Allegato VIII-bis [ nota 1 ]
[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)]
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Nome agente EINECS (1)
CAS (2)
Valore limite di esposizione professionale
Osservazioni
Misure transitorie
Mg/m3 (3) ppm (4) Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31 Dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)
Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) -- -- Polveri di legno -- -- 5,00 (5) (7) -- -- -- ________________
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".
Nota 1) L'allegato è stato introdotto dall'art. 10 del d.lgs 66/2000. I