COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - LE REGOLE DELLO SCIOPERO - Comunicazione - A tutte le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali
Roma, 14 febbraio 2003
 
A seguito di un attento esame degli atti di proclamazione delle astensioni collettive dal lavoro pervenuti, questa Commissione ritiene di segnalare l’opportunità che le proclamazioni contengano una serie di indicazioni utili a consentire tempestive valutazioni da parte della stessa.
In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di sciopero:
1) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
2) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
3) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali ; nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
4) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Si ricorda infine che l’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l’attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l’invio di copia dell’atto di proclamazione anche alla Commissione.
Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l’eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.

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INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MATERIA DI ADESIONE DELLE CATEGORIE CHE EROGANO SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI A SCIOPERI GENERALI.
 
Deliberazione n. 03/134 Oggetto: adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali (pos.16550)  -  (Seduta del 24.9.2003)
 
LA COMMISSIONE PREMESSO:
 
1. che il tema delle modalità di partecipazione allo sciopero generale delle categorie che prestano servizi pubblici   essenziali è da tempo all’attenzione della Commissione di garanzia;
2. che detto tema ha acquisito peculiare rilevanza dopo l’entrata in vigore della L.83/2000, che ha introdotto gli obblighi dell’intervallo minimo da rispettare tra diverse azioni di sciopero e del preventivo esperimento di procedure di raffreddamento e conciliazione;
3. che la Commissione di garanzia, in assenza di espliciti riferimenti legislativi, si è trovata nella necessità di valutare se, tenuto conto della peculiarità sul piano sociale e delle relazioni sindacali del fenomeno dello sciopero generale, la disciplina di legge trovi applicazione anche all’azione collettiva proclamata da una o più confederazioni sindacali dei lavoratori, coinvolgente la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato;
4. che la Commissione di garanzia ha adottato primi indirizzi interpretativi in materia con delibera n.01/152 del 5-10-2001, i quali, anche a seguito di formali contatti con le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, sono stati ulteriormente precisati con il proprio “avviso” del 11-4-02;
5. che detti indirizzi, peraltro, hanno lasciato irrisolti alcuni problemi emersi anche in occasione degli scioperi generali proclamati negli ultimi dodici mesi;
6. che, nell’affrontare detti problemi, questa Commissione ha preliminarmente ritenuto che, in via di principio, l’adesione allo sciopero generale delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali, come si evince anche dalla sentenza della Corte costituzionale n.276 del 10-6-93, non può considerarsi estranea alla disciplina di cui alla legge n.146/1990 e successive modificazioni, tenuto conto che i diritti della persona costituzionalmente tutelati possono essere pregiudicati da qualsiasi sciopero a prescindere dal tipo di pretesa e dall’ampiezza dell’astensione;
7. che questa Commissione ha successivamente incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali interessate agli scioperi sopra indicati;
7. che questa Commissione ha successivamente incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali interessate agli scioperi sopra indicati;
9. che, successivamente, la Commissione ha incontrato le confederazioni che ne hanno fatto richiesta;
10. che, all’esito di detti incontri e tenuto conto delle osservazioni in quella sede formulate, nonché delle prassi seguite dalle organizzazioni sindacali, la Commissione ritiene di dover integrare gli indirizzi interpretativi di cui alle decisioni del 5-10-01 e dell’11-4-02;

 

FORMULA
all’unanimità i seguenti indirizzi interpretativi:
 
1.    le organizzazioni delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali, nell’atto di adesione a uno sciopero generale, proclamato da una o più confederazioni, devono rispettare le indicazioni previste nell’art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche e nei relativi accordi o regolamentazioni provvisorie, salva l’ipotesi in cui dette indicazioni siano già contenute in forma adeguata nella proclamazione a livello confederale;
2.     sia la proclamazione della confederazione o delle confederazioni che l’adesione delle organizzazioni di categoria devono rispettare il termine di preavviso;
3.     la proclamazione e le adesioni, attesi i motivi dello sciopero, non devono essere precedute dal ricorso alle procedure di raffreddamento e conciliazione;
4.     allo sciopero in oggetto, fermo restando l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili, non si applica il limite della durata massima della prima astensione previsto dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie di categoria;
5.     per quanto riguarda gli intervalli minimi tra azioni di sciopero:
a) nel caso di “rarefazione soggettiva” (quando gli scioperi che non rispettano l’intervallo minimo sono proclamati nell’ambito della stessa o delle stesse confederazioni) la Commissione provvederà all’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13 lett. d) della legge 146/90, al fine di consentire una nuova formulazione della proclamazione e delle adesioni tale da assicurare il rispetto di detto intervallo;
b) nel caso, invece, di “rarefazione oggettiva” (quando cioè la questione dell’intervallo minimo si pone in relazione a proclamazioni da parte di altre confederazioni o di organizzazioni non aderenti alla o alle confederazioni proclamanti), la Commissione si riserva di valutare, al fine della eventuale adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 13, se il mancato rispetto dell’intervallo minimo possa in concreto impedire l’equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tenuto conto del possibile impatto delle astensioni collettive;
c) in ogni caso, si farà riferimento all’intervallo intercorrente tra l’effettuazione degli scioperi, senza che assuma rilievo la eventuale previsione, nella regolamentazione di settore, della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l’effettuazione di quello precedente.