ALLEGATO I [ Nota 1 ]

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).

1. Aziende artigiane e industriali (1) .. fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche ..... fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca .................... fino a 20 addetti
4. Altre aziende ............................. fino a 200 addetti

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(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.


Nota 1) L'allegato è stato così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 242/96