Allegato VIII-bis [ nota 1 ]

[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)]

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente

EINECS (1)

CAS (2)

Valore limite di esposizione professionale

Osservazioni

Misure transitorie

Mg/m3 (3) ppm (4)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6)

Sino al 31 Dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)

Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) -- --
Polveri di legno -- -- 5,00 (5) (7) -- -- --

________________

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). 

(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). 

(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".


 

Nota 1) L'allegato è stato introdotto dall'art. 10 del d.lgs 66/2000. I