
LEGGE “MERLIN” SULLA
PROSTITUZIONE
La
prostituzione in Italia tra maggiorenni è regolata dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75 “Merlin” dal nome della Senatrice che
la propose. Tale normativa ha subito nel tempo poche modifiche. Questa legge è una
esecuzione della Convenzione ONU del 1949-1951
sul meretricio che lo Stato italiano ha definitivamente ratificato nel 1980.
Molti
si domandano il motivo per il quale non si possa ritornare al passato riaprendo
le “Case Chiuse”. Uno di questi impedimenti è dovuto al fatto che l’Italia
ha definitivamente siglato la suddetta
norma internazionale e da quel momento non è più raccomandabile per il medesimo
Paese violare i principi della stessa Convenzione. Quest’ultima, come tutte
quelle del Consiglio semplice delle Nazioni Unite, non ha l’obbligo di ratifica
per gli Stati membri di tale Organizzazione. Per questo motivo alcune Nazioni
continuano ad avere i bordelli legali, senza avere alcuna limitazione nelle
politiche ONU.
Si
riporta di seguito il testo della Legge “Merlin”:
LEGGE
“MERLIN” 20 FEBBRAIO 1958, N. 75
Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui.
Capo I - Chiusura delle
case di prostituzione
Art.1
E' vietato l'esercizio di case di
prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti
all'amministrazione di autorità italiane.
Art.2
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo
chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai
sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e delle successive
modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art.3
Le disposizioni contenute negli artt. 531
a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti: "E' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 260,00 a Euro 10.400,00,
salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o
l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o
comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà,
esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro
locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa
mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di
spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico
od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più
persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o
ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti
di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a
mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o
comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di
esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed
estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od
allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette
associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi
comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche
essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in
territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo
prevedano.
Art.4
La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;
2) se il fatto è commesso ai danni [di persona minore degli anni 21 o]* di
persona in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il
marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio
domestico o d'impiego;
6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni;
7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
(* Parole soppresse dall’articolo 18 della legge 3 agosto 1998, n. 269).
Art.5
Sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 16,00 a 93,00 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in
modo scandaloso o molesto;
2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al
libertinaggio.
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari
documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di
pubblica sicurezza.
Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle
disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita
sanitaria.
(Modificato dall’articolo 82 Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 205).
Art.6
I colpevoli di uno dei delitti previsti
dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un
periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal
giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai
pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della
tutela e della curatela.
Le autorità di pubblica sicurezza, le
autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono
procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche
mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano
sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi
periodicamente ai loro uffici.
E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.
Capo II - Dei patronati
ed istituti di rieducazione
Art.8
Il Ministro per l'interno provvederà,
promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo
e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della
presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne
uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.
Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed
assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella
presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione,
intendano di ritornare ad onestà di vita.
Art.9
Con determinazione del Ministro per
l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio
dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal
fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.
Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di
patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti
previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato,
dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome
delle persone da essi accolte.
Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.
Art.10
Le persone minori di anni 18 che
abitualmente o totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla
prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo
accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.
Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura
garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate
agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo.
A questo potrà addivenirsi anche per loro libera
elezione.
Art.11
All'onere derivante al bilancio dello
Stato verrà fatto fronte, per un importo di 52.000,00 Euro, con le maggiori
entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.
Capo III - Disposizioni
finali e transitorie
Art.12
E' costituito un Corpo speciale femminile
che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle
funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della
delinquenza minorile e della prostituzione.
Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno
determinati l'organizzazione ed il funzionamento.
Art.13
Per effetto della chiusura delle case di
prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2,
si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza
immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di
locazione colle persone sopra indicate.
Art.14
Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte
verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono
determinate da causa illecita.
E' ammessa la prova contraria.
Art.15
Tutte le disposizioni contrarie alla
presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.
CHIARIMENTI
Se si considerano le due leggi suddette,
si può notare come in Italia sia proibito l’esercizio di Case di Prostituzione.
Ai sensi del semplice favoreggiamento (Art. 3 numero 8 legge Merlin 75/1958) si
può generare il reciproco reato in questione se in un appartamento si sta in
più di una prostituta. Per questo motivo si nota la diffusa prostituzione sulle
strade italiane, poiché in tal caso si ha maggiore sicurezza nell’esercizio del
meretricio (sentenza Cassazione 18 settembre 2001, n. 33850).
Sempre ai sensi dell’articolo 3 n. 8 legge
75/1958, la Corte di Cassazione con sentenza 21 gennaio 2005, n. 1716, ha
dichiarato che il cliente che, dopo aver consumato il rapporto a pagamento,
riaccompagna la prostituta da strada nel luogo dove l’ha prelevata non commette
il reato di favoreggiamento, poiché tale fatto non rientra nel caso di aver
portato la meretrice in maniera sistematica nel detto posto per il suo
esercizio di prostituzione, bensì tale atto diventa una casualità di
conseguenza della fine del proprio rapporto di meretricio legalmente concesso.
Inoltre, tale fatto viene compiuto in una situazione nella quale non si può
sempre avere la prova effettiva che la persona prostituta sia ritornata nel medesimo
posto per riottenere altri incontri a pagamento, anche nel rispetto
dell’articolo 7 della stessa
legge 75/1958 che impedisce a qualsiasi autorità di registrare le donne come
prostitute o presunte tali.
Qualche anno fa è stata emanata dalla
suddetta Suprema Corte la Sentenza 26 marzo
2007, n. 12424. Con questa si definisce il concetto di “Casa di
Prostituzione” previsto proprio dalla Legge 75/1958. Tale luogo si deduce con
la vecchia regolamentazione
abrogata dalla detta norma in materia di prostituzione.
Con pronuncia n. 37188/2010 la stessa Suprema
Corte ha dichiarato che il reato di sfruttamento e favoreggiamento dell’altrui
affare di prostituzione si ha anche on line. In altre
parole, se il cliente e la prostituta interagiscono in maniera libidinosa a
pagamento anche tramite un collegamento a distanza, chi trae profitto da questa
azione e/o la organizza, può benissimo violare i dettami dell’articolo 3 primo
comma numero 8 della Legge 75/1958. Di conseguenza, nel caso delle così dette “Cam-Girls”, chi amministra un server in Italia può
benissimo essere perseguito dai reati succitati.
Con la Sentenza n. 29984/2011 la Corte di
Cassazione ha rilevato sussistente il reato di favoreggiamento dell’altrui
meretricio nei confronti di chi accompagna la prostituta nel luogo di lavoro in
maniera abituale con esclusione automatica dello sfruttamento, se non si riesce
a comprovare tale fattore, giudicando i suddetti reati distinti tra loro.
Con la pronuncia n. 36392/2011 il suddetto
Organo Supremo Giudicante ha ribadito che il cliente non può essere imputato del
reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione quando questo accompagna la
meretrice della quale si è avvalso al rispettivo posto pubblico dove questa
esercita. Da notare come la stessa Cassazione con la medesima Sentenza ha anche
avvalorato la tesi formulata in precedenza dalla connessa Corte d’Appello, con
la quale è stato evidenziato che sussiste l’agevolazione dell’altrui mercimonio
prevista dalla Legge 75/1958 quando il fatto in questione è compiuto in modo
abituale, con una fattispecie funzionale e fungibile per l’esercizio della
prostituzione.
La Cassazione con la pronuncia 20528/2010 ha
dichiarato che le prestazioni sessuali a pagamento devono essere soggetti a
tassazione, però in tale Sentenza non è stato tenuto presente della sussistenza
dei dettami del reato di sfruttamento da parte dello Stato con le imposizioni
fiscali e soprattutto del fattore che le donne esercitanti il meretricio in
Italia, grazie all’articolo 7 della Legge
75/1958, non possono essere registrati come tali. Però, successivamente con la Sentenza n. 10578/2011
lo stesso Organo giudicante ha stabilito che i dettami della succitata
normativa italiana riguardante il meretricio devono essere derogati nei fini
fiscali ai sensi dell’articolo 36 comma 34 bis, Legge 248/2006. Di conseguenza
la prostituzione in Italia è diventata tassabile. Ovviamente, questa attività
può essere riconosciuta per le donne solo ed unicamente ai fini fiscali, non
negli altri vari campi.
Con Sentenza n. 7076/2012 la stessa
Suprema Corte Giudicante ha stabilito che il reato di tolleranza abituale
dell’altrui mercimonio nei rispettivi locali sussiste solo se questi sono
aperti al pubblico, ha ribadito il principio che per il concetto di casa di
prostituzione s’intende il luogo chiuso dove avviene tale attività
svolta da più persone in maniera abituale seguendo i dettami della vecchia regolamentazione
in materia e soprattutto che per il reato di favoreggiamento dell’altrui
meretricio deve sussistere un’azione diretta a compiere tale azione senza la
quale la stessa non potrebbe nascere e di conseguenza, affittare un
appartamento ad una prostituta con normale prezzo di mercato, pur sapendo
l’attività che questa svolge in esso, non costituisce reato. Quest’ultimo
chiarimento potrebbe benissimo essere inteso anche quando il cliente
riaccompagna con la propria vettura la meretrice stradale al luogo dove l’ha
prelevata.
Scritto il 21 marzo 2010 ed aggiornato il 2 maggio 2012