ARI
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI AREZZO
52100 AREZZO P.O.Box 40
IL
MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, recante
norme
sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori;
Visto
il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e
delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29
marzo
1973, n.156, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto
il regolamento delle radio-comunicazioni, che integra la costituzione e la
convenzione
dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), adottate a
Kyoto
il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n.25;
Vista
la raccomandazione CEPT TR61-02 riguardante l’adeguamento delle prove
d’esami
per il conseguimento della patente radioamatoriale armonizzata “HAREC”;
Visto
il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre
1990,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, recante
“Riconoscimento
della licenza di radioamatore CEPT”;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2000 n.64.
“Regolamento
recante norme per il recepimento di decisioni della conferenza europea
delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione delle
apparecchiature
radio”;
Visto
il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante “attuazione della
direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
radiocomunicazione
ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.”;
Visto
il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 che ha approvato
il
piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto
il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge
3 agosto 2001, n. 317 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999,
n.300
nonché alla legge 23 agosto 1988, n.400 in materia di organizzazione del
Governo;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447
“Regolamento
recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni
generali
per i servizi di telecomunicazione ad uso privato” ed, in particolare, l’articolo
20;
Considerato
che occorre istituire nuove patenti radioamatoriali mediante il
recepimento
della raccomandazione CEPT TR61-02 allo scopo di adeguare la normativa
di
settore a quella in vigore nei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano
la
medesima
raccomandazione;
Ritenuto
necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale recata nel
citato
dPR 5 ottobre 2001, n. 447, con le norme di carattere tecnico contenute nel
presente
provvedimento.
Visto
il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni
espresso nell’adunanza n. 180 del 29 gennaio 2003.
DECRETA
CAPO
I°
ATTIVITA’
RADIOAMATORIALE
Sezione
1^
SCOPO
ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo
1
(Validità
autorizzazione generale - Rinnovo)
1.
L’ autorizzazione generale di classe A e di classe B per l’impianto e l’esercizio
di
stazione
di radioamatore di cui all’art. 34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 ha validità
fino
a
dieci anni.
2.
La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio
all’ispettorato
territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato
territoriale),
competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello A allegato al
presente
decreto.
3.
Il rinnovo dell’autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante
presentazione
o invio della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente
decreto.
4.
La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella
dichiarazione
di cui all’allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5
I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle
corrispondenti
autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con
domanda
in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai
modelli
di cui agli allegati B e C.
Articolo
2
(Patente)
1.
E’ recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2.
In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di
stazione
di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione “Harmonized
Amateur
Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ”.
3.
Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al
comma
1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di
esami
da
effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi
dell’art. 3
del
dPR n.1214/1966.
4.
Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la
raccomandazione
CEPT TR 61-02, in possesso della patente “HAREC”, classe A o B, in
occasione
di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a
domanda
la corrispondente patente italiana.
5.
In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il
titolare
è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del
duplicato
del
titolo.
6.
Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a)
copia della denuncia presentata alla autorità di pubblica sicurezza. competente
a
riceverla;
b)
n 2 fotografie formato tessera.
Articolo
3
(Esami)
1.
In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami
per
il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
a)
per la patente di classe A:
a1)
in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma
di
cui all’allegato D al presente decreto;
a2)
in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di
trasmettere
e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del
programma
di cui alla lettera a1);
b)
per la patente di classe B:
b1)
nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2.
Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli art.5, 6, e 7 del
decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3.
Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4.
Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal
candidato
deve
essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare
regolare.
5.
Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti
degli
ispettorati territoriali.
6.
I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di
classe A
devono
superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice
Morse,
di
cui al comma 1, lett. a2).
7.
I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la
partecipazione
alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente
ispettorato
territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame
presso
il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa
una
apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli
interessati.
8.
Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l’attestato
di cui
allegato
E.
Articolo
4
(Domande
ammissione esami)
1.
La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di
operatore,
contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al
competente
ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni
anno,
accompagnata dai seguenti documenti:
a)
fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b)
attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c)
una marca da bollo del valore corrente;
d)
due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2.
Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli
esami
che,
di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Articolo
5
(Esoneri
prove di esami)
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del dPR n.
1214/1966,
sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al
conseguimento
della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a)
certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale,
rilasciato
dal Ministero delle comunicazioni;
b)
diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale
di
Stato.
2.
Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti
titoli:
a)
certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle
comunicazioni;
b)
laurea in ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o
equipollente;
c)
diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un
istituto
statale o riconosciuto dallo Stato.
3.
I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la
sola
prova scritta di cui all’art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio
della patente di
classe
B di cui all’art.2.
4.
Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di
licenza o
di
altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del
Paese di
provenienza,
abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Articolo
6
(Nominativo)
1.
Il nominativo, di cui all’art. 37 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447, è formato
da uno o
più
caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell’alfabeto), seguito da una
singola cifra e
da
un gruppo di non più di tre lettere.
2.
Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato :
a)
alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b)
alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli artt.41 e 42 del
dPRn.447/2001.
Articolo
7
(Acquisizione
nominativo)
1.
I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di
chiamata
debbono
presentare domanda in bollo:
a)
per la classe A al Ministero delle comunicazioni- direzione
generale
concessioni e autorizzazioni -;
b)
per la classe B all’ispettorato territoriale del Ministero delle
comunicazioni,
competente
per territorio.
2.
Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla
ricezione
della relativa domanda.
Articolo
8
(Tirocinio)
1.
I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi
nell’apprendimento
del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una
potenza
di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di
radioamatore
il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso
di
validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione.
Articolo
9
(Ascolto)
1.
I soggetti di cui all’art. 43 del dPR n. 447/2001, che intendono ottenere un
attestato
dell’attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme
all’allegato
F, l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva,
da
apporre
su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di
cui
all’allegato G.
2.
La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL
(short
wave
listener ) è formata da : “lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla
della
provincia
di appartenenza”.
Articolo
10
(Autorizzazione
generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate)
1.
L’autorizzazione generale di cui all’art. 1, comma 1, fermo restando il
disposto di
cui
all’art. 41 del dPR n..447/2001, costituisce requisito per il conseguimento
senza
oneri,
a mezzo della dichiarazione di cui all’allegato H, dell’autorizzazione
generale per
l’installazione
e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori
del
proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2.
La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero delle
comunicazioni,
direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva
l’eventualità
di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel
termine
di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il
nominativo
di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e b).
3.
Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono
operare
sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze
al
servizio
di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di
emissione,
previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione Internazionale
delle
Telecomunicazioni (ITU).
4.
Il titolare dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio
di stazioni
ripetitrici
automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il
soggetto
indicato nella scheda tecnica facente parte dell’allegato D, sono tenuti al
controllo
delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e,
all’occorrenza,
a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di
disturbi
ai servizi di telecomunicazione.
5.
Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l’emissione
continua
della
portante radio
6.
L’emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata
esclusivamente
agli
intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed
interrompersi
automaticamente
dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell’ultimo
segnale
.
7.
L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i
radioamatori.
8.
Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9.
La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10
W.
10.
E’ consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche
operanti su
bande
di frequenze e bande di emissione diverse.
11.
Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si
intendono
effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle
comunicazioni
il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso,
comunica
all’interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.
Sezione
2^
(NORME
TECNICHE)
Articolo
11
(Bande
di frequenza)
1.
Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via
satellite
possono
operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in
Italia
dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Articolo
12
(Norme
d’esercizio)
1.
L’esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità
delle
norme
legislative e regolamentari vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni
contenute
nel
Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2.
E’ vietato l’uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa
dal
titolare,
salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto
la
diretta
responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della
stazione
dalla quale si effettua la trasmissione.
3.
Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore
italiane
od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni
estere
abbiano notificato la loro opposizione.
4.
E’consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti
pubbliche
di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento
delle
finalità proprie dell’attività di radioamatore.
5.
Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in
linguaggio
chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono
essere
effettuate esclusivamente con l’impiego di codici internazionalmente
riconosciuti;
è
ammesso l’impiego del codice “Q” e delle abbreviazioni internazionali in
uso.
6.
All’inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci
minuti nel
corso
di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di
trasmissioni
numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere
contenuto
in ogni pacchetto.
7.
E’ vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare
segnali
che possono dar luogo a falsi allarmi.
8.
E’ vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno
titolo a
ricevere;
è comunque
vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi
intercettati
e involontariamente captati.
Articolo
13
(Trasferimento
di stazione)
1.
Nell’ambito del territorio dello Stato è consentito l’esercizio temporaneo
della
stazione
di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza
comunicazione
alcuna.
2.
L’ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello
indicato
nell’autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al
competente
ispettorato territoriale.
3.
Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare
dell’autorizzazione
generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell’art.
37
del dPR n. 447/2001.
Articolo
14
(Controllo
sulle stazioni)
1.
I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni
momento
ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni o
dagli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2.
La dichiarazione concernente l’autorizzazione per l’impianto e l’esercizio
di
stazione
di radioamatore, di cui all’art.34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 deve
accompagnare
la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero
delle
comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
Articolo
15
(Limiti
di potenza)
1.
Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale di
ripartizione
delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con
le
seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza
media
fornita
alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in
corrispondenza
della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione:
classe
A, fisso o mobile/portatile 500 W
classe
B, fisso o mobile/portatile 10 W
Articolo
16
(Requisiti
delle apparecchiature)
1.
Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore
acquistate,
modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti
dalla
normativa internazionale di settore.
2
Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove
predisposte
ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze
diverse
da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono
comunque
essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all’art. 12.
Articolo
17
(Installazione
di antenne)
1.
Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni
di
cui
all’art. 397 del dPR 29 marzo 1973, n. 156 nonché le vigenti norme di
carattere
tecnico,
urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2.
L’installazione dell’impianto d’antenna non deve provocare turbative e
interferenze
ad altri impianti di radiocomunicazioni.
CAPO
II°
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Articolo
18
(Validità
dei documenti per l’esercizio dell’attività radioamatoriale)
1.
I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per
effetto
dell’art.15,
comma 3, del dPR 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono il
valore
di dichiarazione, ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto presidenziale, con
validità
di dieci anni a decorrere:
a)
dalla data originaria della licenza o da quella dell’ultimo rinnovo per i
documenti
in
essere al 1° gennaio 2002;
b)
dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31
dicembre
2001, non ancora evase.
2.
La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui
documenti,
abilitanti all’esercizio dell’attività radioamatoriale, prorogati nei sensi
di cui
al
comma 1.
3.
Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la
dichiarazione
di cui al modello allegato A1.
Articolo
19
(Attestazione
di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01)
1.
Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in
autorizzazioni
generali
per effetto dell’art.15, comma 1 del dPR 447/2001, e per le autorizzazioni
generali
di classe A e di classe B individuate nell’art. 34, comma 1, del menzionato
decreto
presidenziale, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente
decreto,
l’attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della
raccomandazione
CEPT
TR61-01 , di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in
bollo,
può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.
Articolo
20
(Autorizzazioni
generali speciali)
1.
Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano
strutturate
statutariamente
in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all’art. 42,
comma
1, lett. d) del d.P.R. 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle associazioni
per
conto
delle articolazioni locali.
Il
presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, lì 14 febbraio 2003
IL MINISTRO
Per informazioni, potete contattarci tramite ik5vht@interfree.it