ARI
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI AREZZO
52100 AREZZO P.O.Box 40
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4,
comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della
popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di
emissioni elettromagnetiche;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione
delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, il
Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31
luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad
indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini
della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi
elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare
il campo di applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio
2001;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24
giugno 2002; Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di
valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM);
Preso atto che non e' stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba avere ulteriore corso
il presente decreto;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i
valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei
possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai
campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100
kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai
fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi
medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di
esposizione.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni
professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli
impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento
determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera
a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non
riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si
applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del
Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse
spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo
quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei
riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di
applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle
particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Art. 2.
Definizioni ed unità di misura
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione
1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono
essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B,
intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo
termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle
suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come
ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari,
si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su
un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi
intervallo di sei minuti.
Art. 4.
Obiettivi di qualità
1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto,
calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono
superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono
essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e
su qualsiasi intervallo di sei minuti.
2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate
ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali,
sanitari e ricreativi.
Art. 5.
Esposizioni multiple
1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.
Art. 6.
Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione
1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle
indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal
CEI.
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con
l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 7.
Aggiornamento delle conoscenze
1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n.
36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente
decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle
ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia
dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 luglio 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Allegato A
DEFINIZIONI
Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione
2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la
valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz
- 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione
2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la
valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz
- 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.».
Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la
misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di
frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01,
classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione
dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz,
con riferimento all'esposizione umana».
Per informazioni, potete contattarci tramite ik5vht@interfree.it