ARI
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI AREZZO
52100 AREZZO P.O.Box 40
D.M. del 30 gennaio 2002 "Determinazione provvisoria dei contributi relativi all'esercizio delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali in materia di telecomunicazione ad uso privato" (G.U. n. 32 del 07-02-2002)
IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n.1214;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;
Visti i
decreti ministeriali 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982,
Visto il
decreto ministeriale 1 giugno 1992 relativo ai canoni
Visto il
decreto ministeriale 18 dicembre 1996 concernente
Vista la
legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare l'art. 20, commi 5, 6 e 7;
Vista la
legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
Considerato
che la pubblicazione del predetto regolamento n. 447/2001 è avvenuta allo
scadere dell'anno 2001, non consentendo la tempestiva definizione del
provvedimento concernente i contributi;
Considerata
altresì la complessità della fissazione dei nuovi importi da definire
utilizzando criteri completamente distinti da quelli che presiedevano alla
individuazione dei canoni di
concessione;
Considerato
che i titolari delle licenze individuali e delle
Considerato
che l'esercizio delle attività relative alle licenze individuali ed alle
autorizzazioni generali, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per
effetto dell'art. 15 del ripetuto regolamento n. 447/2001, prosegue senza
soluzione di continuità e che si rende necessario assicurare, in via
provvisoria, all'entrata del bilancio dello Stato le somme inerenti l'utilizzo
delle risorse scarse;
Visto il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 4 (indirizzo
politico-amministrativo, funzioni e responsabilità) in
materia di determinazione di
tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
Riconosciuta
l'opportunità di dettare disposizioni circa il versamento, in acconto, da parte
degli anzidetti titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali
entro il termine del 28 febbraio 2002, da conguagliare secondo le misure dei
contributi in via di definizione;
Considerato
che e' necessario consentire agli interessati, al momento della conoscenza degli
importi dei contributi, di rinunciare alla licenza individuale o alla
autorizzazione generale;
Decreta:
Art. 1.
1. I titolari
di licenze
individuali per
i collegamenti
radioelettrici ad
uso privato, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per effetto
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2001, n. 447, sono
tenuti entro il termine del 28 febbraio 2002
al versamento di una somma, in acconto, pari al 50% del canone di concessione
dovuto al 31 dicembre 2001.
2. I
titolari delle
autorizzazioni generali per linee telefoniche ad
uso privato, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per effetto
dell'art. 15
del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001, n.
447, sono
tenuti entro il 28 febbraio 2002 al versamento
di una somma,
in acconto,
pari al 10% del canone di
concessione dovuto al 31 dicembre 2001.
3. I conguagli
di cui ai commi 1 e 2 sono versati su richiesta ed entro
i termini
fissati dal
Ministero, dopo la definizione della
misura dei
contributi dovuti.
4. I richiedenti
le licenze individuali temporanee sono tenuti al pagamento di una
somma pari
al 60% del canone di
concessione in vigore al 31 dicembre 2001.
5. Gli eventuali
versamenti effettuati
per l'anno
2002, prima dell'efficacia del
regolamento sui
contributi, sono
portati a detrazione della
somma dovuta in base a detto regolamento.
Art. 2.
1. I titolari
delle licenze
individuali e delle
autorizzazioni generali, conseguite dal 1 gennaio 2002 secondo la disciplina
dettata dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 447/2001, sono tenuti a
versare i
contributi dopo l'adozione del relativo regolamento ed entro i termini
fissati dal Ministero, salva la facoltà di rinuncia.
Art. 3.
1. I radioamatori e gli esercenti apparati radioelettrici di debole
potenza di
cui all'art. 334
del decreto
del Presidente
della Repubblica n.
156/1973, già
operanti al
31 dicembre 2001, sono tenuti al
pagamento, entro il 28 febbraio 2002, di un acconto pari a quanto
dovuto alla
data del 31 dicembre 2001, salva la facoltà di rinuncia dopo l'adozione
del regolamento inerente i contributi.
Il presente
decreto sarà
inviato alla
Corte dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2002
Il Ministro: Gasparri
Registrato
alla Corte dei conti il 1 febbraio 2002
Ufficio
controllo comunicazioni, registro n. 1, foglio n. 149
Per informazioni, potete contattarci tramite ik5vht@interfree.it