ARI
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI AREZZO
52100 AREZZO P.O.Box 40
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni
Divisione I° - Sezione VI°
Il Direttore Generale
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1966, n.1214;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.447;
- Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 luglio 2002, n.146 che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
- Visto la determinazione direttoriale della Direzione generale concessioni ed autorizzazioni del 23 luglio 2001 recante “variazioni delle bande UHF dei ponti ripetitori radioamatoriali”;
- Tenuto conto delle indicazioni formulate dalle associazioni nazionali radioamatoriali maggiormente rappresentative nel corso di vari incontri, tenutisi presso la sede ministeriale, riguardanti le allocazioni di banda delle stazioni ripetitrici, analogiche e numeriche;
- Considerato che è in corso di definizione un decreto ministeriale inteso a dettare, relativamente alle stazioni di radioamatore ed alle stazioni ripetitrici, le norme tecniche di coordinamento con la disciplina generale recata dal citato DPR n.447/2001;
- Allo scopo di corrispondere alle esigenze dei radioamatori e nell’interesse dello sviluppo del radiantismo;
- Tenuto conto dell’avviso manifestato dalla Direzione generale pianificazione e gestione frequenze
DETERMINA
Art. 1
Nel rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche è ammesso, in via sperimentale a tutto il 31 dicembre 2003, l’impianto e l’esercizio di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche per il servizio di radioamatore in tutte le bande di frequenze, designate a tale scopo dalle organizzazioni internazionali radioamatoriali e riconosciute dalla UIT, purché coerenti con le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 luglio 2002, approvativo del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, inerenti il servizio radioamatoriale e nel rispetto del relativo statuto.
Art. 2
Ai fini del conseguimento della autorizzazione generale si applica l’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447.
Art. 3
Le stazioni ripetitrici che utilizzano le bande di frequenza attribuite al servizio di radioamatore con statuto secondario devono essere disattivate allorché provochino interferenze nocive ai servizi radio operanti nelle medesime bande di frequenza con statuto primario.
Art. 4
-1 L’emissione della portante a radiofrequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore.
-2 L’emissione della stazione deve essere automaticamente interrotta dopo un periodo di tempo non superiore a dieci secondi dalla ricezione dell’ultimo segnale.
-3 Il nominativo della stazione deve essere trasmesso dalla stazione stessa ogni dieci minuti.
Art. 5
La massima potenza equivalente irradiata non deve essere superiore a dieci Watt.
Art. 6
E’ consentita l’interconnessione tra le stazioni ripetitrici.
Roma, 14 ottobre 2002
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Laura Aria)
Per informazioni, potete contattarci tramite ik5vht@interfree.it