
IPOTECA IMMOBILI PER MANCATI PAGAMENTI
La Corte di
Cassazione con la Sentenza del 22
febbraio 2010, n. 4077, ha stabilito che non si può procedere all’ipoteca
di beni immobili per qualsiasi importo non pagato agli Enti statali, comprese le
sanzioni amministrative di ogni genere, se il relativo importo non onorato non
supera la somma di € 8.000,00.
In sostanza, se la
società esattoriale dovesse ipotecarvi un immobile a Voi intestato, potete
svolgere il relativo ricorso citando anche la detta pronuncia del Supremo
Organo giudicante.
Si riporta di
seguito il testo della citata Sentenza.
Sentenza Corte di Cassazione del 22 febbraio
2010, n. 4077.
La
Corte, rilevato che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa Gest Line (oggi spe Equitalia Polis), D.M.G. ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria
effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in Castellammare di Stabia, via G. ..., asserendo che la stessa era dipesa dal
mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un
preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 Euro; che
nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l'azione come
opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all'esame del merito,
all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perché il credito garantito non
arrivava agli 8.000,00 Euro previsti come limite minimo dal D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 77, e succ. mod.; che la spa Equitalia Pois ha
impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione
del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. e)
bis, (nel testo in vigore dal 12/8/2006 per effetto della modifica introdotta
dal D.L. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006), in quanto il
giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva
attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia
in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art.
77; che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e
falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in quanto il
Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000, 00 Euro solo per l'avvio
della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche
per importi inferiori alla predetta soglia; che così riassunte le doglianze
della ricorrente, osserva il Collegio che il D.M. ha notificato controricorso
con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità
dell'avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo
l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006,
avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per
cassazione; che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perché nel
sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni
all'esecuzione poté - vano essere impugnate soltanto con ricorso per
Cassazione; che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle
controversie in tema di fermo di beni mobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 86, (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo
se il fermo e stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di
natura tributaria: C. Cass. n. 2008/14831, 2009/6593), anche quelle in tema
d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni
soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte
o tasse (C. Cass. n. 2009/6594); che nel ricorso introduttivo la spa Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla
giurisdizione del giudice ordinario perché riguardava la legittimità o meno di
un'ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77; che nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha precisato che si era trattato di un'iscrizione
effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del
resto risultava dal documento n. 3, del fascicolo di primo grado del D.M.; che
tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell'indicare
il titolo del debito non pagato, utilizza l'espressione "totale
tributi/entrate", che per la sua equivocità non è assolutamente in grado
di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata; che non emergendo nemmeno
dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va
pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a
quo; che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d'altronde,
del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto
preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca
soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se
il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 Euro; che al rigetto del
ricorso consegue la condanna della spa Equitalia
Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
P.Q.M. - La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del
giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa Equitalia
Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
Scritto il 17 maggio 2010