MASSIME DI SENTENZE DEL FORO DI CATANIA
Pensione d'invalidità (artt. 10 L.636/39- 68 L.153/69 – 8 L.463/83)

Il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito di lavoro da parte del cieco non comporta la perdita della pensione.
In altri termini non rileva, ai fini della perdita della pensione già concessa, l'eventuale reddito successivamente acquisito dal cieco, posto che la ratio della specifica disciplina normativa va appunto ravvisata nello scopo di non distogliere l'invalido dall'apprendimento e dall'eserciziodi un'attività lavorativa.

(Tribunale di Catania, Sezione lavoro, sentenza 21 Maggio 2009 n. 2325/09, Giudice del lavoro Dott.ssa M. Castorina)

CIVILE

Responsabilità extracontrattuale - risarcimento danni. (artt. 2043 e 2059 C.C.)

Circa i danni non patrimoniali, recentemente le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n.26972/08, hanno ridefinito il concetto di danno non patrimoniale e i casi di risarcibilità dello stesso; in particolare il danno non patrimoniale l'art.2059 C.C. Si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Quindi il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art.2043 C.C..
(Tribunale di Catania, Sezione III civile, sentenza 25 marzo 2009 n.1718/09, Giudice unico Dott.ssa G. Longo)

CIVILE

Ricorso ex art. 709 ter c.p.c.. (artt. 709 Ter e ss. c.p.c.)
Nel ricorso ex art.709 ter c.p.c. occorre provare il danno (prova dalla quale si potrebbe in astratto prescindere ove si acceda alla tesi secondo cui la norma avrebbe introdotto nel nostro ordinamento la figura del c.d. Danno punitivo) e la condotta lesiva, ossia l'inadempimento da parte del coniuge rispetto agli obblighi di mantenimento previsti in sentenza (prova che potrebbe essere offerta in via presuntiva con la produzione di atti di precetto).

(Tribunale di Catania, Sezione I civile, sentenza 06 Marzo 2009 n. 959/09, Giudice rel. Dott. M. Escher Pres. Dott. E. Morgia)


Separazione giudiziale – addebito – risarcimento danni. (artt. 151 e ss. C.C. e art. 2043 C.C.)
L'addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale e la risarcibilità dei danni ulteriori lamentati da uno dei coniugi è configurabile soltanto se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dall'art. 2043 C.C..
(Tribunale di Catania, Sezione I civile, sentenza 18 luglio 2008 n.3479/08, Giudice est. Dott.ssa C. Pappalardo Pres. Dott. A. Maiorana)



PENALE

Detenzione stupefacenti – configurabilità ipotesi di lieve entità. (Art. 73 D.P.R. 309/90)
La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri.

(Tribunale di Catania Sez. G.I.P. Sentenza del 24.06.2008 n.620/08 Dott. L. Barone).

Ipotesi ex art. 334 C.P. - configurabilità
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 334 c.p., oltre alla condotta che si è concretizzata, è richiesto l'elemento soggettivo del dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di sottrarre la res sottoposta a sequestro e affidata alla sua custodia.
Per costante applicazione giurisprudenziale, si ritiene che il dolo non si esaurisca nella semplice coscienza e volontà del fatto, ma occorre anche la volontà di eludere il vincolo del sequestro.
(Tribunale di Catania Sez. III penale Sentenza del 17.03.2009 n.318/09 G.M. Dott.ssa B. Rapisarda).






Trasferimento militare-difetto di motivazione-provvedimento motivato
(Legge 241/90 artt.2 e 3)
Non vi è difetto di motivazione quando la specificazione, contenuta nelle varie note, secondo la quale il reimpiego è dovuto ad una esuberanza di organico nel grado è idonea, seppur sintetica, a far comprendere le ragioni che rendono necessario il trasferimento.
-T.A.R. Sicilia Sez. di Catania Sezione III, Sentenza 08.03.2005 n.464/05 Pres. Vitellio; Rel. Trebastoni; Cons. Puliatti-
Legge 104/92-Trasferimento militare- esigenze amministrazione- prevalenza
(Legge 104/92 art.33 e 53/2000 art. 20)
Le situazioni che avevano consentito ad un soggetto di essere trasferito in precedenza, non possono essere ritenute per sempre prevalenti su eventuali esigenze prioritarie dell’amministrazione che, a causa di esuberanza di personale nel grado ricoperto dal ricorrente, sia costretta ad operare trasferimento di personale.
-T.A.R. Sicilia Sez. di Catania Sezione III, Sentenza 08.03.2005 n.464/05 Pres. Vitellio; Rel. Trebastoni; Cons. Puliatti-
Banche - Spese di spedizione estratto conto a carico dell’utente – estendibilità della normativa dell’imposta sul valore aggiunto alla disciplina del contratto bancario
(D.P.R. 633/72 art.21, art.1341 CC)
La deduzione secondo la quale alla disciplina del contratto bancario è applicabile la normativa sulla istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 633/72, non è corretta.
Tale normativa non è estendibile, neppure analogicamente, in assenza di lacuna legislativa, a quella dei contratti bancari ed in particolare ai contratti predisposti da uno solo dei contraenti, che trova puntuale disciplina nell’art.1341 CC.
-Giudice di Pace di Catania Sentenza 25.10.2004 n.3466/04 Avv. Rosa Anna Tremoglie-
Banche - Spese di spedizione estratto conto a carico dell’utente – Clausole vessatorie-tassatività-
(D.P.R. 633/72 art.21, art.1341 CC)
L’invio dell’estratto conto è un servizio che l’istituto di credito rende al cliente dietro pagamento di un compenso, che non può definirsi “tassa”;
Diverso è il caso della emissione della fattura sugli acquisti dei beni, disciplinata dalla normativa ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Si tratta di due fattispecie ben differenti, disciplinate da specifiche normative non assimilabili, né confondibili fra loro.
La clausola contrattuale che impone al cliente il pagamento delle spese di spedizione dell’estratto conto non può annoverarsi tra le clausole di cui all’art.1341 II comma CC, in quanto l’elencazione delle clausole vessatorie è tassativa.
-Giudice di Pace di Catania Sentenza 25.10.2004 n.3466/04 Avv. Rosa Anna Tremoglie-
Ripetizione indebito - spese spedizione fatture – improcedibilità
(D.P.R. 633/72 art.21, Delibera Authority per le garanzie nelle comunicazioni n.182/02 art.3 comma I, L.249/97 art.1 comma XI)
La Delibera promanante dal Garante de qua si pone come attuativa dell’art.1 comma XI della Legge n.249/97 che prescrive l’obbligo di esperire il tentativo di bonario componimento della vertenza.
Le eccezioni circa il mancato proponimento del tentativo di bonario componimento in ragione della mancata istituzione del CORECOM nella Regione Sicilia non è fondata, in quanto è possibile esperire il tentativo de qua presso le Camere di conciliazione presenti presso le C.C.I.A.A. provinciali
-Giudice di Pace di Catania Sentenza 10.02.2005 n.470/05 Avv. Riccardo Mangani-
Comodato – Fornitura GPL – inadempimento contrattuale – clausola penale - risoluzione per colpa del debitore - costituzione in mora - interessi
(artt.1219-1382 CC)
Nell’ambito di un negozio di comodato e fornitura, non è necessaria la costituzione in mora in presenza di una clausola penale; l’obbligazione di pagare la penale sorge automaticamente per effetto del concreto verificarsi dell’inadempimento.
E’ fondata la domanda di riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta quale penale posto che la penale costituisce la liquidazione convenzionale del danno.
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale, decorrono gli interessi dal giorno della domanda.
-Giudice di Pace di Catania Sentenza 26.10.2004 n.3127/04 Avv. Andrea Anastasi--
Indennità di accompagnamento – cieco civile – equiparazione a ciechi di guerra
(Art. 1 Legge 11.02.1980 n.18, art.1 Legge 26.07.1984 n.392, Legge 06.10.1986 n. 656)
La domanda di equiparazione dell’indennità di accompagnamento percepita da un soggetto quale cieco civile assoluto a quella spettante ai ciechi di guerra o, in subordine, ai grandi invalidi di guerra, non può essere accolta in quanto, con l’entrata in vigore della Legge 06.10.1986 n.656, agli invalidi civili totalmente inabili, mentre continuano ad estendersi automaticamente, in forza dell’art.2 della Legge 392/84, le nuove misure dell’indennità di accompagnamento stabilite per gli invalidi di guerra dall’art.3, comma II, Legge 656/86, non è così, in quanto espressamente negate a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, le nuove modalità di adeguamento previste per quest’ultimi.
-Tribunale di Catania Sez. Lavoro, Sentenza 14.04.2004 n.1091/04 G.U. Dott.ssa Antonella Vittoria Balsamo-
Indennità di accompagnamento – cieco civile – equiparazione a ciechi di guerra
(Art. 1 Legge 11.02.1980 n.18, art.1 Legge 26.07.1984 n.392, Legge 06.10.1986 n. 656)
La domanda di equiparazione dell’indennità di accompagnamento percepita da un soggetto quale cieco civile assoluto a quella spettante ai ciechi di guerra o, in subordine, ai grandi invalidi di guerra, non può essere accolta in quanto, con l’entrata in vigore della Legge 06.10.1986 n.656, agli invalidi civili totalmente inabili, mentre continuano ad estendersi automaticamente, in forza dell’art.2 della Legge 392/84, le nuove misure dell’indennità di accompagnamento stabilite per gli invalidi di guerra dall’art.3, comma II, Legge 656/86, non è così, in quanto espressamente negate a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le nuove modalità di adeguamento previste per quest’ultimi, con la conseguenza che, per gli inabili civili totali, l’adeguamento resta computato secondo la normativa per gli stessi ancora vigente.
-Tribunale di Catania Sez. Lavoro, Sentenza 14.04.2004 n.1091/04 G.U. Dott.ssa Antonella Vittoria Balsamo-
Indennità di accompagnamento – cieco civile – equiparazione a ciechi di guerra
(Art. 1 Legge 11.02.1980 n.18, art.1 Legge 26.07.1984 n.392, Legge 06.10.1986 n. 656, Legge 21.11.1988 n.508)
la domanda di equiparazione dell’indennità di accompagnamento percepita da un soggetto quale cieco civile assoluto a quella spettante ai ciechi di guerra o, in subordine, ai grandi invalidi di guerra, non può essere accolta.
L’adeguamento dell’indennità di accompagnamento per tale categoria, deve essere calcolato, per gli anni successivi al 1988, con riferimento all’indennità di accompagnamento percepita al 01.01.1986, ai sensi dell’art. 3 Comma II della legge n.656/86, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lett. A) bis, allegata alla legge stessa, e non quindi automaticamente e con le stesse modalità operative previste per questi ultimi.
-Tribunale di Catania Sez. Lavoro, Sentenza 14.04.2004 n.1091/04 G.U. Dott.ssa Antonella Vittoria Balsamo-
Indennità di accompagnamento – cieco civile – equiparazione a ciechi di guerra
(Art. 1 Legge 11.02.1980 n.18, art. 6 del D.P.R. n.834/81, art.1 Legge 26.07.1984 n.392, Legge 06.10.1986 n. 656, Legge 21.11.1988 n.508)
Considerato che l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili a quella prevista per i grandi invalidi di guerra riguarda esclusivamente le misure dell’indennità e le modalità di adeguamento automatico, va rigettata la domanda con la quale viene richiesto il diritto al percepimento dell’assegno integrativo sostitutivo dei due accompagnatori ex art. 6 del D.P.R. n.834/81.
Sulla questione della differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra, che porterebbe ad un giudizio di ingiustificata disparità di trattamento, si è pronunciata la Corte Costituzionale (Ordinanza n.487/1988) escludendo alcuna disparità ingiustificata giacchè la differenziazione è da ravvisare nell’obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante scaturente per gli invalidi di guerra da eventi bellici che comportano anche un elemento risarcitorio estraneo alla invalidità civile.
-Tribunale di Catania Sez. Lavoro, Sentenza 14.04.2004 n.1091/04 G.U. Dott.ssa Antonella Vittoria Balsamo-
Indennità di accompagnamento – cieco civile – equiparazione a ciechi di guerra
(D.P.R. 23.12.1978 n.915, Art.1 Legge 22.12.1979 n.682, artt. 1 e 6 del D.P.R. 30.12.1981 n.834, Legge 04.05.1983 n.165, Legge 06.10.1986 n. 656)
Pur avendo la Legge n.682/79 statuito che l’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti fosse equiparata, dallo 01.01.1982, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tab. E lett. A bis n.1 del D.P.R. 23.12.1978 n.915 e l’art. 1 della Legge n.165/83 ha precisato come l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comportava l’estensione della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico previsto dagli artt. 1 e 6 del D.P.R. 30.12.1981 n.834 e con l’art. 2 che la misura dell’indennità di accompagnamento e le modalità di adeguamento automatico dell’indennità stessa per i ciechi civili assoluti sono aggiornate alla stregua delle modifiche che intervengono per i corrispettivi benefici goduti dai grandi invalidi di guerra, la Legge 06.10.1986 n. 656 ha precisato che l’adeguamento automatico non avrebbe avuto applicazione in favore di categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.
Il cieco civile assoluto è categoria diversa dal cieco assoluto di guerra sicchè non può applicarsi ad essi l’adeguamento automatico di cui all’art. 1 comma I della Legge 656/86.
-Tribunale di Catania Sez. Lavoro, Sentenza 08.03.2002 n.629/02 G.U. Dott. Bartolo Corrao-
Indennità di accompagnamento – cieco civile – equiparazione a ciechi di guerra
(D.P.R. 23.12.1978 n.915, Art.1 Legge 22.12.1979 n.682, artt. 1 e 6 del D.P.R. 30.12.1981 n.834, Legge 04.05.1983 n.165, Legge 06.10.1986 n. 656, Legge 10.10.1989 n.342)
Il cieco civile assoluto è categoria diversa dal cieco assoluto di guerra sicché non può avere riconosciuto, in aggiunta all’indennità di accompagnamento, l’assegno integrativo alternativo ai due accompagnatori militari, previsto per i ciechi assoluti di guerra e per i grandi invalidi di guerra.
Al cieco civile assoluto può essere riconosciuto il solo diritto attribuitogli dalla Legge 429/91, ossia il diritto ad una indennità di accompagnamento avente un importo uguale all’indennità di assistenza e accompagnamento disciplinato dall’art.3 comma II lett.A della Legge 06.10.1986 n.656 spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ed il diritto all’applicazione dei meccanismi di adeguamento automatico previsti dall’art.1 Legge 656/86, come sostituito dall’art.1 Legge 10.10.1989 n.342, per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.
-Tribunale di Catania Sez. Lavoro, Sentenza 08.03.2002 n.629/02 G.U. Dott. Bartolo Corrao-
GIUSTIZIA PENALE

Associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente – traffico illecito – sussistenza
(artt.73, 74 e 80 D.P.R. 309/90)

L’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non necessita di un’organizzazione particolarmente articolata, ma è sufficiente una struttura organizzativa, ancorché rudimentale, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, all’interno della quale i singoli partecipi si siano consapevolmente e stabilmente aggregati, al fine di compiere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, non ritenendosi necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di specifiche cariche, neppure rilevando che alcuno dei membri del sodalizio rivesta contemporaneamente il ruolo di venditore al minuto e acquirente per uso personale della sostanza, purchè consapevole di fornire un contributo alla realizzazione del fine comune.
( Tribunale di Catania, Sezione III Collegio, Est. Bacianini, Sentenza 07 maggio 2007 n.1270/07)


Associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente – traffico illecito – sussistenza
( artt.73, 74 e 80 D.P.R. 309/90)

Ai fini della sussistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è sufficiente, sul piano soggettivo, che tutti gli associati siano portati ad operare, anche in assenza di un accordo, sulla consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e che insieme contribuiscano ad attuare il programma di attività criminale.
Infine è necessario che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire la sua capacità di operare validamente, concretizzandosi in tal modo l’elemento del pericolo per l’ordine pubblico.
( Tribunale di Catania, Sezione III Collegio, Est. Bacianini, Sentenza 07 maggio 2007 n.1270/07)


Abusi sessuali continuati – minorenni – maltrattamenti – dichiarazioni parte offesa
(Artt. 609 bis, ter e quater c.p.- artt.194 e 196 c.p.p.)

Le dichiarazioni della parte offesa, anche se costituita parte civile, hanno la valenza di vera e propria testimonianza, il cui valore è quello di fonte e mezzo di prova, come tale di per sé già da sola sufficiente - subordinatamente soltanto alla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni e cioè della credibilità oggettiva di esse e della credibilità soggettiva di chi le ha rese, senza necessità di riscontri esterni - a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato raggiunto da tale mezzo di prova.
( Tribunale di Catania, Sezione II Collegio, Est. De Masellis,, Sentenza 22 febbraio 2007 n.543/07)

Abusi sessuali continuati – minorenni – maltrattamenti – dichiarazioni parte offesa
(Artt. 609 bis, ter e quater c.p . artt.194 e 196 c.p.p.)

Quanto più la persona offesa rappresenti un importante teste di accusa, tanto più l’attendibilità della stessa e delle sue dichiarazioni va vagliata con particolare rigore, in relazione alla costanza ed alla coerenza del racconto, alla genesi delle dichiarazioni, ad eventuali motivi di rancore nei confronti dell’imputato ed a quant’altro utile a saggiarne la credibilità soggettiva ed oggettiva.
( Tribunale di Catania, Sezione II Collegio, Est. De Masellis,, Sentenza 22 febbraio 2007 n.543/07)

Abusi sessuali continuati – minorenni – maltrattamenti – atti sessuali
(Artt. 609 bis, ter e quater c.p.)

Sotto il profilo oggettivo, nella nozione di atti sessuali si devono includere gli atti che involgono la sfera genitale e quelli che riguardano zone del corpo note come erogene.
Tali zone sono quelle note come stimolanti l’istinto sessuale, sicchè detti atti, quando commessi su persona non consenziente o infraquattordicenne, ledono il bene protetto, cioè la libertà sessuale del soggetto passivo.
( Tribunale di Catania, Sezione II Collegio, Est. De Masellis,, Sentenza 22 febbraio 2007 n.543/07)

Abusi sessuali continuati – minorenni – maltrattamenti – atti sessuali
(Artt. 609 bis, ter e quater)

L’elemento materiale di cui all’art.609 bis c.p. consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nell’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiti senza accertarsi del consenso della persona destinataria o, comunque, prevenendone la manifestazione di dissenso.
( Tribunale di Catania, Sezione II Collegio, Est. De Masellis,, Sentenza 22 febbraio 2007 n.543/07)

CALUNNIA

Calunnia in danno di pubblici ufficiali – configurazione. (Cp, articoli 368 e 61 n.2 e 10)
Imputare condotte lesive compiute da personale appartenente alla Polizia di Stato appare comportamento idoneo a configurare, a carico dei predetti, fatti costituenti reato ed astrattamente idonei, secondo un giudizio ex ante, a provocare l’intervento dell’autorità giudiziaria.
(Tribunale di Catania Sez. II penale – Dott.ssa D. Bonifacio, sentenza 25 Febbraio 2008 n. 549/08)


Calunnia in danno di pubblici ufficiali – configurazione. (Cp, articoli 368 e 61 n.2 e 10)
Presentare una denuncia direttamente all’autorità giudiziaria con l’evidente fine di far perseguire penalmente i soggetti accusati, e, pertanto, tale atto, confermato nel verbale di sommarie informazioni testimoniali dallo stesso reso nella fase di indagini, devono ritenersi idonei a dare inizio ad un procedimento penale.
L’individuazione dell’elemento soggettivo, la consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza del calunniato, non può che evidenziarsi dalle concrete circostanze e dalle modalità della condotta dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto.
(Tribunale di Catania Sez. II penale – Dott.ssa D. Bonifacio, sentenza 25 Febbraio 2008 n. 549/08)


DROGA

Associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti – detenzione – trasporto - configurazione. (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 art. 7 L.203/91)
L’associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente non necessita di un’organizzazione particolarmente articolata, ma è sufficiente una struttura organizzativa, ancorché rudimentale, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, all’interno della quale i singoli partecipi si siano consapevolmente e stabilmente aggregati al fine di compiere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, non ritenendosi necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di specifiche cariche e neppure rilevando che alcuno dei membri del sodalizio rivesta contemporaneamente il ruolo di venditore al minuto e acquirente per uso personale della sostanza, purchè consapevole di fornire un contributo alla realizzazione del fine comune.
(Tribunale di Catania Sez. III penale Collegio – Est. Dott.ssa A. Bacianini, sentenza 07 Maggio 2007 n. 1270/07)


Tentativo – detenzione – trasporto - configurazione. (artt. 73 D.P.R. 309/90)
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art.73 D.P.R. 309/90 ed ai fini della consumazione dello stesso non è indispensabile che vi sia stata la “traditio” della sostanza stupefacente.
Dai contenuti delle intercettazioni e dai dati oggettivi (modalità e quantità del sequestro di droga, modalità e quantità di sequestro di denaro, dichiarazioni dei testi, attività degli inquirenti) è possibile riscontrare tutta una serie di indici assolutamente inconfutabili che denotano una avvenuta conclusione di un accordo per lo scambio droga-denaro.
Non siamo in presenza di mere trattative ma di un accordo già raggiunto quando vi è l’avvenuta individuazione della tempistica e delle modalità di incontro col corriere, la preventiva indicazione dei tempi e delle modalità di consegna della droga, l’individuazione di chi ricopre il ruolo di “regista“.
(Corte d’Appello di Catania Sez. II penale – Pres. Dott. A. Licciardello, sentenza 28 Febbraio 2008 n. 564/D/08)


Detenzione – trasporto – aggravante dell’ingente quantitativo - configurazione. (artt. 73 e 80 D.P.R. 309/90)
Ai fini della configurazione dell’aggravante dell’ingente quantitativo di cui all’art.80 D.P.R. 309/90 non è indispensabile l’avvenuta o meno saturazione del mercato (sia perché si tratta di dato indimostrabile, sia perchè trattasi di valutazione soggettiva, il cui sistema di riferimento temporale appare assai incerto e quindi non di un dato oggettivo, pur se ricavabile dall’insieme di indici) ed ai fini della consumazione dello stesso non è indispensabile che vi sia stata la “traditio” della sostanza stupefacente.
Per individuare la sussistenza dell’aggravante occorre quindi effettuare una valutazione fondata, da una parte, sull’oggettiva consistenza ponderale della droga e della natura di questa anche in relazione al suo principio attivo, e, dall’altra, sulla soggettiva possibilità, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, di invasione di una vasta area di utenza con la conseguente compromissione degli aspetti riferiti alla necessaria tutela della salute pubblica e dell’ordine pubblico.
(Corte d’Appello di Catania Sez. II penale – Pres. Dott. A. Licciardello, sentenza 28 Febbraio 2008 n. 564/D/08)

CIVILE - FAMIGLIA

Separazione giudiziale – assegno di mantenimento – mancato riconoscimento. (Cc, articoli 156 e ss)
La parte appellante, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento in riforma della sentenza di I grado impugnata, deve dimostrare l’ammontare del reddito percepito da parte resistente.
Non basta affermare che il resistente svolge un’attività, occorre dimostrare, oltre al reddito percepito, anche le circostanze attinenti il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
• (Corte d’appello di Catania, Sezione della persona e della famiglia, sentenza 20 marzo 2008 n. 514, Giudice est. Dott.ssa M.R. Acagnino Pres. Dott.ssa M.C. Spanto)


Filiazione naturale – obblighi di mantenimento. (Cc, articoli 147 e 148)
Il riconoscimento del figlio naturale comporta l’assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l’obbligo di mantenimento che incombe su entrambi i genitori, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione.
La determinazione quantitativa della somma dovuta da ciascun genitore va calcolata con riferimento alle sostanze e capacità lavorative di ognuno di essi tenendo presente che, ai fini di una corretta determinazione del concorso, il parametro di riferimento è costituito dalle rispettive sostanze e dalla capacità di lavoro con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche dalle accertate potenzialità reddituali.
• (Tribunale di Catania, Sezione prima, sentenza 12 febbraio 2008 n. 866 – Giudice Unico Dott. F. Distefano)


LAVORO

Assegno d’invalidità – pensione d’inabilità – indennità di accompagnamento – ammissibilità appello. (Legge 18/80)
Ci troviamo di fronte ad un’ipotesi di inammissibilità dell’appello proposto con generici motivi avverso la decisione del giudice di primo grado, laddove occorre indicare le ragioni concrete per cui si richiede il riesame con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, contrapponendo alle argomentazioni ivi svolte quelle dell’appellante, finalizzate ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime.
• (Corte d’Appello di Catania Sez. lavoro Sentenza del 29.01.2008 n.103 Pres. Dott. S. Pagano Est. Dott.ssa L. Renda).
{TESTO}
TITOLO
GIUSTIZIA PENALE

Associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente – traffico illecito – sussistenza
(artt.73, 74 e 80 D.P.R. 309/90)

L’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non necessita di un’organizzazione particolarmente articolata, ma è sufficiente una struttura organizzativa, ancorché rudimentale, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, all’interno della quale i singoli partecipi si siano consapevolmente e stabilmente aggregati, al fine di compiere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, non ritenendosi necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di specifiche cariche, neppure rilevando che alcuno dei membri del sodalizio rivesta contemporaneamente il ruolo di venditore al minuto e acquirente per uso personale della sostanza, purchè consapevole di fornire un contributo alla realizzazione del fine comune.
( Tribunale di Catania, Sezione III Collegio, Est. Bacianini, Sentenza 07 maggio 2007 n.1270/07)


Associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente – traffico illecito – sussistenza
( artt.73, 74 e 80 D.P.R. 309/90)

Ai fini della sussistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è sufficiente, sul piano soggettivo, che tutti gli associati siano portati ad operare, anche in assenza di un accordo, sulla consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e che insieme contribuiscano ad attuare il programma di attività criminale.
Infine è necessario che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire la sua capacità di operare validamente, concretizzandosi in tal modo l’elemento del pericolo per l’ordine pubblico.
( Tribunale di Catania, Sezione III Collegio, Est. Bacianini, Sentenza 07 maggio 2007 n.1270/07)


Abusi sessuali continuati – minorenni – maltrattamenti – dichiarazioni parte offesa
(Artt. 609 bis, ter e quater c.p.- artt.194 e 196 c.p.p.)

Le dichiarazioni della parte offesa, anche se costituita parte civile, hanno la valenza di vera e propria testimonianza, il cui valore è quello di fonte e mezzo di prova, come tale di per sé già da sola sufficiente - subordinatamente soltanto alla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni e cioè della credibilità oggettiva di esse e della credibilità soggettiva di chi le ha rese, senza necessità di riscontri esterni - a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato raggiunto da tale mezzo di prova.
( Tribunale di Catania, Sezione II Collegio, Est. De Masellis,, Sentenza 22 febbraio 2007 n.543/07)

Abusi sessuali continuati – minorenni – maltrattamenti – dichiarazioni parte offesa
(Artt. 609 bis, ter e quater c.p . artt.194 e 196 c.p.p.)

Quanto più la persona offesa rappresenti un importante teste di accusa, tanto più l’attendibilità della stessa e delle sue dichiarazioni va vagliata con particolare rigore, in relazione alla costanza ed alla coerenza del racconto, alla genesi delle dichiarazioni, ad eventuali motivi di rancore nei confronti dell’imputato ed a quant’altro utile a saggiarne la credibilità soggettiva ed oggettiva.
( Tribunale di Catania, Sezione II Collegio, Est. De Masellis,, Sentenza 22 febbraio 2007 n.543/07)

Abusi sessuali continuati – minorenni – maltrattamenti – atti sessuali
(Artt. 609 bis, ter e quater c.p.)

Sotto il profilo oggettivo, nella nozione di atti sessuali si devono includere gli atti che involgono la sfera genitale e quelli che riguardano zone del corpo note come erogene.
Tali zone sono quelle note come stimolanti l’istinto sessuale, sicchè detti atti, quando commessi su persona non consenziente o infraquattordicenne, ledono il bene protetto, cioè la libertà sessuale del soggetto passivo.
( Tribunale di Catania, Sezione II Collegio, Est. De Masellis,, Sentenza 22 febbraio 2007 n.543/07)

Abusi sessuali continuati – minorenni – maltrattamenti – atti sessuali
(Artt. 609 bis, ter e quater)

L’elemento materiale di cui all’art.609 bis c.p. consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nell’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiti senza accertarsi del consenso della persona destinataria o, comunque, prevenendone la manifestazione di dissenso.
( Tribunale di Catania, Sezione II Collegio, Est. De Masellis,, Sentenza 22 febbraio 2007 n.543/07)
CIVILE - COMMERCIALE

Piano finanziario 4You – legittimità. (artt. 21 e ss. T.U.F. 26 e ss Reg. Consob n.11522/98)
Le operazioni negoziali poste in essere dalle parti consistono nell'erogazione di un finanziamento a lungo termine (25 anni) dalla banca al cliente finalizzato all'acquisto immediato di strumenti finanziari.
Il T.U.F., all'art.1 comma VI lett. C, contempla espressamente tra i “servizi accessori”, categoria alla quale è possibile ricondurre il piano finanziario 4You, la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.
Pertanto risulta infondata l'eccezione di nullità delle operazioni intercorse per violazione degli art. 21 e ss del T.U.F. Nonché degli arttt. 26 e ss del Reg. Consob n.11522/98.
(Tribunale di Catania, Sezione IV civile, sentenza 18 novembre 2008 n. 5019/08, Giudice est. Dott. N. La Mantia Pres. Dott. A. Cardaci)


Piano finanziario 4You – legittimità. (artt. 21 e ss. T.U.F. 26 e ss Reg. Consob n.11522/98)
Il piano finanziario 4You è da considerarsi legittimo ed intellegibile nelle sue componenti essenziali senza che, a fronte delle sottoscrizioni debitamente apposte dall'attore, possa assumere rilievo l'affermazione in base alla quale le dette sottoscrizioni sarebbero state apposte senza avere provveduto ad esaminare i testi contrattuali, nella convinzione che si trattasse di piano di accumulo.
(Tribunale di Catania, Sezione IV civile, sentenza 18 novembre 2008 n. 5019/08, Giudice est. Dott. N. La Mantia Pres. Dott. A. Cardaci)



LAVORO

Opposizione a cartella esattoriale – contributi artigiani. (Art. 2 Legge 335/95 e art. 2 comma 26 Legge 335/95)
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale viene promossa l'impugnazione avverso il ruolo, cioè avverso un atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito.
Ne deriva che l'ente previdenziale opposto è gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria mentre incombe sull'opponente ingiunto la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.

(Tribunale di Catania Sez. lavoro Sentenza del 27.11.2008 n.3200/08 G.L. Dott.ssa V. Di Stefano).

Opposizione a cartella esattoriale – iscrizione d'ufficio gestione commercianti. (Art. 2 Legge 335/95 e art. 2 comma 26 Legge 335/95)
Quando un soggetto non ha mai partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza risulta carente un presupposto fondamentale ai fini dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.
La mera qualità di amministratore della società se può rappresentare un indizio non costituisce certo prova della prestazione dell'attività lavorativa come socio con carattere di abitualità e prevalenza per la società.
Per l'attività di lavoro autonomo, quale amministratore della società, la ricorrente dovrebbe essere iscritta alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. 335/95.

(Tribunale di Catania Sez. lavoro Sentenza del 27.11.2008 n.3200/08 G.L. Dott.ssa V. Di Stefano).

LAVORO

Indennità di accompagnamento-ricorso d'urgenza (artt. 3 L.104/92- 68 L.295/90 – L.326/03)

Circa il requisito del periculum in mora, la mancata corresponsione dell'indennità di accompagnamento, in attesa della definizione dell'iter amministrativo per la revisione, appare certamente idonea a ledere i diritti non patrimoniali della parte istante, di per sé insuscettibili di riparazione economica, qual'è sostanzialemnte il diritto ad una vita libera e dignitosa.

(Tribunale di Catania, Sezione lavoro, Ordinanza 10 Marzo 2010, Giudice del lavoro Dott.ssa C. Cottini)

PENALE

Omicidio colposo - responsabilità. (art. 589 C.P.)

Circa l'attribuibilità della colpa nel reato di omicidio colposo, l'imputato, una volta acquisita l'esistenza del pericolo ed elaborata una regola di condotta per scongiurare il pericolo, doveva ricercare poi una soluzione che fosse idonea al raggiungimento dello scopo; se ciò non era possibile, si poteva arrivare alla rinuncia stessa all'attività da intraprendere.
(Tribunale di Catania, Sezione II penale, sentenza 27 marzo 2008 n.919/08, Giudice monocratico Dott. F. Lentano)

Omicidio colposo – responsabilità omissiva e commissiva. (art. 589 C.P.)

La responsabilità omissiva e commissiva spesso non sono così diverse; in astratto la distinzione tra causalità commissiva e causalità omissiva è del tutto chiara: nella prima viene violato un divieto; nella seconda è un comando ad essere violato. In concreto la distinzione è tutt'altro che chiara e infatti viene frequentemente ritenuta omissiva una condotta che non lo è: sono ben pochi i casi nei quali la condotta cui riferire l'evento dannoso è chiaramente attiva o passiva.
Nella stragrande maggioranza dei casi sono presenti condotte attive e passive che interagiscono tra di loro rendendo ancora più difficile l'accertamento della causalità fino a confondere tra il reato omissivo e le componenti omissive della colpa.
(Tribunale di Catania, Sezione II penale, sentenza 27 marzo 2008 n.919/08, Giudice monocratico Dott. F. Lentano)
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