- COMMISSIONE DI GARANZIA PER
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
- LE REGOLE DELLO SCIOPERO -
Comunicazione - A tutte le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni
sindacali
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Roma, 14 febbraio 2003
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A seguito di un attento esame degli atti di proclamazione
delle astensioni collettive dal lavoro pervenuti, questa Commissione
ritiene di segnalare l’opportunità che le proclamazioni contengano una
serie di indicazioni utili a consentire tempestive valutazioni da parte
della stessa.
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In particolare, appare necessario che l’atto di
proclamazione contenga:
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a) ove si tratti di
prima
azione di sciopero:
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1) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con
l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
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2) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione
collettiva dal lavoro;
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3) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si
sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con
eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali ;
nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la
mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o
dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o
dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della
procedura comunque inoltrate;
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4) l’indicazione della data nella quale si intende
scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione
dell’astensione collettiva dal lavoro;
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b) ove si tratti di
proclamazione di sciopero successiva,
relativa alla
stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione
della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente
effettuate;
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c) ove si tratti di
adesione
a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di
adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti
di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma,
peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare,
per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi
la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno
essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
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Si ricorda infine che l’atto di proclamazione dello
sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che
erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso
l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione. Al fine
di facilitare l’attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene
opportuno l’invio di copia dell’atto di proclamazione anche alla
Commissione.
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Appare altresì necessario, per una corretta valutazione
sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto
stabilito dall’art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla
Commissione di Garanzia l’eventuale
revoca
di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se
questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una
richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente
ad emanare l'ordinanza di precettazione.
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- INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN
MATERIA DI ADESIONE DELLE CATEGORIE CHE EROGANO SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI A SCIOPERI GENERALI.
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- Deliberazione n. 03/134 Oggetto:
adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a
scioperi generali (pos.16550) - (Seduta del 24.9.2003)
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- LA COMMISSIONE
PREMESSO:
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- 1. che il tema delle modalità di
partecipazione allo sciopero generale delle categorie che prestano
servizi pubblici essenziali è da tempo all’attenzione della
Commissione di garanzia;
- 2. che detto tema ha acquisito
peculiare rilevanza dopo l’entrata in vigore della L.83/2000, che ha
introdotto gli obblighi dell’intervallo minimo da rispettare tra diverse
azioni di sciopero e del preventivo esperimento di procedure di
raffreddamento e conciliazione;
- 3. che la Commissione di garanzia, in
assenza di espliciti riferimenti legislativi, si è trovata nella
necessità di valutare se, tenuto conto della peculiarità sul piano
sociale e delle relazioni sindacali del fenomeno dello sciopero
generale, la disciplina di legge trovi applicazione anche all’azione
collettiva proclamata da una o più confederazioni sindacali dei
lavoratori, coinvolgente la generalità delle categorie del lavoro
pubblico e privato;
- 4. che la Commissione di garanzia ha
adottato primi indirizzi interpretativi in materia con delibera n.01/152
del 5-10-2001, i quali, anche a seguito di formali contatti con le
confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative,
sono stati ulteriormente precisati con il proprio “avviso” del 11-4-02;
- 5. che detti indirizzi, peraltro,
hanno lasciato irrisolti alcuni problemi emersi anche in occasione degli
scioperi generali proclamati negli ultimi dodici mesi;
- 6. che, nell’affrontare detti
problemi, questa Commissione ha preliminarmente ritenuto che, in via di
principio, l’adesione allo sciopero generale delle categorie che erogano
servizi pubblici essenziali, come si evince anche dalla sentenza della
Corte costituzionale n.276 del 10-6-93, non può considerarsi estranea
alla disciplina di cui alla legge n.146/1990 e successive modificazioni,
tenuto conto che i diritti della persona costituzionalmente tutelati
possono essere pregiudicati da qualsiasi sciopero a prescindere dal tipo
di pretesa e dall’ampiezza dell’astensione;
- 7. che questa Commissione ha
successivamente incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti di
alcune organizzazioni sindacali interessate agli scioperi sopra
indicati;
- 7. che questa Commissione ha
successivamente incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti di
alcune organizzazioni sindacali interessate agli scioperi sopra
indicati;
- 9. che, successivamente, la
Commissione ha incontrato le confederazioni che ne hanno fatto
richiesta;
10. che, all’esito di detti incontri e tenuto conto delle osservazioni
in quella sede formulate, nonché delle prassi seguite dalle
organizzazioni sindacali, la Commissione ritiene di dover integrare gli
indirizzi interpretativi di cui alle decisioni del 5-10-01 e
dell’11-4-02;
- FORMULA
- all’unanimità i seguenti indirizzi
interpretativi:
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1. le
organizzazioni delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali,
nell’atto di adesione a uno sciopero generale, proclamato da una o più
confederazioni, devono rispettare le indicazioni previste nell’art. 2,
comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche e nei relativi
accordi o regolamentazioni provvisorie, salva l’ipotesi in cui dette
indicazioni siano già contenute in forma adeguata nella proclamazione a
livello confederale;
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2.
sia la proclamazione della confederazione o delle
confederazioni che l’adesione delle organizzazioni di categoria devono
rispettare il termine di preavviso;
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3.
la proclamazione e le adesioni, attesi i motivi dello
sciopero, non devono essere precedute dal ricorso alle procedure di
raffreddamento e conciliazione;
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4.
allo sciopero in oggetto, fermo restando l’obbligo di
assicurare le prestazioni indispensabili, non si applica il limite della
durata massima della prima astensione previsto dagli accordi o dalle
regolamentazioni provvisorie di categoria;
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5.
per quanto riguarda gli intervalli minimi tra azioni di
sciopero:
a) nel caso di “rarefazione soggettiva” (quando gli scioperi che non
rispettano l’intervallo minimo sono proclamati nell’ambito della stessa
o delle stesse confederazioni) la Commissione provvederà all’indicazione
immediata ai sensi dell’art. 13 lett. d) della legge 146/90, al fine di
consentire una nuova formulazione della proclamazione e delle adesioni
tale da assicurare il rispetto di detto intervallo;
b) nel caso, invece, di “rarefazione oggettiva” (quando cioè la
questione dell’intervallo minimo si pone in relazione a proclamazioni da
parte di altre confederazioni o di organizzazioni non aderenti alla o
alle confederazioni proclamanti), la Commissione si riserva di valutare,
al fine della eventuale adozione dei provvedimenti di cui al citato art.
13, se il mancato rispetto dell’intervallo minimo possa in concreto
impedire l’equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della
persona costituzionalmente garantiti, tenuto conto del possibile impatto
delle astensioni collettive;
c) in ogni caso, si farà riferimento all’intervallo intercorrente tra
l’effettuazione degli scioperi, senza che assuma rilievo la eventuale
previsione, nella regolamentazione di settore, della necessaria
proclamazione dello sciopero soltanto dopo l’effettuazione di quello
precedente.