Allegato VIII-quater [ nota 1 ]
(art. 72-ter, comma 1, lettera e)
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore a 0,075 mg/m3;
nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40mg Pb/100 ml di sangue.
N.d.R. ---------------------------------------------------------
Nota 1 - L'allegato VIII-quater è stato aggiunto dall'art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 25 - Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 57 dell'8 marzo 2002)