ARI

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE DI AREZZO

 

52100 AREZZO P.O.Box 40

 

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, recante

norme sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta

e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29

marzo 1973, n.156, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento delle radio-comunicazioni, che integra la costituzione e la

convenzione dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), adottate a

Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n.25;

Vista la raccomandazione CEPT TR61-02 riguardante l’adeguamento delle prove

d’esami per il conseguimento della patente radioamatoriale armonizzata “HAREC”;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre

1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, recante

“Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2000 n.64.

“Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della conferenza europea

delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione delle

apparecchiature radio”;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante “attuazione della

direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di

radiocomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.”;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 che ha approvato

il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2001, n. 317 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n.300 nonché alla legge 23 agosto 1988, n.400 in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447

“Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni

generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privatoed, in particolare, l’articolo 20;

Considerato che occorre istituire nuove patenti radioamatoriali mediante il

recepimento della raccomandazione CEPT TR61-02 allo scopo di adeguare la normativa

di settore a quella in vigore nei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano la

medesima raccomandazione;

Ritenuto necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale recata nel

citato dPR 5 ottobre 2001, n. 447, con le norme di carattere tecnico contenute nel

presente provvedimento.

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle

telecomunicazioni espresso nell’adunanza n. 180 del 29 gennaio 2003.

DECRETA

CAPO I°

ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE

Sezione 1^

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

(Validità autorizzazione generale - Rinnovo)

1. L’ autorizzazione generale di classe A e di classe B per l’impianto e l’esercizio di

stazione di radioamatore di cui all’art. 34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 ha validità fino

a dieci anni.

2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio

all’ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato

territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello A allegato al

presente decreto.

3. Il rinnovo dell’autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante

presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente

decreto.

4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella

dichiarazione di cui all’allegato A non sono soggette a comunicazioni.

5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle

corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con

domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai

modelli di cui agli allegati B e C.

Articolo 2

(Patente)

1. E’ recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.

2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di

stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione “Harmonized

Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ”.

3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al

comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami

da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell’art. 3

del dPR n.1214/1966.

4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la

raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente “HAREC”, classe A o B, in

occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a

domanda la corrispondente patente italiana.

5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il

titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato

del titolo.

6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:

a) copia della denuncia presentata alla autorità di pubblica sicurezza. competente a

riceverla;

b) n 2 fotografie formato tessera.

Articolo 3

(Esami)

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami

per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:

a) per la patente di classe A:

a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma

di cui all’allegato D al presente decreto;

a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di

trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del

programma di cui alla lettera a1);

b) per la patente di classe B:

b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).

2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli art.5, 6, e 7 del

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.

3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.

4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato

deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.

5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti

degli ispettorati territoriali.

6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A

devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse,

di cui al comma 1, lett. a2).

7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la

partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente

ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame

presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa

una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli

interessati.

8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l’attestato di cui

allegato E.

Articolo 4

(Domande ammissione esami)

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di

operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al

competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni

anno, accompagnata dai seguenti documenti:

a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;

b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;

c) una marca da bollo del valore corrente;

d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.

2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami

che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Articolo 5

(Esoneri prove di esami)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del dPR n.

1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al

conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale,

rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;

b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di

Stato.

2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti

titoli:

a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle

comunicazioni;

b) laurea in ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o

equipollente;

c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un

istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la

sola prova scritta di cui all’art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di

classe B di cui all’art.2.

4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o

di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di

provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

Articolo 6

(Nominativo)

1. Il nominativo, di cui all’art. 37 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447, è formato da uno o

più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell’alfabeto), seguito da una singola cifra e

da un gruppo di non più di tre lettere.

2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato :

a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;

b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli artt.41 e 42 del

dPRn.447/2001.

Articolo 7

(Acquisizione nominativo)

1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata

debbono presentare domanda in bollo:

a) per la classe A al Ministero delle comunicazioni- direzione

generale concessioni e autorizzazioni -;

b) per la classe B all’ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni,

competente per territorio.

2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla

ricezione della relativa domanda.

Articolo 8

(Tirocinio)

1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi

nell’apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una

potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di

radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso

di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione.

Articolo 9

(Ascolto)

1. I soggetti di cui all’art. 43 del dPR n. 447/2001, che intendono ottenere un

attestato dell’attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme

all’allegato F, l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva, da

apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di

cui all’allegato G.

2. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (short

wave listener ) è formata da : “lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della

provincia di appartenenza”.

Articolo 10

(Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate)

1. L’autorizzazione generale di cui all’art. 1, comma 1, fermo restando il disposto di

cui all’art. 41 del dPR n..447/2001, costituisce requisito per il conseguimento senza

oneri, a mezzo della dichiarazione di cui all’allegato H, dell’autorizzazione generale per

l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori

del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero delle

comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva

l’eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel

termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il

nominativo di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e b).

3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono

operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al

servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di

emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione Internazionale

delle Telecomunicazioni (ITU).

4. Il titolare dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni

ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il

soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte dell’allegato D, sono tenuti al

controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e,

all’occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di

disturbi ai servizi di telecomunicazione.

5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l’emissione continua

della portante radio

6. L’emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente

agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi

automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell’ultimo

segnale .

7. L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.

8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.

9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.

10. E’ consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su

bande di frequenze e bande di emissione diverse.

11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si

intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle

comunicazioni il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso,

comunica all’interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.

Sezione 2^

(NORME TECNICHE)

Articolo 11

(Bande di frequenza)

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite

possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia

dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Articolo 12

(Norme d’esercizio)

1. L’esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle

norme legislative e regolamentari vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni contenute

nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

2. E’ vietato l’uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal

titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la

diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della

stazione dalla quale si effettua la trasmissione.

3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore

italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni

estere abbiano notificato la loro opposizione.

4. E’consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti

pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento

delle finalità proprie dell’attività di radioamatore.

5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in

linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono

essere effettuate esclusivamente con l’impiego di codici internazionalmente riconosciuti;

è ammesso l’impiego del codice “Q” e delle abbreviazioni internazionali in uso.

6. All’inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel

corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di

trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere

contenuto in ogni pacchetto.

7. E’ vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare

segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.

8. E’ vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a

ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi

intercettati e involontariamente captati.

Articolo 13

(Trasferimento di stazione)

1. Nell’ambito del territorio dello Stato è consentito l’esercizio temporaneo della

stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza

comunicazione alcuna.

2. L’ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello

indicato nell’autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al

competente ispettorato territoriale.

3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare

dell’autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell’art.

37 del dPR n. 447/2001.

Articolo 14

(Controllo sulle stazioni)

1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni

momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni o

dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. La dichiarazione concernente l’autorizzazione per l’impianto e l’esercizio di

stazione di radioamatore, di cui all’art.34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 deve

accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero

delle comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica

sicurezza.

Articolo 15

(Limiti di potenza)

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale di

ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con

le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media

fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in

corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione:

classe A, fisso o mobile/portatile 500 W

classe B, fisso o mobile/portatile 10 W

Articolo 16

(Requisiti delle apparecchiature)

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore

acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti

dalla normativa internazionale di settore.

2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove

predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze

diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono

comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all’art. 12.

Articolo 17

(Installazione di antenne)

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di

cui all’art. 397 del dPR 29 marzo 1973, n. 156 nonché le vigenti norme di carattere

tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

2. L’installazione dell’impianto d’antenna non deve provocare turbative e

interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

CAPO II°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18

(Validità dei documenti per l’esercizio dell’attività radioamatoriale)

1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto

dell’art.15, comma 3, del dPR 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono il

valore di dichiarazione, ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto presidenziale, con

validità di dieci anni a decorrere:

a) dalla data originaria della licenza o da quella dell’ultimo rinnovo per i documenti

in essere al 1° gennaio 2002;

b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31

dicembre 2001, non ancora evase.

2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui

documenti, abilitanti all’esercizio dell’attività radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui

al comma 1.

3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la

dichiarazione di cui al modello allegato A1.

Articolo 19

(Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01)

1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni

generali per effetto dell’art.15, comma 1 del dPR 447/2001, e per le autorizzazioni

generali di classe A e di classe B individuate nell’art. 34, comma 1, del menzionato

decreto presidenziale, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente

decreto, l’attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione

CEPT TR61-01 , di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in

bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.

Articolo 20

(Autorizzazioni generali speciali)

1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate

statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all’art. 42,

comma 1, lett. d) del d.P.R. 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle associazioni per

conto delle articolazioni locali.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 14 febbraio 2003

IL MINISTRO

 

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