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Il restauratore e la
legge
dm Agosto 2000
Disciplinare di
produzione
Formazione dei
restauratori
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Restauro Ligneo: DISCIPLINARE di PRODUZIONE
C E N N I S T O R I C I
Comunemente l’attività di restaurare viene interpretata con la
funzione di un operatore che con diligente e paziente mestiere interviene su
manufatti di tradizione storica con tecniche e materiali analoghi alle opere
originali.
Il restauratore che per lungo tempo ha contribuito alla
conservazione di manufatti del patrimonio storico artistico culturale
ereditato dal passato, ha maturato la convinzione che il suo ruolo non può
restare una figura professionale dai contorni ambigui: uno strano personaggio
un po’ artista, storico, un po’ scienziato, a cui sono richieste attente
capacità e attitudini funzionali all’esecuzione di un’opera di restauro.
E’ parimenti evidente come il restauro, che in ogni modo implica una complessa
operazione eseguita su un manufatto storico, non possa prescindere dalla
conservazione dell’unicità del manufatto artistico, con una operazione di
recupero che mantenga l’integrità del valore documentario, storico, culturale
dell’oggetto.
Ove il rispetto dell’opera serve a guidare l’abilità e la correttezza nella
tecnica professionale, la bravura del restauratore si fa più evidente quando
con una pratica, attenta e sensibile, si ristabilisce l’unità potenziale del
manufatto (es. la patina del legno ritrae l’ossidazione e l’invecchiamento del
manufatto) senza compromettere o annullare alcuna traccia del passaggio del
tempo.
A questo proposito, il Disciplinare di Produzione per il
Settore Restauro Ligneo, con il quale si determinano nuovi orientamenti
volti a indirizzare correttamente l’opera professionale dell’artigiano
restauratore, non può fare a meno di acquisire quale principio ispiratore
dell’attività dell’artigiano, la conservazione dell’unicità del manufatto:
compiere un’operazione di restauro significa “conservare tutti gli elementi
aventi un carattere d’arte e di storico ricordo a qualunque tempo appartengano
senza che il desiderio di unicità stilistica e del ritorno alla primitiva
forma intervenga a esclusione di alcuni a deperimento di altri”.
L’intervento di restauro di un manufatto dovrà, pertanto, essere eseguito da
operatori di settore con capacità ed esperienza specifica, che dimostrino
attitudini, sensibilità e consapevolezza nell’applicazione delle tecniche e
nell’uso di materiali adottati.
L’artigiano restauratore a cui è affidata la responsabilità di
conservare e ristabilire il manufatto storico - artistico, dovrà pertanto
disporre di capacità e conoscenze necessarie a garantire il corretto approccio
con l’operazione del restauro e assicurare, con un adeguato piano di
conservazione preventivo, l’orientamento dell’intervento:
sia che si tratti di pulitura semplice, di disinfestazione, rimozione di
ridipinture, di fissaggio e consolidamento, di ricomposizione di parti o
frammenti, sostituzione o integrazione,conservazione dell’imprimitura o
formazione di una rinnovata finitura della materia lignea.
La determinazione della tecnica impiegata, che non sempre potrà avere risposta
scientifica, dovrà essere pertanto basata sulla cautela e l’esperimento delle
materie da usare nel restauro; la conoscenza e sperimentazione dei materiali
non potranno essere rese superflue da un riconoscimento generico e
occasionale, acquisito su basi empiriche e non scientifiche.
Il compito del restauratore sarà quello di interpretare un
manufatto storico, individuare
le aggiunte e le manomissioni subite, ripristinare con tecniche e materiali
opportuni e con mezzi compatibili e reversibili le condizioni strutturali, di
decoro - intarsio, scultura, tornitura, policromia - di finitura superficiale
e di protezione e mantenimento.
P R E M E S S A
La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce
nel quadro normativo - Titolo II Capo VI della L.R. 9 maggio 1997 n. 21 e
s.m.i. L.R. 31 agosto 1999 n. 24 - predisposto dalla Regione Piemonte per la
tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati
requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati
alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei
luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.
Secondo gli intendimenti della legge, la Regione Piemonte
intende perseguire i seguenti obiettivi:
-
tutela del requisiti di professionalità e di origine delle
produzioni dell'artigianato artistico e tipico;
-
qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il
profilo stilistico, tecnologico, del materiali e dei processi utilizzati;
-
valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato
interno che su quello internazionale;
-
divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche,
delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità
insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;
-
acquisizione di documentazioni concernenti le origini, lo
sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
-
sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese
tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o
artistiche locali;
-
favorire la partecipazione ad eventi e manifestazioni
collettive di carattere culturale e fieristico che potranno essere
organizzate;
-
creare le condizioni per la trasmissione del "saper fare” da
parte degli artigiani alle nuove generazioni attraverso una formazione
pratica.
Per conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa regionale
è fondamentale il riconoscimento delle Imprese Artigiane del Settore Legno che
esercitino lavorazioni artistiche e tipiche, mediante annotazione all'Albo
delle Imprese Artigiane da parte delle Commissioni Provinciali per
l'Artigianato competenti per territorio.
Strumento specifico è la predisposizione di un 'Disciplinare di Produzione'
che si propone di fornire regole, descrivere caratteri e comportamenti,
definire tecniche produttive adottate, materiali impiegati e quanto altro
occorre a individuare e specificare le lavorazioni in essere, per le
lavorazioni artistiche e tipiche.
Art. 1 Etica
L'impresa, qualunque siano le sue dimensioni, deve richiamarsi a principi di
etica professionale che pongono la consapevolezza dell'operare su beni unici e
irripetibili quale fondamento dell'attività lavorativa.
Art. 2 Competitività
Conformemente ai principi posti in primo piano dalla normativa unificata
europea sul piano della qualificazione dell'impresa, si considerano, quali
unici parametri di riconoscimento della competitività dell'impresa sul
mercato, l'etica aziendale e le specifiche competenze e capacità
professionali. Tra queste trova rilevante collocazione la capacità di
ordinamento delle diverse fasi dell'attività di restauro e conservazione,
secondo una logica di ottimizzazione delle risorse e delle
operazionispecialistiche svolte, anche al di fuori della competenza medesima
dell'azienda.
Restauro Ligneo
Art. 3 Caratteristiche
L'impresa deve saper riconoscere e collocare criticamente la propria attività
nel rispetto dei percorsi culturali che hanno prodotto le esperienze storiche
del restauro.
Devono essere considerati, quali caratteristiche peculiari dell'azienda che
opera nel settore:
il richiamo alla tradizione, inteso come capacità acquisita di
una cultura specifica, non solo materiale, appartenente ad un ambito
operativo;
l'aggiornamento professionale, ovvero la disponibilità a
recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle Istituzioni preposte o che
svolgono attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio
culturale;
il legame con le nuove generazioni, vale a dire la disponibilità
ad offrire reali opportunità di formazione e apprendimento.
Art. 4 Professionalità
L'impresa deve possedere la consapevolezza e la capacità di provare le proprie
attitudini e conoscenze, dimostrando di operare in base ad un corretto
approccio metodologico e di conoscere gli strumenti di analisi necessari ad
affrontare ciò che ogni azione di restauro richiede.
Art. 5 Uso dei Materia Materiali
L'utilizzazione dei materiali e dei prodotti specifici adottati nelle varie
fasi degli interventi di restauro e conservazione dei manufatti (pulitura,
ebanisteria, tarsia, intaglio, tornitura, doratura, laccatura, verniciatura)
deve essere:
- compatibile con le finalità e gli obiettivi della conservazione,
ossia garantire caratteri di reversibilità;
- supportata da un'esperienza di applicazione coerente alla
tradizione storica dell'uso dei materiali;
- corredata da un'attenta valutazione scientifica che ne attesti
le qualità e l'efficacia nel tempo (in particolare per quelli in uso odierno
innovativi).
Art. 6 Parametri di valutazione
Ai fini del riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico
e della conseguente annotazione all'Albo provinciale delle imprese artigiane
(ex art. 28 Legge Regionale n. 21 del 9/5/1997), i parametri di riconoscimento
delle capacità acquisite dall'impresa dovranno essere coerenti con gli assunti
teorici e di etica professionale fin qui espressi ed in particolare dovranno
valutare:
- la consapevolezza dell'impresa di operare su beni unici e
irrepetibili;
- la conoscenza degli aspetti teorici e pratici di approccio
metodologico al restauro;
- il possesso delle nozioni scientifiche e delle tecniche di
realizzazione di un'opera;
- la conoscenza della storia intesa sia come contestualità di
una cultura che come fatto materiale di vita.
Art. 7 Soggetti
La domanda per l'ottenimento del riconoscimento e dell'annotazione di cui
all'art. 6 può essere presentata in presenza dei seguenti requisiti:
-
1. iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della
L. 443/85, con almeno 5 anni di attività nel settore
-
2. per le aziende di nuova iscrizione all’Albo:
a) possesso di un periodo di apprendistato di almeno 5 anni
svolto presso un'impresa già operante e qualificata nell'ambito del restauro,
oppure
b) possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo
specifico o con corsi post-diploma di durata minima biennale, più due anni di
apprendistato svolto presso un'impresa di cui alla lett. a).
Art. 8 Domanda
La domanda per l'ottenimento del riconoscimento e dell'annotazione di cui
all'art. 6, presentata dai soggetti previsti dall'art. 7, dovrà essere
corredata da adeguata documentazione curricolare e da eventuale documentazione
fotografica di lavorazioni eseguite, da cui sia rilevabile la capacità ad
operare secondo i principi contenuti nell'art. 6.
Art. 9 Prove di ingresso
Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8, la verifica
dell'idoneità all'annotazione verrà accertata attraverso "prove d'ingresso"
disposte dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.)
Le "prove d'ingresso" consistono in:
1) compilazione di questionario disposto sulla base dei
principi contenuti nel presente disciplinare;
2) verifica presso l'azienda o le aziende facenti parte del consorzio;
3) esecuzione di "capo d'opera".
Resta ferma la facoltà discrezionale della C.P.A. di attivare
le "prove d'ingresso" di cui ai punti 2) e 3), in base alla valutazione dei
dati forniti dal questionario.
Art. 10 Cancellazione del riconoscimento
Per la cancellazione del riconoscimento valgono le norme delle L.R. 21/97,
art. 45, così come modificato dalla L.R. 24/99, che pertanto si ritengono
estese alle disposizionidettate dal presente disciplinare.
Art. 11 Ricorsi
I ricorsi dovranno essere presentati con le stesse modalità dei ricorsi su
iscrizioni e cancellazioni dall’Albo delle Imprese Artigiane, alla Commissione
Regionale per l’Artigianato che potrà avvalersi della consulenza della
Commissione Regionale per il Disciplinare di Produzione.
Art. 12 Denominazione
E’ attivato un sistema integrato di immagine e comunicazione che, partendo
dalla scelta di un nome identificativo che possa abbreviare il termine di
“Impresa artigiana del settore artistico e tipico con annotazione all’Albo
delle Imprese Artigiane”, definisca poi tutti gli elementi istituzionali
identificativi.
L’uso, lo sviluppo e la diffusione di tale sistema (da individuarsi in un
marchio registrato) saranno concessi alle imprese che potranno utilizzarlo:
- in ogni documento sociale;
- in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
- negli stand presso fiere ed esposizioni;
- come insegne dei propri laboratori.
La posa, la misura dei caratteri ed il colore dovranno corrispondere alle
indicazioni previste dal Manuale di Applicazione e, in caso di dubbio,
dovranno essere sottoposti all’approvazione della Regione per salvaguardare il
rispetto delle norme dell’immagine del marchio.
Il richiamo all “Artigianato Artistico” in mostre, esposizioni,
manifestazioni, potrà essere utilizzato solo se il 90% delle imprese
partecipanti risulteranno essere in possesso dell’annotazione all’Albo.
I concessionari utilizzatori della denominazione in oggetto e dei rispettivi
elementi identificativi, si impegnano a proteggere il marchio e la sua
immagine e a compiere ogni sforzo per propagandarlo.
In ogni caso, proprietario esclusivo del marchio sarà la Regione Piemonte.
Art. 13 Botteghe scuola
Ai fini della costituzione delle "Botteghe-scuola", le imprese saranno
riconosciute sulla base dei criteri previsti nel presente Disciplinare e di
quelli stabiliti dalla Regione Piemonte, sentito il parere della Commissione
Regionale per l'Artigianato (C.R.A.).
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