ARI

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE DI AREZZO

52100 AREZZO P.O.Box 40

 

 

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Il testo riportato è quello che risulta agli atti.

 

A.R.I.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

 

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI AREZZO

 

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Costituzione e scopi

La Sezioni ARI. di AREZZO fu costituita il 1/8/67 In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 Novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale. 

 

Art. 2

Competenza

Ai fini dei contatti con le autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi, nonché dell'approvazione del C.R.T.

 

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Sezione è costituito:

a)  dalla biblioteca;

b)  da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);

c)  da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie; 

d) da beni mobili, arredi e cancelleria;

e)  da beni immobili;

f)   da tutto ciò non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

 

 

SOCI

 

Art.4

Ammissione e quote

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere espletate le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto A.R.I. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

 

Art.5

Diritti dei Soci

 

I Soci della Sezione A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi);

b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione

c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

d) a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.;

e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabile dal Consiglio Direttivo di Sezione;

f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva di requisiti necessari o che compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I.

 

 

Art. 6

Recesso ed esclusione

 

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

 

 

 

ORDINAMENTO

 

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

 

Art. 7

Organi

 

Sono organi della Sezione:

a) l'Assemblea della Sezione;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio Sindacale.

 

Assemblea dei Soci

 

Art. 8

Composizione

 

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

 

Art. 9

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno.

 

 

Art. 10

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni e non oltre un mese dalla richiesta.

 

Art. 11

Formalità per la convocazione

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

 

Art. 12

Competenza dell'Assemblea Ordinaria

 

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti per la successiva ratifica:

a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;

b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e il preventivo di spesa dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;

c) la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile; 

d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

 

 

Capo Il- Consiglio Direttivo

Art. 13

Composizione

 

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri fino a 50 Soci effettivi, oltre deve essere composto da 7 membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota Sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

a) il Presidente;

b) un Vice Presidente;

c) un Segretario;

d) un Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

 

Art. 14

Elezioni

 

Per l'Elezione del consiglio Direttivo, il collegio Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascuno Socio;

a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;

b) la scheda di votazione;

c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano;

d) una busta preindirizzata e affrancata per la restituzione della scheda;

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso; L'Assemblea Straordinaria dispone le modalità operative per le elezioni.

 

 

 

 

Art. 15

Convocazione

 

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere resi noti almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio dei Sindaci che ha la facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci con un preavviso di almeno 24 ore.

 

 

Art. 16 Poteri

 

Al Consiglio Direttivo spellano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In Particolare il Consiglio Direttivo da parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.

 

 

Art.17

Validità delle Adunanze

 

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno 50%+1 dei consiglieri, nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più anziano per età.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

 

 

Art. 18

Assenza e vacanza dei Consiglieri

 

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino a un massimo di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il consiglio Direttivo.

 

 

Capo III - Libri Sociali Obbligatori e Facoltativi

Art. 19

Libri delle Adunanze e delle Delibere

 

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle delibere. Ogni delibera del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la sede, pertanto a conoscenza dei Soci tramite circolare.

 

Art. 20

Libro Giornale libro inventano

 

La Sezione deve tenere, oltre i libri di cui sopra al precedente Art. 19:

a) libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni dì entrata e di uscita di danaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile.

A giustificazioni delle spese devono essere conservate gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc...), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.

b) libro inventano, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Come i libri sociali, di cui all'Art. 19 libro giornale ed il libro inventano devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dai Collegio dei Sindaci prima dell'uso.

 

Art. 21

Libri Sociali facoltativi

La Sezione A.R.I. può tenere altri libri sociali quando lo svolgimento della sua attività, con le modalità obbligatori, già visto agli Art. 19 e 20,

lo ritiene opportuno per comuni ai libri sociali

 

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

 

Art. 22 Elezioni

 

Il Collegio Sindacale è composto da due Sindaci effettivi e da un supplente, eletti per Referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le Elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quello del Consiglio Direttivo. E' compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

 

 

Art. 23 Poteri

 

Il Collegio Sindaci esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per Referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci.

 

Art. 24

Vacanza dei Sindaci

 

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Consiglio dei Sindaci. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicono un'assemblea straordinaria nella quale si procede all'elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.

In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti resteranno anch'essi in carica fino allo scadere del triennio.

 

Art. 25

Gratuità delle cariche Sociali

 

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio  Direttivo,  secondo  le  tabelle espressamente compilate dalla Segreteria Generale A.R.I. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

 

 

 

 

CAPO V- VOTAZIONE E DELIBERE

 

 Art. 26

Votazione e Delibere

 

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum e possono essere deliberative o consuntive.

 

 

 

Art. 27

Votazioni per Referendum e in Assemblea

 

Le votazione per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal voto Assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo di trasmette a mezzo posta a tutti i soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci:

a) le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art. 15 per:

1) la nomina dei 5 o 7 membri del Consiglio Direttivo e dei due membri più un supplente del Collegio dei Sindaci;

2) lo scioglimento della Sezione;

3) per la revisione e modifica del presente Regolamento;

4) eventuale approvazione del bilancio se non approvato in Assemblea;

5) per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

 

Art. 28

Chiusura delle votazioni

 

Le votazioni per Referendum avvengono entro il termine fissato, i Soci, possono inviare a mezzo posta all'indirizzo indicato (farà fede il timbro postale) la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dal Collegio dei Sindaci.

 

 

Art. 29

Sorveglianza e Scrutinio

 

Per garantire la regolarità del Referendum i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci unitamente alla lista degli aventi diritto al voto controllano le operazioni dì scrutinio assisti da uno o più Soci Effettivi. Ogni scheda dev'essere firmata e timbrata dalla Commissione Elettorale.  Di ogni Referendum dev'essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.

 

 

Art. 30

Percentuale votanti e votazioni

 

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il 50% più uno ( 50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+ 1) è richiesta per la validità delle delibere.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo; In questo caso, per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti dei votanti che devono essere almeno il 33% dei Soci.

 

 

 

 

Art. 31

Organi dell'Assemblea

 

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.

 

Art. 32

Verbale d'Assemblea

 

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'Art. 19 del presente Regolamento. Ogni Verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

 

Art. 33

Obblighi del Presidente

 

Il Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Segreteria Generale A.R.I. e al Comitato Regionale Toscano e provvederà a comunicare alle autorità la composizione e gli indirizzi dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

 

 

TITOLO Il - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34

Presidente - Vice Presidente

 

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall'Assemblea, come da Art.12 ultimo comma del presente Regolamento.

 

 

 

Art. 35

Segretario - Cassiere

 

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza Ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presedente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.

Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio dei Sindaci e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

 

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 36

Efficacia Obbligatoria

 

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti alla Sezione dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento dì Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale Toscano. Del Presente Regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

 

Art. 37

Sanzioni Disciplinari

 

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di grave colpe verso la Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera dal Consiglio Direttivo al Comitato Regionale Toscano che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 5.

 

Art. 38

Scioglimento della Sezione

 

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventano e ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc..) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla sede Centrale dell'A.R.I..

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i soci.

 

 

INDICE

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione e Scopi

Art. 2 Competenza

Art. 3 Patrimonio

 

SOCI

Art. 4 Ammissione quote

Art. 5 Diritti dei Soci

Art. 6 Recesso

 

 

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZiONE

 Art. 7 Organi

 

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCi

 Art. 8 Composizione

Art. 9 Assemblea Ordinaria

Art. 10 Assemblea Straordinaria

Art. 11 Formalità per la convocazione

Art. 12 Competenza dell'Assemblea Ordinaria

 

 

CAPO Il - CONSIGLIO DIRETTIVO

 Art. 13 Composizione

Art. 14 Elezione

Art. 15 Convocazione

Art. 16 Poteri

Art. 17 Validità delle adunanze

Art. 18 Assenze Vacanza dei Consiglieri

 

 

 

CAPO III- LIBRi SOCIALI OBBLiGATORI E FACOLTATIVi

Art. 19 Libri dell'adunanze e delle delibere

Art. 20 Libro giornale e libro inventano

Art. 21 Libri facoltativi

 

 

 

CAPO IV - COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 22 Elezioni

Art. 23 Poteri

Art. 24 Vacanze dei Sindaci

Art. 25 Gratuità delle cariche Sociali

 

 

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 Votazioni e delibere

Art. 27 Votazioni per Referendum ed in Assemblea

Art. 28 Chiusura delle Votazioni

Art. 29 Sorveglianza Scrutinio

Art. 30 Percentuale Votanti e Votazioni

Art. 31 Organi dell'Assemblea

Art. 32 Verbale di Assemblea

Art. 33 Obblighi del Presidente

 

 

TITOLO Il - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 Presidente - Vice Presidente 

Art. 35 Segretario - Cassiere

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Efficacia Obbligatoria

Art. 37 Sanzione disciplinare

Art. 38 Scioglimento della Sezione

 

 

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