ARI

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE DI AREZZO

 

52100 AREZZO P.O.Box 40

 

 

 

 

Il testo sotto riportato è stato ottenuto mediante OCR, pertanto sono possibili errori di riconoscimento dei caratteri.

Il testo riportato è quello che risulta agli atti.

 

A.R.I.

Associazione Radioamatori Italiani 

Comitato Regionale Toscano

REGOLAMENTO

 

 

1) -Atto Costitutivo

 

In Arezzo il giorno 19 Settembre 1976 secondo quanto prescritto dell'art. 51 dello Statuto Sociale, è stato costituito il Comitato Regionale Toscano (C.R.T.).

Esso estende la sua giurisdizione su tutta la Regione Toscana.

Partecipano alla sua costituzione le Sezioni A.R.I. di Firenze, Arezzo, Pisa, Piombino, San Vincenzo, Versilia, Livorno, Massa Carrara, Lucca e Montecatini Terme. Sono state inserite successivamente le Sezioni di, Prato, Empoli, Pontassieve, Vinci, Scandicci, Pistoia, Montagna Pistoiese, Valdichiana, Valdarno Superiore, Siena, Radicofani, Altopascio, Pontedera, Isola D'Elba, Grosseto, Lunigiana e Cecina, ciascuna rappresenta da una propria Delegazione.

Agli effetti dell'atto costitutivo le Sezioni si considerano di fatto, già costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.

Il Comitato Regionale Toscano ha acquisito la piena validità costitutiva a norma del nuovo statuto A.R.I. entrato in vigore il 3/3/1978, in data 24/03/1979, (riunione di Montecatini).

 

 

 

2) - Sede del Comitato Regionale Toscano

 

Il C.R.T. ha sede legale dove risiede il suo Presidente protempore.

A discrezione del C.R.T. potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purché entro l'ambito Regionale.

 

 

3) - Organi del Comitato Regionale Toscano

Gli organi del C.R.T. sono: l'Assemblea delle Sezioni, il Consiglio Direttivo e il Collegi dei Revisori.

 

 

 

4) - Scopi del Comitato Regionale Toscano

Il C.R.T.:

-  Sovraintende alla costituzione, funzionamento, scioglimento delle Sezioni della Regione (articolo 50 Statuto Sociale)

-  Dirime ogni divergenza tra Sezione e Sezione, Sezioni e Soci, Soci e Soci.

-  Nomina i Delegati Regionali dell'Assemblea Generale A.R.I.

-  Nomina i Rappresentanti A.R.I. nella Commissione di esame per il conseguimento della patente di radiooperatore presso l'Ufficio Circoscrizionale della Toscana del Ministero P.T.

-    Provvede al versamento alle Sezioni di quanto di loro spettanza della quota associativa A.R.I., trattenendo una percentuale, come stabilito dal Comitato stesso, per le proprie spese di gestione (articolo 5 Statuto Sociale).

-    Provvede a tenere i contatti con la autorità Regionali e Provinciali dello Stato e con il Consiglio Direttivo Nazionale A.R.I., in nome e per conto delle Sezioni, ove richiesto.

-    Promuove d'intesa con le Sezioni, tutte quelle attività che ritiene opportune allo sviluppo dell'Associazione, autorizza e coordina tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni della Toscana.

 

 

5) - Composizione del Comitato Regionale Toscano

 

 

Il C.R.T. è formato da tante Sezioni quante ne fanno parte in Toscana. L'Assemblea del C.R.T. è composta da due delegati per ogni Sezione della Regione, (con il diritto di voto di un solo delegato). In caso di loro impedimento permanente o temporaneo, la sostituzione dovrà essere ratificata dalla Sezione interessata e notificata a cura del Presidente della Sezione stessa.

I Delegati di Sezione eletti dall'Assemblea dei Soci delle singole Sezioni non hanno diritto a compenso alcuno, per la partecipazione alle Assemblee del C.R.T.

I soci A.R.I. possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto.

Sempre senza diritto di voto possono partecipare alle riunioni del C.R.T. anche i Revisori del Comitato Regionale Toscano.

Le Assemblee del C.R.T. possono essere ordinarie o straordinarie.

E' prescritta la convocazione di almeno un'Assemblea ordinaria all'anno da effettuarsi di norma entro il 31 Marzo.

L'Assemblea straordinaria è indetta dal Collegio dei Revisori per gravi motivi di sua competenza, dal Presidente del Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni Toscane prescindendo dal numero dei Soci che esse rappresentano.

La sede di convocazione dell'Assemblea verrà stabilita da C.D. Regionale in accordo con le Sezioni

 

 

6) - Quorum deliberativo e diritto di voto

 

L'Assemblea è deliberativa solo se, in prima convocazione, rappresenta almeno la maggioranza semplice dei Soci e delle Sezioni, ed in seconda convocazione solo se sono presentì almeno un terzo delle Sezioni che rappresentano almeno il 33% dei Soci Toscani.

L'Assemblea è valida solo se è presente il Presidente o il Vice Presidente Regionale.

Vige per il quorum il sistema della duplice maggioranza: ogni delegazione di Sezione avrà disposizione un voto come tale e tanti voti quanti Soci la Sezione aveva al 31 Dicembre dell'anno precedente o l'ultimo dato ufficiale A.R.I. disponibile.

Nel caso di presenza di nuove Sezioni, frattanto formatesi, l'Assemblea prenderà atto dello spostamento dei Soci (e quindi dei voti) computando sempre il numero in riferimento ad un documento ufficiale A.R.I. preso in esame.

Nel caso sì debbano apportare modifiche al Regolamento Regionale, è prescritta la duplice maggioranza del 75% delle Sezioni presenti e dei Soci rappresentati in quella specifica Assemblea.

Le comunicazioni di convocazione di Assemblea sono di esclusivo compito del Segretario Regionale e dovranno essere spedite almeno 20 giorni prima della data di convocazione, complete di ogni informazione d'uso (luogo, data, ora, O.d.G., da chi è stata indetta).

Ogni deroga temporale, per cause di forza maggiore, dovrà essere motivata ed i tempi di convocazione non potranno essere ridotti a meno dì 10 giorni, in tale situazione gli interessati potranno anche essere convocati per mezzo fax o telegramma.

 

 

 

7) - Il Consiglio Direttivo

Su convocazione del Collegio dei Revisori, secondo gli stessi tempi indicati per la convocazione dell'Assemblea e con le stesse modalità senza deroga alcuna, i Rappresentanti delle Sezioni si riuniscono per l'Elezione del Consiglio Direttivo del C.R.T.  che è formato da un Presidente, un Vice Presidente, ed un Segretario, eletti fra i candidati liberamente presentati dalle Sezioni.

Il C.D. relazionerà la Segreteria Generale A.R.I. inviando:

- copia dei verbali delle riunioni del C.D.;

- copia dei verbali dell' Assemblea Regionale;

- relazione delle attività delle Sezioni

Dette cariche sono assolutamente non retribuibili, salvo rimborso spese per incarichi specifici e riunioni e sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica associativa, ad esclusione di quella di Consigliere di Sezione.

L'incarico di cassiere può essere assunto da uno qualsiasi dei tre membri del consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo Regionale resta in carica per tre anni.

 

Il Presidente

Rappresenta il Comitato Regionale Toscano dell'A.R.I.. Presiede l'Assemblea Regionale. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale. Dispone per la convocazione delle Assemblee Ordinarie. Dispone per la Convocazione delle Assemblee Straordinarie, quando richiesta da un terzo delle Sezioni.

Esercita in casi di provata urgenza, i poteri dell'Assemblea, salvo successivamente ratificati da parte di quest'ultima.

Adempie a tutte le funzioni delle quali riceve espressa delega da parte dell'Assemblea Regionale.

 

IL Vice Presidente

 

Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di suo impedimento. Adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.

 

 

Il Segretario

 

E' il Segretario di Assemblea, ne redige i verbali e ne cura la consegna alle Sezioni. tiene la corrispondenza del Comitato Regionale Toscano.

 

 

Il Cassiere

Tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa. Cura la relazione economica annuale del C.R.T. da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori da presentare in copia alle Sezioni Toscane per la loro approvazione, da ratificare in Assemblea.

 

 

Norme Generali

 

L'incompatibilità delle cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario, come pure quelle dei Revisori, di cui all'Art. 8 deve intendersi rispetto ad altre cariche Associative, sia a livello Nazionale, sia a livello Manageriale Nazionale, sia a livello di cariche di Sezione (Presidente, Vice Presidente e Segretario).

In caso di carenza (per dimissioni od altro) di un membro del Consiglio, l'Assemblea procede alla sua rielezione.

In caso di carenza di due membri, debbono essere fatte nuove elezioni di tutto il Consiglio.

  

 

8) - Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Il Presidente in carica indice l'Assemblea del C.R.T. per l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

I Revisori saranno eletti tra i candidati liberamente scelti e presentati dalle Sezioni.

La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica associativa, così come specificato nelle norme generali dal precedente art. 7.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a, sua volta nomina il proprio Presidente; in caso di dimissioni di un membro, coopta per la nomina di un Revisore supplente da scegliersi tra i candidati non eletti. lì supplente rimane in carica sino allo scadere del triennio.

In caso di dimissioni di due Revisori, il Presidente del C.R.T. indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica sino allo scadere del triennio.

 

Compiti e Prerogative del Collegio dei Revisori dei Conti

 

Controlla ogni verbale, documento o atto, libro afferente la vita Associativa, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Regionale.

Verifica la relazione economica annuale redatta dal Cassiere Regionale e ne cura l'esposizione all'Assemblea Regionale.

Ha il potere di denunziare qualsiasi irregolarità amministrativa, statutaria e/o regolamentare al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Regionale.

In caso di gravi inadempienze e manchevolezze al Consiglio Direttivo Nazionale.

Ha facoltà, sempre per gravi motivi di sua competenza, di indire l'Assemblea Straordinaria.

Convoca l'Assemblea Regionale per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Provvede, a dare corretta interpretazione al Regolamento Regionale, ove richiesto, e ne è custode dello spirito costitutivo.

Provvede, per scritto, a dare il Suo parere all'assemblea Regionale, sui Regolamenti di Sezione e ad inviarne copia approvata e timbrata alla Sezione interessata.

I regolamenti delle Sezioni devono essere conformi al modello Nazionale e non contrastanti con quello Regionale.

 

 

 9)-Incarichi speciali

 

Il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha facoltà di delegare ai soci della Regione specifiche mansioni.

Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del loro operato.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà inoltre di conferire incarichi manageriali regionali ai propri componenti senza che ciò comporti la rimozione dell'incarico precedentemente svolto dagli stessi.

 

 

 

10) - Le Sezioni

 

Almeno 20 soci effettivi aventi diritto al voto, residenti nella stessa zona, possono riunirsi per fondare una Sezione.

Il Comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente del C.R.T. con la firma e le generalità di tutti i richiedenti, i quali s'impegnano moralmente a non cambiare di Sezione per almeno 5 anni.

Il Presidente del C.R.T., verificata la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente emetterà entro 30 giorni dalla richiesta, un parere che, se favorevole, avrà carattere dì autorizzazione provvisoria al funzionamento della Sezione.

Se il parere sarà sfavorevole, dovrà essere motivato.

L'autorizzazione definitiva al funzionamento della nuova Sezione sarà il secondo punto all'ordine del giorno della prima Assemblea del C.R.T. convocata dopo l'avvenuta richiesta.

Unico organo autorizzato a dare in via definitiva l'autorizzazione è l'Assemblea del C.R.T.

Nel territorio dello stesso Comune non potrà essere costituita più di una Sezione.

Le Sezioni sono obbligate a darsi un regolamento interno conforme al modello Nazione, le cui norme non possono essere in contrasto né con lo Statuto Sociale, né con il presente Regolamento. Altresì tutte le Sezioni devono adeguare il proprio Regolamento tutte le volte che viene modificato il Regolamento Regionale o lo Statuto Sociale e relativo Regolamento di attuazione.

Tale Regolamento dovrà essere sottoposto agli Organi Regionali per l'approvazione entro tre mesi dalla costituzione definitiva della Sezione.

Una volta all'anno entro il 31 Gennaio dell'anno successivo le Sezioni dovranno inviare al C.R.T.:

-sintesi dell'attività annuale corredata da:

a)  copia verbali Assemblee di Sezione;

b)  copia verbali riunioni Consiglio Direttivo di Sezione;

c)  copia rendiconto di cassa al 31 Dicembre.

Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto:

- di fatto se i componenti della Sezione interessata lo chiederanno spontaneamente ovvero per cessazione di attività Associativa;

- di diritto, se per gravi e motivate ragioni, il C.R.T. con maggioranza qualificante (almeno il 75% dei Soci e delle Sezioni ) decide Io scioglimento stesso.

Ogni Sezione dovrà eleggere con Referendum segreto fra tutti i Soci aventi diritto,al voto un proprio C.D., composto da 5 membri fino a 50 Soci e 7 membri oltre i 50 Soci, ed avere un proprio domicilio legale, un Collegio dei revisori composto da almeno due membri.

 

 

 

Norma transitoria

 

Le Sezioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si considerano legalmente costituite e assolte da ogni obbligo costituzionale verso il C.R.T., salvo la presentazione dei rispettivi regolamenti di Sezione adeguandoli al presente regolamento.

 

 

11) - I Soci

 

I Soci A.R.I. residenti o domiciliati nella Regione Toscana devono far parte di una  la Sezione della Regione.

Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell' A.R.I.

 

 

Approvato nell'Assemblea Nazionale dell' 08 giugno 1996 tenuta a Milano

 

 

 

 

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