ARI

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE DI AREZZO

 

52100 AREZZO P.O.Box 40

 

D.M. del 30 gennaio 2002  "Determinazione provvisoria dei contributi relativi all'esercizio delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali in   materia di telecomunicazione ad uso privato" (G.U. n. 32 del 07-02-2002)

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n.1214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982, 9 febbraio 1989, 4 agosto 1989 e 1 agosto 1991 riguardanti i canoni dovuti per le concessioni radioelettriche ad uso privato, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 356 del 30 dicembre 1981, n. 205 del 28 luglio 1982, n. 144 del 22 giugno 1989, n. 193 del 19 agosto 1989 e n. 270 del 18 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1992 relativo ai canoni riguardanti le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 settembre 1992;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996 concernente l'adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare l'art. 20, commi 5, 6 e 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali nel settore delle attività di telecomunicazioni ad uso privato;

Considerato che la pubblicazione del predetto regolamento n. 447/2001 è avvenuta allo scadere dell'anno 2001, non consentendo la tempestiva definizione del provvedimento concernente i contributi;

Considerata altresì la complessità della fissazione dei nuovi importi da definire utilizzando criteri completamente distinti da quelli che presiedevano alla individuazione   dei canoni di concessione;

Considerato che i titolari delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per effetto dell'art. 15 del citato regolamento n. 447/2001, non sono in condizioni di effettuare i versamenti dei contributi anteriormente alla adozione del relativo regolamento;

Considerato che l'esercizio delle attività relative alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per effetto dell'art. 15 del ripetuto regolamento n. 447/2001, prosegue senza soluzione di continuità e che si rende necessario assicurare, in via provvisoria, all'entrata del bilancio dello Stato le somme inerenti l'utilizzo delle risorse scarse;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 4 (indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità) in  materia  di determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

Riconosciuta l'opportunità di dettare disposizioni circa il versamento, in acconto, da parte degli anzidetti titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali entro il termine del 28 febbraio 2002, da conguagliare secondo le misure dei contributi in via di definizione;

Considerato che e' necessario consentire agli interessati, al momento della conoscenza degli importi dei contributi, di rinunciare alla licenza individuale o alla autorizzazione generale;

 

                              Decreta:

                               Art. 1.

 

  1. I   titolari   di   licenze   individuali   per  i  collegamenti radioelettrici  ad  uso privato, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per effetto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica  5 ottobre  2001, n. 447, sono tenuti entro il termine del 28 febbraio  2002 al versamento di una somma, in acconto, pari al 50% del canone di concessione dovuto al 31 dicembre 2001.

2. I  titolari  delle autorizzazioni generali per linee telefoniche ad  uso privato, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per effetto  dell'art.  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2001,  n.  447,  sono  tenuti entro il 28 febbraio 2002 al versamento  di  una  somma,  in  acconto,  pari  al 10% del canone di concessione dovuto al 31 dicembre 2001.

  3. I  conguagli  di cui ai commi 1 e 2 sono versati su richiesta ed entro  i  termini  fissati  dal  Ministero, dopo la definizione della

misura dei contributi dovuti.

  4. I  richiedenti  le licenze individuali temporanee sono tenuti al pagamento  di  una  somma  pari  al  60% del canone di concessione in vigore al 31 dicembre 2001.

  5. Gli  eventuali  versamenti  effettuati  per  l'anno  2002, prima dell'efficacia   del  regolamento  sui  contributi,  sono  portati  a detrazione della somma dovuta in base a detto regolamento.

 

 

Art. 2.

 

  1. I  titolari  delle  licenze  individuali  e delle autorizzazioni generali, conseguite dal 1 gennaio 2002 secondo la disciplina dettata dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, sono tenuti a  versare  i  contributi dopo l'adozione del relativo regolamento ed entro i termini fissati dal Ministero, salva la facoltà di rinuncia.

 

 

Art. 3.

 

  1. I radioamatori e gli esercenti apparati radioelettrici di debole potenza  di  cui  all'art.  334  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  156/1973,  già  operanti  al  31 dicembre 2001, sono tenuti  al pagamento, entro il 28 febbraio 2002, di un acconto pari a quanto  dovuto  alla  data del 31 dicembre 2001, salva la facoltà di rinuncia dopo l'adozione del regolamento inerente i contributi.

  Il  presente  decreto  sarà  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 30 gennaio 2002

                                  Il Ministro: Gasparri

 

Registrato alla Corte dei conti il 1 febbraio 2002

Ufficio controllo comunicazioni, registro n. 1, foglio n. 149

 

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