenze di immagini in movimento o
comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o
verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni; quelle
indicate dalla lettera e) i mezzi di
trasporto aventi più di settantacinque anni; infine quelle indicate dalla
lettera f) i beni e gli strumenti
aventi interesse di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi
più di cinquantanni.
A questo punto anche i
più scettici possono rendersi conto di quale insidia possa costituire
l’elencazione appena effettuata per tutti gli operatori del restauro e per gli
stessi collezionisti, se solo si considera che una cartolina, risalente a più
di 25 anni fa, potrebbe essere vincolata, ovvero uno stemma nobiliare o la
decorazione di un palazzo, non importa se asportabile o fissa, potrebbe cadere
sotto il medesimo regime, per non trattare delle prime registrazioni del
Festival di San Remo, eseguite dai nostri padri o nonni ecc..
Chiunque,
dunque, sia o possa venire a
contatto con materiale di questo tipo è ben prosegua la lettura di questa non
trattazione
3)
Condizioni necessarie per ritenere sottoposti dal
regime del T.U. i beni compresi nelle categorie di cui agli artt. 2 e 3 del T.U.
490/1999.
Dopo
aver segnalato l’ampiezza della definizione di bene culturale e
dell’elencazione di tali beni contenuta negli artt. 2 e 3 del T.U. 490/1999 si
tratta ora di comprendere in quali condizioni un bene potenzialmente compreso
nelle predette elencazioni è sottoposto alla speciale tutela di cui al T.U.
490/1999, al fine di fornire indicazioni utili agli operatori o collezionisti
che frequentemente possono imbattersi in tali beni.
E’
da premettere, infatti, che la tutela del T.U. non riguarda solo l’intervento
potenzialmente modificativo di tali beni (restauro o modificazione) ma anche il
regime giuridico della proprietà o della semplice detenzione, per cui i
destinatari della tutela del T.U. possono essere indifferentemente gli operatori
del restauro, i proprietari, i detentori a qualsiasi titolo di detti beni.
A
sensi dell’art. 10 del T.U. 490/1999 un bene ricompreso negli elenchi di cui
agli artt. 2 è tutelato dal T.U. ove ricorra una delle due seguenti condizioni:
a) indipendentemente dall’appartenenza il bene sia stato oggetto di
notifica del provvedimento che ne riconosce la particolare importanza da parte
dell’amministrazione competente (art. 6 TU 490/1999)
b) Indipendentemente da qualsiasi notifica il bene appartenga a regioni,
provincie, comuni, ad altri enti pubblici, ovvero a persone giuridiche private
senza fini di lucro (art. 5 T.U. 490/1999.
Conseguentemente
l’operatore può ritenersi legittimato all’intervento, senza particolari
procedure amministrative, quando il bene, pur astrattamente compreso negli
elenchi sopra visti, gli sia affidato da un privato che interrogato sul punto,
dichiari che esso non è oggetto di alcun provvedimento di notifica da parte
dell’autorità competente e che il bene stesso gli appartiene direttamente.
Maggiore
prudenza deve invece essere riservata nel caso di beni appartenenti ad enti
pubblici o enti privati aventi (questi ultimi) personalità giuridica e privi di scopi di lucro, con particolare
riferimento in quest’ultimo caso ad Associazioni riconosciute ed a Fondazioni.
La
sola appartenenza del bene rientrante nelle elencazioni prima viste ad uno di
questi enti è ragione di immediata applicazione delle norme di tutela previste
dal T.U. 490/1999, a mente del disposto del suo
art. 10.
Particolare
cautela debbono avere tutti gli operatori che agiscono, a qualsiasi titolo, sui
beni immobili visivamente risalenti nel tempo: E’ opportuno in questo caso
assumere preliminari informazioni presso il proprietario circa l’esistenza di
un vincolo come bene culturale tutelato trascritto nei pubblici registri
immobiliari, e nei casi di dubbio, corroborato da consistenti elementi
indizianti (si pensi, ad esempio, al palazzo del 700 ricco di decorazioni per il
quale il proprietario neghi l’esistenza del vincolo) l’operatore è tenuto a
verificare l’eventuale iscrizioni del vincolo mediante diretta ispezione dei
pubblici registri immobiliari presso la competente conservatoria.
In
tutti i casi ove possa esistere una ragione di dubbio è opportuno documentare
per iscritto la dichiarazione del proprietario circa l’inesistenza di vincoli,
magari all’interno del contratto stipulato per l’esecuzione
dell’intervento richiesto dal proprietario.
(continua)