A fine gennaio 2003 la Camera ha approvato le modifiche al Codice della strada, frutto di quasi quattro anni di lavoro in Commissione Trasporti. L'8 marzo anche il Senato ha dato la sua approvazione definitiva.
Come si perdono i punti?
La legge delega prevede che, all'atto del rilascio della patente, vengano attribuiti 20 punti. Analogo punteggio verrà attribuito a tutte le patenti in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. I punteggi sono annotati presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente e il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, per ogni violazione delle norme (e a seconda della pericolosità) vengono tolti punti a scalare: 1, 4, 5, fino a 10 per i reati che prima comportavano la sospensione immediata della patente. Per i neo patentati, fino a 5 anni dalla data del rilascio, ogni violazione commessa comporterà una sottrazione raddoppiata di punti.
Come riavere i punti
Gli automobilisti potranno riavere il punteggio iniziale di 20 punti se, per un periodo di tre anni, non commetteranno infrazioni; oppure se seguiranno corsi di aggiornamento (che ridanno 6 punti) organizzati da soggetti pubblici o privati (autoscuole). Per conseguire la patente, inoltre, sarà indispensabile essersi esercitati, con gli istruttori della scuola-guida, anche in autostrada e sulle extraurbane, e anche di notte. La pratica in città, da sola, non è più sufficiente.
Di seguito la tabella così come prevista dal Decreto Legge 27 giugno 2003 (GU n. 149 del 30/06/2003)
TABELLA PUNTI PATENTE (All. art 126bis prima del Cons. dei Ministri del 19/06/03)
Art. 141
Comma 9, 1° periodo - Gare di velocità su animali o veicoli non a motore; "sfide" improvvisate tra conducenti che percorrono la stessa strada. 4 punti
Art. 141 Comma 9, 3° periodo - Gare di velocità con veicoli a motore decise di comune accordo tra i conducenti, ma senza un'organizzazione esterna (per esempio, con scommesse aperte al pubblico). 10 punti
Art. 143 Comma 13, con rif. al comma 5 - Circolazione al centro o a sinistra della carreggiata quando la corsia di destra è libera (strada a carreggiate separate) 4 punti
Art. 161 Comma 2 - Omettere di provvedere di adottare le cautele idonee a rendere sicura la circolazione a seguito di caduta di carichi sulla strada 4 punti
Art. 167 Comma 2°, 3°, 5° e 6° , lett. C - Sovraccarico non superiore a 3 tonnellate o al 30% della massa complessiva per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate 3 punti
Art. 167 Comma 6 - Sovraccarico superiore a 3 tonnellate o superiore al 30% della massa complessiva per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate 4 punti
Art. 169 Comma 7 - Trasporto di persone in sovrannumero o di cose in sovraccarico (se effettuati alla guida di veicoli leggeri diversi dalle autovetture es. autubus, tram, pullman etc.) 3 punti
Art. 169 Comma 8 - Trasporto a pagamento in sovrannumero o in sovraccarico su veicoli classificati a uso proprio o abusivamente adibiti a taxi o a noleggio 4 punti
Art. 171 Comma 2 - Guida di veicoli a motore a due ruote senza indossare il casco, con casco irregolare o non allacciato ed il trasporto di un passeggero in tali condizioni 3 punti
Art. 174 Comma 5 - Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti dell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus 2 punti
Art. 175 Comma 16 - Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali)
Rientrano in questa ipotesi: lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio>
esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc. 2 punti
Art. 175 Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) - Trainare veicoli, non rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade 2 punti
Art. 176 Comma 21 - Violare le prescrizioni per la circolazione autostradale, come: non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento;
uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione
cambiare corsia di marcia sulle autostrade o sulle superstrade senza la preventiva segnalazione
omettere di portarsi a sinistra in caso di arresto del traffico in galleria o su tratti ove manchi la corsia di emergenza
impegnare la corsia di emergenza per l’uscita prima di 500 mt. dal casello in condizioni di ingorgo di traffico
arrestarsi sulle corsie di scorrimento senza giustificato motivo; oppure una volta fermatosi per emergenza, omettere di portarsi sulle apposite corsie o sulle relative piazzole
sostare sulle corsie di emergenza oltre il tempo necessario a superare la situazione che l’ha determinata ovvero superare le tre ore di permanenza sulla corsia di emergenza
lasciare in sosta di notte il veicolo sulle autostrade o sulle superstrade senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza
lasciare in sosta il veicolo sulle corsie di scorrimento delle autostrade e delle strade extraurbane principali senza collocare ad almeno 100 metri il segnale di pericolo omettere di impegnare per la marcia in autostrada con tre corsie per ogni senso di marcia, per i veicoli lunghi più di 7 metri e di peso superiore a 5 t. la corsia più libera a dx
procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade
non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio
non osservare tutte le cautele previste per i conducenti dei veicoli di servizio; ovvero non tenere in funzione durante tali manovre il dispositivo luminoso lampeggiante 2 punti
Art. 176 Comma 20, con rif. al comma 1, lettera c) e d) - In Autostrada o sulle strade Extraurbane: circolazione sulla corsia di emergenza oppure su quelle di accelerazione e decelerazione (pur non provenendo da una rampa o non essendovi diretti) 10 punti
Art. 189 Comma 9 - Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, che sono: le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione. Gli agenti in servizio di Polizia Stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 2 punti