D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994)
AVVISO
- Aggiornato con le modifiche apportate dal: D.lgs 19 dicembre 1994, n. 758;
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242; dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608; dal D.lgs 4
agosto 199, n. 359; dal D.M. 12 novembre 1999; dal D.lgs 25 febbraio 2000, n.
66; dalla Legge 29 dicembre 2000, n. 422; dal D.lgs 12 aprile 2001, n. 206;
dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1; dal D,lgs 2 febbraio 2002, n. 25; dalla Legge
1° marzo 2002, n. 39; dalla Legge 3 febbraio 2003, n. 14; dal D.lgs 12 giugno
2003, n. 233; dal D.lgs 23 giugno 2003, n. 195; dal DM 26 febbraio 2004.
N.d.R.
dal 19 luglio 2005 entreranno in vigore le disposizioni contenute nel
DECRETO LEGISLATIVO 8
luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198
del 27 agosto 2003)
SOMMARIO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare
l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga
del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142
del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già
adottate, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente
alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
Capo I - Disposizioni generali:
( Art. 1- Campo di applicazione; Art. 2 -
Definizioni; Art. 3 - Misure generali di tutela; Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro,
del dirigente e del preposto; Art. 5 - Obblighi dei lavoratori; Art. 6 - Obblighi dei
progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori; Art. 7 - Contratto di
appalto o contratto d'opera).
Capo II - Servizio di prevenzione e
protezione: ( Art. 8
- Servizio di prevenzione e protezione; Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione; Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi; Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e
protezione di rischi).
Capo III - Prevenzione incendi,
evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso: ( Art. 12 - Disposizioni generali; Art. 13 - Prevenzione incendi; Art. 14 -
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato; Art. 15 - Pronto soccorso).
Capo IV - Sorveglianza sanitaria:
( Art. 16 - Contenuto della sorveglianza
sanitaria; Art. 17 - Il medico competente).
Capo V - Consultazione e
partecipazione dei lavoratori: ( Art. 18 - Rappresentante per la sicurezza; Art.
19 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza; Art. 20-
Organismi paritetici).
Capo VI - Informazione e formazione
dei lavoratori: ( Art. 21 -
Informazione dei lavoratori; Art. 22 - Formazione dei lavoratori).
Capo VII - Disposizioni concernenti
la Pubblica Amministrazione: ( Art.
23 - Vigilanza; Art. 24 - Informazione, consulenza, assistenza; Art. 25 - Coordinamento;
Art. 26 - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro; Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento; Art. 28 - Adeguamenti al
progresso tecnico).
Capo VIII - Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali: ( Art. 29 - Statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali).
Capo I - Disposizioni generali:
( Art. 60 - Campo di applicazione; Art. 61 - Definizioni).
Capo II - Obblihi del datore di
lavoro: ( Art. 62 - Sostituzione e riduzione; Art. 63 - Valutazione del rischio;
Art. 64 - Misure tecniche, organizzative, procedurali; Art. 65 - Misure igieniche; Art. 66
- Informazione e formazione; Art. 67 - Esposizione non prevedibile; Art. 68 - Operazioni
lavorative particolari).
Capo III - Sorveglianza sanitaria:
( Art. 69 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche; Art. 70 -
Registro di esposizione e cartelle sanitarie; Art. 71 - Registrazione dei tumori; Art. 72
- Adeguamenti normativi).
Art. 72-bis (Campo di applicazione); Art. 72-ter
(Definizioni); Art. 72-quater (Valutazione dei rischi); Art. 72-quinquies - (Misure e
principi generali per la prevenzione dei rischi); Art. 72-sexies (Misure specifiche di
protezione e di prevenzione); Art. 72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze); Art. 72-octies (Informazione e formazione per i lavoratori); Art. 72-novies
(Divieti); Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria); Art. 72-undecies (Cartelle sanitarie e
di rischio); Art. 72-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori); Art. 72-ter
decies (Adeguamenti normativi);
Capo I: ( Art. 73 - Campo di applicazione;
Art. 74 - Definizioni; Art. 75 - Classificazione degli agenti biologici; Art. 76 -
Comunicazione; Art. 77 - Autorizzazione).
Capo II - Obblighi del datore di
lavoro: ( Art. 78 - Valutazione del rischio; Art. 79 - Misure tecniche,
organizzative, procedurali; Art. 80 - Misure igieniche; Art. 81 - Misure specifiche per le
strutture sanitarie e veterinarie; Art. 82 - Misure specifiche per i laboratori e gli
stabulari; Art. 83 - Misure specifiche per i processi industriali; Art. 84 - Misure di
emergenza; Art. 85 - Informazioni e formazione).
Capo III - Sorveglianza sanitaria:
( Art. 86 - Prevenzione e controllo; Art. 87 - Registri degli esposti e degli eventi
accidentali; Art. 88 - Registro dei casi di malattia e di decesso).
Capo I - Disposizioni generali:
(Art. 88-bis -
Campo di applicazione; Art. 88-ter -
Definizioni).
Capo II - Obblighi del datore di
lavoro: (Art. 88-quater -
Prevenzione e protezione contro le esplosioni; Art. 88-quinquies -
Valutazione dei rischi di esplosione; Art. 88-sexies -
Obblighi generali; Art. 88-septies -
Coordinamento; Art. 88-octies -
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive; Art. 88-novies -
Documento sulla protezione contro le esplosioni; Art. 88-decies -
Termini per l'adeguamento; Art. 88-undecies -
Verifiche).
(Art. 89 - Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti; Art. 90 - Contravvenzioni commesse dai preposti; Art. 91
- Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e
dagli installatori; Art. 92 - Contravvenzioni commesse dal medico competente; Art. 93 -
Contravvenzioni commesse dai lavoratori; Art. 94 - Violazioni amministrative).
(Art. 95 - Norma transitoria; Art. 96 -
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4; Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi;
Art. 97 - Obblighi d'informazione. Art. 98 - Norma finale).
INDICE ALLEGATI
ALLEGATO I- Casi in cui è consentito lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi (art. 10).
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e
di salute per i luoghi di lavoro.
ALLEGATO III - Schema indicativo per
l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non
esauriente delle attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO V- Elenco indicativo e non esauriente
delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a
disposizione attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO XI- Elenco degli agenti biologici
classificati.
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di
contenimento e sui livelli di contenimento.
ALLEGATO XIII - Specifiche per processi
industriali.
ALLEGATO
XIV- Elenco delle
attrezzature da sottoporre a verifica.
ALLEGATO
XV- Prescrizioni supplementari
applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
ALLEGATO
XV-bis -Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive
ALLEGATO
XV-ter - A) Prescrizioni minime per il miglioramento della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive - B) Criteri per la scelta
degli apparecchi e dei sistemi di protezione.
ALLEGATO
XV-quater - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive.
N.d.R.
Nota 1): Il titolo
del decreto è stato così modificato: dall'art. 1 del Decreto legislativo 25 febbraio
2000, n.66 e successivamente dal Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25;
poi dal D.lgs 12 giugno 2003, n. 233