ARI

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE DI AREZZO

 

52100 AREZZO P.O.Box 40

 

 

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2000, n.54
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
17.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 17

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Toscana con la presente legge, in attuazione del DM
10 settembre  1998, n.  381, (Regolamento  recante norme  per  la
determinazione dei  tetti di  radiofrequenza compatibili  con  la
salute umana),  disciplina l’autorizzazione  all’installazione ed
alla modifica  degli impianti indicati all’articolo 2. Sono fatte
salve  le  competenze attribuite  all’Autorità  per  le  garanzie
nelle comunicazioni,  di  cui  alla  legge  31  luglio  1997,  n.
249, (Istituzione   dell’Autorità    per   le    garanzie   nelle
comunicazioni e  norme  sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo).

2. La  Regione, ai  fini di cui al comma 1, disciplina inoltre le
azioni  di  risanamento degli impianti già esistenti, al fine del
graduale raggiungimento  dei limiti  e dei  valori previsti dalle
norme statali vigenti, assicurando altresì  che l’esercizio degli
impianti, autorizzati  ai sensi  della presente  legge, si svolga
nel  rispetto   degli  stessi  limiti,  valori  ed  obiettivi  di
qualità, al fine di garantire:

a) la  tutela della  salute umana, dell’ambiente e del paesaggio,
   con valutazione  delle condizioni espositive della popolazione
   a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) l’ordinato    sviluppo  e  la  corretta  localizzazione  degli
   impianti, anche  mediante  l’accorpamento  degli  impianti  di
   emissione su un unico traliccio;
c) il  contenimento dell’inquinamento  ambientale derivante dalle
   emissioni   elettromagnetiche    degli   impianti,    ed    il
   conseguimento, nell’esercizio degli stessi, degli obiettivi di
   qualità  eventualmente  fissati dagli  atti statali a tal fine
   emanati;

3. I limiti di esposizione indicati dal succitato DM 381/1998 non
si applicano  ai lavoratori professionalmente esposti per i quali
sono fatti  salvi gli  specifici limiti  di  cui  alla  normativa
statale vigente.

ARTICOLO 2
(Ambito oggettivo)

1. Le  disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli
impianti   fissi    per   telecomunicazioni   e   radiotelevisivi
disciplinati  dal   DM  381/1998,   operanti  nell’intervallo  di
frequenza compresa  tra 100  kHz e 300 GHz, di seguito denominati
"impianti".

2. Fatto  salvo il  rispetto dei limiti e dei valori previsti dal
DM 381/1998,  sono  esclusi  dall’ambito  di  applicazione  della
presente legge  gli impianti  fissi operanti  con potenza massima
irradiata inferiore  o uguale  a 5 W, il cui corrispondente EIRP,
come definito  all’articolo 3,  comma 1, lettera f), sia comunque
non superiore a 100 W.

ARTICOLO 3
(Definizioni)

1.  Agli   effetti  della  presente  legge  valgono  le  seguenti
definizioni:

a) aree   sensibili:    aree  per  le  quali  le  Amministrazioni
   competenti  possono   prescrivere  localizzazioni  alternative
   degli impianti  in considerazione  della  particolare  densità
   abitativa,  di   infrastrutture   e/o  servizi,  nonché  dello
   specifico interesse  storico-architettonico e  paesaggistico -
   ambientale;
b) impianti  fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o
   più  trasmettitori,  ovvero  un  insieme  di  trasmettitori  e
   ricevitori, incluse  le apparecchiature accessorie, necessari,
   in  una   data  postazione,   ad  assicurare  un  servizio  di
   radiocomunicazione;
c) esercizio degli impianti fissi: l’attività di  trasmissione di
   segnali elettromagnetici  a radiofrequenza per radiodiffusione
   e telecomunicazione;
d) livello  di  esposizione:  il valore  di  intensità  di  campo
   elettrico, magnetico  o  di  densità  di  potenza  mediato  su
   un’area equivalente  alla sezione  verticale del corpo umano e
   su qualsiasi intervallo di sei minuti;
e) obiettivo  di  qualità: il valore di campo elettromagnetico da
   conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie
   e metodiche  di risanamento disponibili, al fine di realizzare
   gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;
f) EIRP: livello di potenza equivalente che deve essere associato
   ad una  sorgente isotropica  per fornire la stessa densità  di
   potenza emessa  dall’antenna considerata  nella  direzione  di
   massimo irraggiamento.

ARTICOLO 4
(Funzioni regionali)

1.  La   Regione,  nel   perseguimento  delle  finalità  di   cui
all’articolo  1,  comma  2,  detta,  tenendo  conto  anche  degli
strumenti della  pianificazione  territoriale,  paesaggistica  ed
ambientale, sia  regionale che  locale, i criteri generali per la
localizzazione degli  impianti; detta  inoltre i criteri inerenti
l’identificazione   delle    "aree   sensibili"   come   definite
dall’articolo 3, comma 1, lett. a), e la relativa perimetrazione.
A tal  fine, il  Consiglio regionale,  su proposta  della Giunta,
provvede con  propria deliberazione  entro 6 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge.

2. La  Regione detta inoltre le norme tecniche per lo svolgimento
delle funzioni  disciplinate dalla presente legge e relative agli
impianti  individuati  con  l’art.  2.  A  tal  fine,  la  Giunta
regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge con  propria  deliberazione  definisce,  nel  rispetto  dei
limiti previsti dal DM 381/1998:

a) le modalità  del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui
   all’articolo 6, lettera a);
b) i criteri tecnici per la gestione del catasto regionale di cui
   all’articolo 5;
c) i criteri tecnici per l’attuazione delle azioni di risanamento
   di cui  all’articolo 8, anche con riferimento ai tempi ed alle
   modalità  di  effettuazione delle  stesse azioni  da parte dei
   titolari degli impianti;
d) le  modalità  tecniche  e procedurali  per lo  svolgimento dei
   controlli previsti dall’articolo 9;
e) le   modalità  relative  alla  presentazione,  da   parte  dei
   titolari  degli   impianti,   delle   dichiarazioni   di   cui
   all’articolo 5,  comma 3, inerenti agli impianti installati, e
   dei relativi programmi di sviluppo.

ARTICOLO 5
(Catasto regionale degli impianti)

1. La  Regione istituisce  il catasto  regionale  degli  impianti
presso l’Agenzia  regionale per la protezione ambientale (ARPAT),
al fine  di stimare  i livelli  dei  campi  elettromagnetici  nel
territorio, con  riferimento alle condizioni di esposizione della
popolazione. Del  catasto regionale si avvale altresì  il CORECOM
(Comitato Regionale  per le Comunicazioni) per lo svolgimento dei
compiti ad  esso attribuiti  dalla legge regionale n.77/1999 Atti
del Consiglio.

I dati  inseriti nel  catasto dovranno essere resi immediatamente
disponibili a tutti i soggetti interessati alla disciplina per il
rilascio delle  autorizzazioni alla installazione o alla modifica
degli impianti  ed alle  funzioni di vigilanza e controllo di cui
agli articoli 7 e 9.

2.  Il  catasto  regionale,  contiene  la  mappa  degli  impianti
presenti  sul   territorio  regionale,  e  il  relativo  archivio
informatizzato dei  dati tecnici  ed anagrafici  degli  impianti,
nonché  di  quelli topografici  riferiti ad apposite cartografie.
Con   la    deliberazione   della   Giunta   regionale   prevista
dall’articolo 4,  comma 2,  lettera b), sono definiti i criteri e
le modalità per la gestione del catasto.

3. Ai  fini della  formazione e della gestione del catasto di cui
al presente  articolo, i  gestori degli  impianti sono  tenuti  a
presentare alla  Regione, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale  della deliberazione della Giunta regionale,
di cui all’articolo 4, comma 2, apposita dichiarazione redatta in
conformità  con  le modalità dettate ai sensi dello stesso comma,
lettera e),  unitamente ad  un programma  di sviluppo  della rete
relativa. Tale  dichiarazione, che  deve contenere, tra altro, la
specificazione   delle    caratteristiche    radioelettriche    e
geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali, e delle
ipotesi di  localizzazione futura,  e’ aggiornata  e ripresentata
entro il 31 ottobre di ogni anno.

4.  Ai   fini  dello   svolgimento  ottimale   delle   rispettive
competenze, i  Comuni e la Regione collaborano alla formazione ed
all’aggiornamento del catasto disciplinato dal presente articolo,
provvedendo reciprocamente  allo scambio ed alla trasmissione dei
relativi dati  ed informazioni,  con  particolare  riferimento  a
quanto  disposto  rispettivamente  dall’articolo  7,  comma  2  e
dall’articolo 9, comma 4.

5. La Giunta regionale, redige, avvalendosi a tal fine dell’ARPAT
e dei  Dipartimenti di prevenzione delle Aziende unita’ sanitarie
locali  un   rapporto  annuale   sulla  base  dei  dati  e  delle
informazioni pervenuti  ai sensi  del  presente  articolo,  e  lo
trasmette al  Consiglio, entro  il 31  marzo  di  ogni  anno.  Il
rapporto  contiene   una  valutazione   dei  livelli   di   campo
elettromagnetico  dislocati   sul   territorio   regionale,   con
riferimento  alle  caratteristiche  di  sviluppo  della  rete  di
impianti, e  una valutazione  sul  loro  impatto  sanitario,  con
riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

ARTICOLO 6
(Funzioni comunali)

1. I Comuni provvedono:

a) al   rilascio,    secondo  quanto  disposto  dall’articolo  7,
   dell’autorizzazione all’installazione  o alla  modifica, anche
   solo radioelettrica,  degli impianti  di telefonia mobile e di
   quelli radiotelevisivi;
b) a   quanto  disposto  ai  sensi  dell’articolo  8,  in  ordine
   all’attuazione delle misure di risanamento;
c) all’esercizio  della funzione  di  vigilanza  e  di  controllo
   secondo quanto previsto dall’articolo 9;
d) allo  svolgimento dei  compiti di  educazione ambientale  e di
   informazione delle  popolazioni interessate,  con  riferimento
   alle tematiche  ed agli  scopi di  tutela  disciplinati  dalla
   presente legge.

ARTICOLO 7
(Disciplina per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione
od alla modifica degli impianti)

1. L’autorizzazione  comunale di  cui all’articolo  6,  comma  1,
lettera a)  e’ rilasciata  entro 90  giorni  dalla  presentazione
della relativa istanza.

2.  L’autorizzazione   disciplinata  dal   presente  articolo  e’
rilasciata   nel   rispetto   dei   criteri   regionali   dettati
dall’articolo 4,  comma 1,  ed  in  conformità  con  le  modalità
definite ai  sensi dell’articolo  4, comma  2, lettera  a), anche
tenendo  conto   del  quadro   conoscitivo  definito   ai   sensi
dell’articolo 5.

3.  Qualora  gli  impianti  cui  si  riferisce  la  richiesta  di
autorizzazione  siano   altresì    soggetti   a   concessione   o
autorizzazione edilizia,  sono fatte salve le norme regionali che
ne disciplinano  il rilascio, fermo restando che in tali casi non
si  applicano   le   procedure   d’inizio   d’attività   di   cui
all’articolo 9  della legge  regionale 14  ottobre 1999,  n.  52,
concernente le  norme sulle  concessioni, le  autorizzazioni e le
denuncie   d’inizio   d’attività   edilizia.   In    tali   casi,
l’Amministrazione comunale competente decide, contestualmente, in
merito all’autorizzazione disciplinata dal presente articolo.

4.  Qualora   l’istanza  volta  al  rilascio  dell’autorizzazione
riguardi impianti  localizzati nelle  aree di  cui alla  Legge  6
dicembre 1991,  n. 394,  "Legge quadro  sulle aree  protette",  e
successive modifiche  ed integrazioni, ed alla LR 11 aprile 1995,
n.94, "Norme  sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali
d’interesse locale",  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
l’autorizzazione e’  subordinata all’assenso   degli Enti gestori
delle aree stesse.

5. Per  lo svolgimento  della  funzione  autorizzatoria  ad  essi
attribuita, i  Comuni si  avvolgono  dell’ARPAT,  secondo  quanto
disposto ai  sensi della  legge regionale  18 aprile 1995, n. 66,
(Istituzione   dell’Agenzia    regionale   per    la   protezione
ambientale), e successive modifiche ed integrazioni. Si avvalgono
inoltre dei  Dipartimenti di  Prevenzione  delle  Aziende  Unita’
sanitarie Locali,  secondo quanto  previsto dall’articolo 6 della
stessa LR n. 66/1995.

6. Gli  oneri relativi  allo svolgimento  dei controlli di cui al
presente  articolo   sono  posti   a   carico   dei   richiedenti
l’autorizzazione.

ARTICOLO 8
(Azioni di risanamento)

1.  Nelle   zone  abitative,   in   quelle  adibite  ad  attività
lavorativa per  lavoratori non  professionalmente esposti  ed  in
quelle comunque  accessibili alla popolazione, il Comune, qualora
riscontri che  i livelli  di campo  sono superiori ai limiti e ai
valori previsti  rispettivamente dagli  articoli 3  e 4, comma 2,
del DM n. 381/1998, ordina le azioni di risanamento necessarie al
fine di ricondurli entro gli stessi limiti e valori, nel rispetto
dei criteri di riduzione a conformità  riportati nell’allegato C)
allo stesso DM

2. Il  Comune provvede  a quanto  disposto dal  comma 1, entro il
termine massimo  di un  anno dall’emanazione  della deliberazione
regionale di  cui all’articolo  4, comma  2. Le  azioni volte  al
risanamento degli  impianti sono obbligatoriamente attuate a cura
e spese  dei titolari  degli stessi e sono effettuate nei tempi e
con le  modalità  disposte dal Comune nel rispetto dei criteri di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera c.

3. Qualora si renda necessario, ai fini del risanamento, ed anche
sulla base  dei criteri regionali previsti dall’articolo 4, comma
1, procedere  alla delocalizzazione  di alcuno  degli impianti in
Comune diverso  dall’attuale, si  provvede in tal senso, d’intesa
tra  i  Comuni  interessati.  Ove  l’intesa  non  sia  raggiunta,
provvede la Regione nelle forme e con le modalità  previste a tal
fine dell’articolo  6, comma  2, della legge regionale 1 dicembre
1998, n.  88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale
delle  funzioni   amministrative  e   dei  compiti   in   materia
urbanistica  e   pianificazione  territoriale,  protezione  della
natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e
gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia
e risorse  geotermiche, opere  pubbliche, viabilità  e  trasporti
conferite alla  Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112).

ARTICOLO 9
(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. I  Comuni svolgono  la funzione  di vigilanza  e di  controllo
sull’attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. I  controlli di  cui al  comma 1  sono esercitati  dai  Comuni
avvalendosi dell’ARPAT  e dei  Dipartimenti di  Prevenzione delle
Aziende  Unita’   Sanitarie  Locali,   in  base  alle  rispettive
competenze secondo  quanto disposto  dall’articolo  6,  comma  1,
della LR  n.66/1995, ed altresì  in applicazione dell’articolo 5,
comma 1, della stessa legge regionale.

3. I  controlli di  cui al presente articolo hanno cadenza almeno
annuale, e sono finalizzati a garantire:

a) il  rispetto dei  limiti di  esposizione  e  delle  misure  di
   cautela, di cui agli articoli 3 e 4 del DM 381/1998;
b) l’attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di
   risanamento previste dall’articolo 8;
c) il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati
   dal gestore ai sensi dell’articolo 5, comma 3.

4. Nel  caso di  superamento dei  limiti di  esposizione previsti
dall’articolo 3  del DM  n. 381/1998, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 8, il Comune competente provvede, anche con ricorso
ai poteri  di ordinanza  ad esso  attribuiti dall’ordinamento, ai
fini   della   riconduzione   degli   stessi   entro   i   limiti
normativamente fissati.

5. Per  quanto non  espressamente previsto dal presente articolo,
si osservano  le disposizioni  e modalità  tecniche prescritte ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d), anche con riferimento
ad eventuali e  periodiche verifiche generali circa la conformità
degli impianti  e  delle  reti  realizzate  con  le  prescrizioni
autorizzative.

6. Gli  oneri relativi  all’effettuazione dei  controlli previsti
dal presente  articolo sono  posti a  carico dei  titolari  degli
impianti fissi per la telefonia mobile, nonché  dei concessionari
per radiodiffusione  di  programmi  radiofonici  e  televisivi  a
carattere commerciale,  e vengono  commisurati a  quanto disposto
dal tariffario approvato ai sensi dell’art. 25 della LR 66/1995.

7. Il  personale incaricato  dei controlli  previsti ai sensi del
presente articolo  può  accedere  agli impianti che costituiscono
fonte di  emissioni elettromagnetiche,  e richiedere  i dati,  le
informazioni ed  i documenti  necessari per  l’espletamento delle
proprie funzioni.

8. Il  personale cui  competono le  procedure di  rilascio  delle
autorizzazioni, di cui all’articolo 7, o le funzioni di vigilanza
di cui  al presente  articolo, non può,  ad alcun titolo, fornire
consulenza retribuita  ai soggetti  che intendono  installare gli
impianti di cui all’articolo 2 ovvero li eserciscano.

ARTICOLO 10
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque  installi, esercisca  o  modifichi  un  impianto,  in
assenza dell’autorizzazione  di  cui  all’articolo  6,  comma  1,
lettera  a),   e’  soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di  una somma  da lire  5 milioni a lire 20 milioni. In
tal caso,  l’Amministrazione comunale  competente ordina  altresì
la cessazione  immediata dell’esercizio  dell’impianto. E’  fatto
salvo quanto disposto dall’articolo 11, comma 1.

2.  L’inosservanza   delle  prescrizioni   autorizzative  dettate
dall’Amministrazione comunale  competente ai  sensi dell’articolo
6, comma  1, lettera a), e’ soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento  di una  somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni,
unitamente alla sanzione della sospensione dell’autorizzazione da
due a  quattro mesi.  In tal  caso, la  persistente  o  reiterata
violazione delle prescrizioni autorizzative da’ luogo alla revoca
dell’autorizzazione   rilasciata,    da    parte    dell’autorità
competente,   che    ordina   altresì   l’immediata    cessazione
dell’attività.

3. La  mancata presentazione,  da parte  dei soggetti  obbligati,
della  dichiarazione   prevista  dall’articolo  5,  comma  3,  e’
soggetta alla  sanzione amministrativa  del pagamento  da lire  5
milioni a lire 20 milioni per ogni impianto a cui si riferisca la
violazione stessa.  Qualora la  sanzione complessiva  risulti  di
ammontare superiore  a lire  200 milioni,  essa e’  ricondotta  e
comminata in  tale ultima misura. In tali casi, l’Amministrazione
comunale  competente,  contestualmente  alla  comminazione  della
sanzione prevista,  ordina al soggetto inadempiente la produzione
della documentazione  richiesta, entro  un termine  perentorio da
essa stabilito,  pena la  cessazione dell’attività dell’impianto
di cui si tratti.

4. La presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 5,
comma 3, entro 30 giorni dalla scadenza del termine ivi previsto,
e’ soggetta  alla sanzione  prevista dal  comma  3  del  presente
articolo, ridotta ad un quinto.

5.  Il   superamento   dei   limiti   di   esposizione   previsti
dall’articolo 3  del DM  n. 381/1998,  ovvero dei  valori di  cui
all’articolo 4,  comma 2,  dello  stesso  DM,  e’  soggetto  alla
sanzione amministrativa  del pagamento  di una  somma da  lire 10
milioni a lire 50 milioni. In tal caso l’Amministrazione comunale
competente  diffida   il  soggetto   inadempiente   all’immediata
riconduzione entro  i limiti  ed i valori normativamente fissati.
In caso  di recidiva,  l’importo della  sanzione e’  raddoppiato,
fatto salvo  l’ordine  di   cessazione  immediata  dell’attività,
nonché la revoca dell’autorizzazione rilasciata.

6. I  titolari degli  impianti soggetti  a risanamento  ai  sensi
dell’articolo 8,  comma 2, che non effettuino le relative azioni,
nei tempi  e con  le modalità  ordinate dal comune, sono soggetti
alla sanzione  amministrativa del  pagamento di una somma da lire
10 milioni a lire 50 milioni.

7. Per  quanto non  espressamente previsto dal presente articolo,
si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
"Modifiche del  sistema penale",  nonché  quelle  previste  dalla
legge regionale  12  novembre  1993,  n.  85,  "Disposizioni  per
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie", e dalla
Legge regionale 10 aprile 1997, n.27, "Disposizioni in materia di
sanzioni amministrative".

ARTICOLO 11
(Disposizioni transitorie)

1. L’obbligo relativo all’acquisizione dell’autorizzazione di cui
all’articolo 6,  comma 1, lettera a), decorre dalla pubblicazione
sul Bollettino  Ufficiale della  deliberazione regionale prevista
dall’articolo 4,  comma 2;  a tal  fine, entro  90  giorni  dalla
pubblicazione stessa i titolari degli impianti già  in esercizio,
nonché  i  legali rappresentanti  degli  stessi,  sono  tenuti  a
presentare apposita domanda al Comune competente.

2. I  soggetti di  cui al  comma 1,  fatto  salvo  l’obbligo  ivi
previsto, possono  proseguire l’esercizio attuale degli impianti;
peraltro, in  assenza di  ottemperanza all’obbligo  previsto  dal
comma 1,  entro il termine ivi prescritto, si applica la sanzione
amministrativa di cui al comma 1 dell’art. 10.

3. L’Amministrazione  comunale competente,  qualora alcuno  degli
impianti  di   cui  al   comma  1   superi  i   limiti  e  valori
normativamente  prescritti,   ordina  le  azioni  di  risanamento
necessarie, ai  sensi e  per gli  effetti di  cui all’articolo  8
della   presente    legge,   fermo   restando   quanto   disposto
dall’articolo 9, comma 3.
 
 

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