
TASSA SUI RICORSI
Voglio
segnalare che con la Legge Finanziaria del 2010, 23 dicembre 2009, n. 191, all’articolo 2 comma 212 è stata inserita la
modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
articoli 10 comma 6 bis e 13 comma 2, la quale ha introdotto la tassa sui
ricorsi alla Magistratura Civile anche per le sanzioni amministrative. In altre
parole, con le nuove disposizioni chiunque volesse contestare delle
contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, ad Ordinanze
Sindacali o ad altro, dovrà versare, a pena dell’inammissibilità della
corrispondente pratica, una somma di denaro. Tale importo viene perso dalla
parte ricorrente se questa si presenta dal Giudice di Pace senza avvocato,
anche se essa stessa ottiene la vittoria di causa nel medesimo ricorso.
La politica che ha giustificato tale tassa si
inquadra nel fatto di limitare il sovraccarico delle dette pratiche delle quali
i tribunali e gli uffici dei Giudici di Pace in Italia sono molto pieni.
Certamente non si può accettare una mole di
lavoro eccessiva ed inutile per le relative cariche dello Stato; però ricordo
che è un diritto potersi difendere da eventuali errori amministrativi e
sanzionatori, anche nel senso economico.
Inesorabilmente, devo comunicare che con il
Decreto Legge finanziario dell’estate 2010 convertito con Legge 30 luglio 2010,
n. 122, le suddette sanzioni sono aumentate con la modifica dell’articolo 13
commi 1 e 2 del D.P.R. 155/2002.
Già in passato è stata introdotta una norma
simile nel Codice della Strada e un anno dopo circa, la Corte Costituzionale ha
eliminato la detta disposizione legislativa applicando il diritto di difesa per
tutti i cittadini.
Di seguito si riporta il testo della
pronuncia in questione:
N. 114
Sentenza 5 - 8
aprile 2004
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: G. Z.; Giudici:
V. O., C. M., F. C., G. N. M., P. A. C., A. M., F. B., G. M. F., F. A., U. D.
S., R. V., P. M., A. Q.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, promossi con
ordinanze del 22 settembre 2003 dal Giudice di pace di Mestre, del 28 agosto
2003 dal Giudice di pace di Anzio, del 12 settembre 2003 dal Giudice di pace di
Vietri di Potenza, del 2 ottobre 2003 dal Giudice di
pace di Bari, del 30 agosto 2003 dal Giudice di pace di Montepulciano, del 20
ottobre 2003 dal Giudice di pace di Bari, del 17 ottobre 2003 dal Giudice di
pace di Recco, del 9 ottobre 2003 dal Giudice di pace
di Reggio Calabria, del 21 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Pratola Peligna, del 17 ottobre
2003 dal Giudice di pace di Pisa, del 16 ottobre 2003 dal Giudice di pace di
Mestre e del 6 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Asiago, rispettivamente
iscritte ai nn. 996, 997, 999, 1044, 1047, 1081,
1083, 1087, 1092, 1094, 1095 e 1110 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
47, 49, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 marzo
2004 il Giudice relatore A. Q.
Ritenuto in fatto
1.- I Giudici di pace di Mestre (r.o. n. 996 e n.
1095 del 2003), Anzio (r.o. n. 997 del 2003), Vietri di Potenza (r.o. n. 999
del 2003), Bari (r.o. n. 1044 e n. 1081 del 2003),
Montepulciano (r.o. n. 1047 del 2003), Recco (r.o. n. 1083 del 2003),
Reggio Calabria (r.o. n. 1087 del 2003), Pratola Peligna (r.o. n. 1092 del 2003), Pisa (r.o.
n. 1094 del 2003) ed Asiago (r.o. n. 1110 del 2003)
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.
Premettono i rimettenti che la norma impugnata - relativa al giudizio
direttamente instaurabile avverso il verbale di contestazione d'infrazione alle
norme sulla circolazione stradale - fa carico a chi agisce, «all'atto del
deposito del ricorso», di «versare presso la cancelleria del giudice di pace, a
pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore».
1.1.- I Giudici di pace di Mestre e di Anzio, in quelle che risultano in
ordine cronologico le prime due ordinanze relative alla questione in esame (r.o. n. 996 e n. 997 del 2003), deducono la violazione
unicamente degli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Il primo dei rimettenti (r.o. n. 996 del 2003) -
non senza aver sottolineato, nel ripercorrere in via di estrema sintesi le
vicende del giudizio a quo, che il ricorrente «ha provveduto, come
disposto dalla nuova normativa, al deposito giudiziario della somma» dovuta ex
lege - pone preliminarmente in luce come
l'obbligo suddetto si risolva in uno «strumento per ridurre drasticamente il
numero dei procedimenti» giurisdizionali in materia, ciò che darebbe luogo ad
una «grave disparità di trattamento tra i cittadini», precludendo ai non
abbienti di «poter validamente proporre le proprie ragioni in sede
giudiziaria».
Si realizzerebbe, così, una violazione non soltanto dell'art. 3 della
Costituzione (essendo la parità dei cittadini davanti alla legge «enormemente
turbata dall'onere imposto al ricorrente non benestante»), ma pure dell'art. 24,
«considerato che, in queste condizioni, i cittadini meno facoltosi» si
vedrebbero «indirettamente privare della possibilità di tutelare i propri
diritti in via giudiziaria, con grave nocumento al principio che la difesa è
diritto inviolabile».
Parimenti, il Giudice di pace di Anzio (r.o. n.
997 del 2003) - nel dedurre la violazione degli stessi articoli della
Costituzione - assume che la norma impugnata «rappresenta un indubbio ed
ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del
ricorrente» (essendo questi, di fatto, indotto «a desistere
dall'impugnazione»), concretando inoltre «una manifesta disparità di
trattamento» tra gli utenti della strada, con il favorire «ingiustificatamente
coloro i quali dispongono di maggiore agiatezza economica».
1.2.- Più articolata si rivela la prospettazione del Giudice di pace di Vietri di Potenza (r.o. n. 999
del 2003), il quale ipotizza il contrasto - oltre che con gli articoli 3 e 24 -
anche con l'art. 2 della Costituzione.
Tale rimettente eccepisce - in primis - l'esistenza di una (doppia)
«violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione».
La «novella» al codice della strada avrebbe, a suo dire, «creato di fatto e
riservato sul piano processuale (…) una diversa posizione al ricorrente e alla
Pubblica Amministrazione» (evidente in particolar modo in sede conclusiva del
giudizio, e ciò in quanto l'Amministrazione, in caso di esito processuale a sé
favorevole, «ha immediatamente a disposizione la somma che le è dovuta oltre
sicuramente ad una parte delle spese di causa», considerato che la sanzione
inflitta è di regola «comminata nel minimo edittale»), differenziando, altresì,
«il cittadino abbiente da quello meno abbiente» (giacché soltanto ai primi
sarebbe permesso di poter esercitare la tutela dei propri diritti proponendo
ricorso al giudice ordinario).
Tale situazione di disparità - che il rimettente giudica «ancor più
pregnante» ove «si consideri che lo stesso legislatore, al fine di eliminare
gli ostacoli di carattere economico tra i cittadini, ha previsto con l'art. 26
della legge 689/1981 il pagamento rateale della sanzione (…) “su richiesta
dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate”» - non
sarebbe mitigata dal fatto che i soggetti non abbienti possono, pur sempre,
«presentare il ricorso amministrativo (che non prevede il versamento della
cauzione)». Se così fosse, infatti, dovrebbe concludersi che «il ricorso al
giudice sia un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai soggetti
economicamente agiati» (con violazione dello stesso art. 2 della Costituzione,
atteso che tra i diritti inviolabili dell'uomo rientra pure «il diritto
all'eguaglianza, come valore assoluto della persona umana e diritto
fondamentale dell'individuo»).
L'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 creerebbe, dunque, in base
alle condizioni economiche del ricorrente e quanto all'accesso alla tutela
giurisdizionale, un “trattamento differenziato”, il quale però - sottolinea il
rimettente - «può trovare legittima applicazione solo ove vi sia
l'indefettibile presenza di ragionevoli motivi», non ravvisabili «nello scopo
di evitare che il cittadino meno abbiente possa ricorrere in sede
giurisdizionale contro i verbali d'infrazione al codice della strada».
1.3. - Il Giudice di pace di Bari, proponendo argomentazioni pressoché
identiche a quelle sopra indicate, ha dedotto - con la prima delle due
ordinanze da esso pronunciate (r.o. n. 1044 del 2003)
- l'esistenza di una violazione degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.
Dubita il rimettente della legittimità costituzionale della norma
impugnata, in primo luogo, «per difetto di ragionevolezza e disparità di
trattamento», situazione quest'ultima che vedrebbe contrapposti «il cittadino
che per le sue condizioni economiche è in condizione di depositare la cauzione
richiesta» e colui che, «privo di mezzi o con scarse possibilità economiche»,
si vede «preclusa» la possibilità di adire le vie giurisdizionali.
Deduce, inoltre, il suddetto giudice a quo la «violazione dell'art.
24 della Costituzione, che consente a tutti i cittadini di agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti senza limitazioni», avanzando il «sospetto»
che il legislatore abbia voluto, in subiecta
materia, «reintrodurre la ripudiata regola del “solve et repete”».
Eccepisce, infine, il contrasto con l'art. 113 della Costituzione, in
quanto la norma in esame «condiziona notevolmente e senza alcuna plausibile
giustificazione la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della
pubblica amministrazione».
I medesimi parametri sono invocati anche dal Giudice di pace di Mestre,
nella seconda delle due ordinanze (r.o. n. 1095 del
2003) emesse da quell'ufficio giudiziario.
Il rimettente assume che tale norma darebbe vita ad «un'evidente differenza
di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro che hanno la capacità
patrimoniale per assolvere all'adempimento imposto e coloro che non hanno mezzi
sufficienti per effettuare il pagamento», nonché - tenuto conto che la
proposizione del ricorso amministrativo non è subordinata alla medesima
condizione - ad una «ingiustificata differenza tra i due mezzi di opposizione,
rendendo (…) evidente che il ricorso avanti il giudice di pace diventerebbe uno
strumento di tutela fruibile solo dai soggetti più facoltosi» (con violazione
anche del «secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce che è
compito della Repubblica rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini»).
Deduce, inoltre, la violazione del «diritto di difesa sancito dagli
articoli 24 e 113 della Costituzione», non essendo la cauzione contemplata
dalla norma suddetta «in alcun modo razionalmente collegata alla pretesa
dedotta in giudizio», né mirando «allo scopo di assicurare al procedimento uno
svolgimento conforme alla sua funzione». Essa, per contro, appare piuttosto
«introdotta al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti avverso
provvedimenti amministrativi».
1.4.- Ipotizza, invece, la violazione anche dell'art. 25, primo comma,
della Costituzione (oltre che degli articoli 3 e 24, primo comma,) il Giudice
di pace di Montepulciano (r.o. n. 1047 del 2003).
Questi ritiene, difatti, che l'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del
1992 si ponga in contrasto «con i principi di eguaglianza di tutti i cittadini
di fronte alla legge e di libero accesso alla tutela giurisdizionale dei propri
diritti davanti al giudice naturale precostituito per legge».
Sottolinea che tale norma, «nel prevedere l'obbligatorietà di una cauzione
addirittura per poter accedere alla tutela giurisdizionale», darebbe vita ad
una «inedita (…) doppia discrasia», ed esattamente - da un lato - «tra azioni
esperibili in via giurisdizionale e azioni esperibili in via amministrativa»,
nonché - dall'altro - «all'interno della stessa categoria delle azioni di
carattere giurisdizionale».
Con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, il rimettente pone in
luce come per nessuna azione di carattere giurisdizionale l'ordinamento preveda
l'obbligo di prestare preventivamente cauzione, atteso che, pur essendo tale
istituto «ben conosciuto dalle norme processuali», esse lo contemplano non come
«sbarramento iniziale» per l'accesso alla tutela giurisdizionale, bensì «solo a
giudizio ormai pendente, e a discrezione del giudice». Nel caso in esame,
inoltre, la cauzione - salvo non volere ritenere che la sua imposizione ope legis si
giustifichi in quanto “lo Stato teme per la solvibilità del ricorrente” - contravverrebbe
alla stessa natura dell'istituto, che è «quella di un deposito di somme di
denaro a garanzia di un determinato comportamento futuro», richiesto a colui
che è gravato dalla prestazione della cauzione.
La sua previsione, quindi, risolvendosi in «un'inammissibile anticipazione
della sanzione, perché al ricorrente si chiede di versare subito -
obbligatoriamente e per il solo fatto di chiedere giustizia - ciò che solo il
giudizio di merito potrà eventualmente accertare essere da lui dovuto”, paleserebbe
quale sia la reale finalità avuta di mira dal legislatore, e cioè di
«scoraggiare in maniera ingiustificatamente vessatoria il diritto inalienabile
del cittadino a richiedere giustizia, e richiederla al suo giudice naturale
precostituito per legge» (donde l'ipotizzata violazione pure dell'art. 25,
primo comma, della Costituzione).
La scelta, infine, di compromettere «senza ragione il diritto dei cittadini
alla tutela giurisdizionale» - con violazione dei «principi che portarono la
Corte costituzionale, in anni ormai lontani, a dichiarare costituzionalmente
illegittimo l'art. 98 c.p.c. (…) e la c.d. clausola
del “solve et repete”»
- sostanzierebbe l'altro profilo di «discrasia» denunciato dal rimettente
(quello tra azioni amministrative e giurisdizionali). Una discrasia, questa,
tanto più grave ove si consideri che «il legislatore della novella ha, al
contrario, ulteriormente facilitato il ricorso al prefetto» (il quale «può
essere adito direttamente, mediante una semplice raccomandata»), alterando in
tal modo «il principio di parità/alternatività tra i
due rimedi» e dando vita «all'introduzione “de facto” nell'ordinamento
di un principio di riserva di amministrazione del tutto incompatibile col
sistema costituzionale».
1.5. - Quattro diversi parametri, invece, sono richiamati dal Giudice di
pace di Bari, nella seconda delle ordinanze sopra indicate (r.o.
n. 1081 del 2003), proveniente da tale ufficio giudiziario.
Il rimettente, difatti, ha dedotto che la norma impugnata si porrebbe in
«contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 113 Costituzione».
Premesso che la scelta operata dal legislatore del 2003 «sembra volere
reintrodurre nel nostro ordinamento la regola del “solve et
repete”, già dichiarata incostituzionale in numerose
precedenti pronunzie della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n.
21/1961», il giudice a quo deduce che la previsione legislativa suddetta
- in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione - «potrebbe non
assicurare uguaglianza di trattamento tra colui che è in grado di assolvere la
cauzione preventiva e colui, che pur potendo astrattamente aver ragione nei
confronti dell'amministrazione, necessariamente soccomberebbe per non poterla
corrispondere».
Ipotizza, inoltre, la «violazione del diritto di difesa», atteso che (in
spregio all'art. 24 della Costituzione) «il suo esercizio sarebbe condizionato
dalla maggiore o minore disponibilità economica del singolo».
Assume, infine, la violazione degli articoli 111, secondo comma, e 113,
primo e secondo comma, della Costituzione. L'imposizione di «un previo
pagamento cauzionale a carico del ricorrente» - destinato a convertirsi in caso
di sua soccombenza in un «prelievo totale o parziale in favore»
dell'amministrazione - si tradurrebbe, per un verso, in un «privilegio» in
favore di quest'ultima (con conseguente violazione del principio «di parità
delle parti in contraddittorio» di cui all'art. 111, secondo comma, della
Costituzione), rappresentando, inoltre, «un ingiustificato ostacolo per la
tutela in sede giurisdizionale dei diritti (…) contro gli atti della pubblica
amministrazione» (in contrasto con l'art. 113, primo e secondo comma, della
Costituzione).
1.6.- Sono accomunate, invece, dalla denuncia della violazione
esclusivamente degli articoli 3 e 24 della Costituzione le ordinanze di
rimessione dei Giudici di pace di Recco (r.o. n. 1083 del 2003), di Reggio Calabria (r.o. n. 1087 del 2003) e di Pisa (r.o.
n. 1094 del 2003).
Il primo dei suddetti giudici rimettenti (r.o. n.
1083 del 2003) muove dalla constatazione che «i casi di cauzione previsti dal
codice di rito» costituiscono «un numerus clausus legato soprattutto a provvedimenti di natura
cautelare e non già alla mera presentazione di domande giudiziali di merito»,
ponendo altresì in luce «la sorte» subita dai «depositi di soccombenza» nel
processo civile, «definitivamente abrogati dall'art. 1 della legge 18 ottobre
1977 n. 793» (Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile).
Evidenzia, inoltre, l'irrazionalità - «in una materia caratterizzata dalla
gratuità (…) e dalla massima semplificazione per le parti», alla stregua di
quanto previsto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) - di una disposizione, quale quella censurata, che «pone a
carico del cittadino un costo che, in qualche ipotesi, può anche essere molto
oneroso (…) ed un adempimento, quale quello dell'apertura di un deposito
giudiziario presso l'ufficio postale (…), estremamente complesso».
Assume, infine, la violazione delle norme costituzionali suddette
(articoli. 3 e 24 della Costituzione), giacché l'imposizione della cauzione, da
un lato, «ostacola l'esercizio del diritto di agire per la tutela dei propri
diritti proprio in un settore caratterizzato dal fatto di non addossare alcun
onere né economico né tecnico al cittadino», e, dall'altro, «elimina la tutela
ai non abbienti», ciò che renderebbe evidente come «la finalità di questa
riforma non sia se non quella di creare (…) un forte deterrente alla
presentazione dei ricorsi al giudice di pace».
Il Giudice di pace di Reggio Calabria (r.o. n.
1087 del 2003) deduce che la previsione dell'art. 204-bis del d.lgs. n.
285 del 1992 lederebbe «il diritto fondamentale dell'individuo espressamente
tutelato dall'art. 3 della Costituzione», ponendo «i soggetti abbienti e non
abbienti su un piano di disuguaglianza tra loro».
Su tali basi, quindi, ipotizza che la norma in esame sia «in netto
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale sancisce che tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».
La violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 24 della
Costituzione è posta alla base dell'ordinanza di rimessione del giudice di pace
di Pisa (r.o. n. 1094 del 2003).
Il rimettente assume che i principi sanciti da tali norme sarebbero
derogati ingiustificatamente dalla disposizione impugnata, richiamando all'uopo
la pronuncia della Corte costituzionale n. 67 del 1960 (che dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 cod. proc. civ.).
Deduce, infine, la violazione dei parametri suddetti anche «sotto il
profilo della ragionevolezza». Al riguardo, evidenzia come un trattamento
differenziato riservato a situazioni eguali possa «trovare legittima
applicazione solo ove vi sia l'indefettibile presenza di ragionevoli motivi
oggettivamente rilevabili a giustificazione» dello stesso. In tale prospettiva,
l'esistenza di una sostanziale continuità tra la situazione anteriore alla
legge di riforma del codice della strada, e quella successiva (atteso che -
sottolinea il rimettente - la possibilità contemplata dalla legge n. 214 del
2003 di proporre «ricorso immediato» al giudice di pace era già stata
riconosciuta in virtù di «interpretazione adeguatrice» proposta dalla stessa
Corte costituzionale), risulta ingiustificatamente alterata «in quanto la
prevista cauzione a pena d'inammissibilità finisce per costituire una
“compressione”, una diminuzione, di un diritto di azione già esistente
nell'ordinamento».
1.7.- Ipotizzano, conclusivamente, la violazione anche dell'art. 2 della
Costituzione, oltre che degli articoli 3 e 24, i Giudici di pace di Pratola Peligna (r.o. n. 1092 del 2000) ed Asiago (r.o.
n. 1110 del 2003).
Deduce il primo dei due rimettenti che «la normativa in parola lede il
diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della
Costituzione» (in ciò sostanziandosi la violazione anche dell'art. 2 della
Carta fondamentale), ponendo i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di
disuguaglianza fra loro, precludendo a questi ultimi l'accesso alla tutela
giurisdizionale.
Assume, inoltre, la violazione dell'art. 24 della Costituzione, e ciò in
quanto il «versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del
ricorrente nella sola sede giurisdizionale», oltre a «rappresentare un
ingiustificato quanto ingiusto vantaggio per l'Autorità opposta», priverebbe
della «possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti»
quanti «non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, in tal modo
ledendo gravemente il diritto di difesa» degli stessi.
Verrebbe, in tal modo, a rivivere «di fatto un'anomala figura di imposta “solve
et repete”»,
quantunque la stessa sia stata espunta dall'ordinamento «con sentenza del
giudice delle leggi (n. 21 del lontano 1961)», senza peraltro dimenticare -
conclude il rimettente - che «la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 67
del 1960) dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 98 del c.p.c., che prevedeva proprio il potere del giudice
d'imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in
caso di mancato versamento».
Si richiama a tale decisione di questa Corte anche il Giudice di pace di
Asiago (r.o. n. 1110 del 2003), il quale -
sviluppando argomentazioni praticamente identiche a quelle già illustrate -
torna a ribadire come l'avvenuta «introduzione dell'obbligo di versamento di
una somma, costituente un vero e proprio deposito cauzionale», di fatto,
«verrebbe a consentire l'accesso alla giustizia solo ai cittadini facoltosi».
Sussisterebbe, pertanto, violazione dell'intero art. 24 della Costituzione,
se è vero che - mentre i primi due commi stabiliscono che tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi,
riconoscendo la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento - il terzo comma garantisce che siano «assicurati ai non abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione».
2.- È intervenuto in tutti i giudizi così promossi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo il rigetto della questione.
La difesa erariale - sul presupposto che «il ricorso al giudice di pace»
rappresenti, in tale materia, «una soluzione alternativa (ed in certa misura
agevolata) rispetto al rimedio generale (ricorso al prefetto)» - esclude
l'ipotizzata disparità di trattamento.
Poiché, infatti, l'amministrazione affronta il giudizio senza aver avuto
«neppure la possibilità di una verifica approfondita» - attraverso l'esame
dell'autorità prefettizia - della fondatezza della pretesa avversaria, sarebbe
«ragionevole che il ricorso diretto al giudice di pace (…) sia sottoposto dalla
legge a particolari oneri».
La previsione della cauzione, inoltre, non costituirebbe - ad avviso
dell'Avvocatura - neppure un meccanismo del tutto «innovativo all'interno
dell'ordinamento, che registra, nel settore penale, altre ipotesi similari», e
segnatamente «quella prevista dal primo comma dell'art. 3-bis della
legge 31 maggio 1965, n. 575» (Disposizioni contro la mafia), nonché quelle di
cui agli articoli 162 (Oblazione nelle contravvenzioni) e 162-bis
(Oblazione discrezionale) del codice penale.
La conclusione è, quindi, nel senso che il legislatore del 2003, «mosso da
un intento di cautela deflativa», avrebbe «operato una scelta di carattere
procedimentale» assolutamente ragionevole, proponendosi «di differenziare le
discipline ed i relativi rimedi previsti dall'ordinamento, a seconda che
l'autore della violazione intenda far valere i propri diritti di fronte
all'autorità amministrativa ovvero, anticipatamente, a quella giudiziaria».
1.— I Giudici di pace indicati in epigrafe hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 204-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione
introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla
legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.
Oggetto delle loro censure è la previsione normativa che stabilisce - a
carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d'infrazione
alle regole del codice della strada - l'onere di «versare presso la cancelleria
del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla
metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore».
2.— Elemento comune a tutte le ordinanze di rimessione è l'ipotizzata
violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che
l'onere in questione - pena l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale - si
risolverebbe in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi
economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il
pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare
l'accesso alla tutela giurisdizionale, con conseguente pregiudizio del loro
«diritto inviolabile» di agire in giudizio.
Né ad escludere tale evenienza varrebbe il rilievo che resta ferma per
costoro la possibilità di proporre - senza necessità di alcun preventivo
versamento, non contemplato in tale ipotesi - il ricorso all'autorità
prefettizia (ex art. 203 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992), giacché
ciò, semmai, evidenzierebbe vieppiù l'esistenza di un
trattamento discriminatorio, trasformando il ricorso al giudice di pace in
strumento a disposizione dei soli soggetti più facoltosi, con violazione anche
del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica
di rimuovere, e non già creare, «ostacoli» all'eguaglianza sostanziale dei
cittadini.
Alcuni dei giudici a quibus - sempre in
relazione alla violazione dell'art. 3 della Costituzione - denunciano anche un
intrinseco difetto di ragionevolezza che connoterebbe la norma in esame,
sottolineando - in particolare - come il versamento da essa contemplato non sia
in alcun modo razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, né assolva
«allo scopo di assicurare al procedimento uno svolgimento conforme alla sua
funzione», apparendo piuttosto introdotto «al fine di restringere il campo dei
possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi».
La censura relativa alla violazione degli articoli 3 e 24 della
Costituzione è accompagnata, poi, in talune ordinanze di rimessione, da altre
concernenti gli articoli 2, 25, primo comma, 111, secondo comma, e 113 della
Carta fondamentale.
3.— Le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno
trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi.
4.— La questione sollevata dal Giudice di pace di Mestre con l'ordinanza n.
996 del 2003 è inammissibile.
L'ordinanza, infatti, dà atto dell'avvenuto versamento della somma da parte
del ricorrente, di talché il dubbio relativo all'illegittimità costituzionale
della norma che contempla detto versamento - sotto il profilo della «grave
disparità di trattamento tra i cittadini» - è privo di rilevanza nel giudizio a
quo.
5.— Nel merito la questione proposta con le altre ordinanze di rimessione è
fondata.
5.1.— «Il principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, deve trovare attuazione
uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali
e sociali» (cfr. sentenza n. 67 del 1960).
Alla luce di tale principio deve ritenersi che l'imposizione dell'onere
economico di cui all'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 finisca con
il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione
proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto
preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente
sull'ammissibilità dell'azione esperita.
5.2.— Giova rammentare come il problema - non nuovo nella giurisprudenza di
questa Corte - della compatibilità tra il principio costituzionale che
garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti e singole norme
che impongono determinati incombenti (anche di natura economica) a carico di
coloro che tale tutela richiedano, sia stato risolto alla luce della
distinzione fra gli oneri che sono «razionalmente collegati alla pretesa
dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento
meglio conforme alla sua funzione», da ritenere evidentemente consentiti, e
quelli che tendono, invece, «alla soddisfazione di interessi del tutto estranei
alle finalità predette», i quali - conducendo al risultato «di precludere o
ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale» - incorrono
«nella sanzione dell'incostituzionalità» (cfr. sentenze n. 522 del 2002 e n.
333 del 2001).
Orbene, tale seconda evenienza è quella che ricorre nel caso della
disciplina censurata, considerate sia l'entità economica dell'esborso,
superiore alla misura della sanzione generalmente inflitta in concreto ai
trasgressori, sia soprattutto le modalità di assolvimento dell'onere economico de
quo, destinate a tradursi in un procedimento macchinoso nella fase tanto
del versamento della somma quanto della sua (eventuale) restituzione all'avente
diritto.
Sotto altro aspetto, deve osservarsi che l'imposizione in via generalizzata
- da parte della norma censurata - del suddetto onere a carico del soggetto che
intenda adire le vie giudiziali, in nessun modo funzionale alle esigenze del
processo, si risolve in un ostacolo, anche per l'ammontare dell'esborso pari
alla metà del massimo edittale della sanzione, che finisce per scoraggiare
l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Alla luce, dunque, delle considerazioni che precedono risulta evidente la
violazione dei citati parametri costituzionali, sia sotto l'aspetto della
lesione del diritto di difesa del ricorrente, sia sotto l'aspetto della palese
irragionevolezza della norma in rapporto alle caratteristiche del procedimento
giurisdizionale in questione, improntato a «gratuità» e «massima
semplificazione per le parti», secondo quanto stabilito dall'art. 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
6.— L'accertata violazione degli
articoli 3 e 24 della Costituzione assorbe le ulteriori censure dedotte dai
rimettenti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla
legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214;
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con l'ordinanza indicata in
epigrafe (r.o. n. 996 del 2003).
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 aprile 2004.
F.to:
G. Z., Presidente
A. Q., Redattore
G. D. P., Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: D. P.
Dovrebbe valere il medesimo principio per la
nuova normativa approvata.
Quindi, posso concludere che chiunque si
trovasse a svolgere un qualsiasi ricorso contro le sanzioni amministrative, è
pregato altrettanto di chiedere di sollevare la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 10 comma 6
bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
rinnovati ed introdotti dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191, poiché in contrasto con i diritti
d’uguaglianza tra tutti i cittadini ed di difesa garantiti anche nei fini
economici, ai sensi degli articoli 3 e
24 della Costituzione Italiana, in riguardo anche alla sopra scritta
Sentenza della Corte
Costituzionale n. 114/2004.
Grazie.
Con le Ordinanze
n. 143 e 195 del 2011, la Corte
Costituzionale ha di recente dichiarato non ammissibili alcuni ricorsi in
merito, poiché chi ha svolto la detta prassi, ha in via preliminare pagato la
relativa tassa. Di conseguenza, se si vuole ottenere il corrispondente
accoglimento della questione di legittimità costituzionale, non bisogna
effettuare il versamento della citata contribuzione, chiedendo immediatamente
al magistrato in relativo di impugnare davanti ai giudici costituzionali la
relativa norma che prevede questa tassa.
Scritto l’11 gennaio 2010 e modificato il 29 giugno 2011