Art. 68 Indennità di cassa

 

 

        I.        Al personale assegnato agli sportelli che erogano servizi finanziari negli Uffici Postali retti da personale Quadro, nonché negli Sportelli Avanzati, che effettui in modo diretto ed a contatto con la clientela, per oltre il 50% dell’orario d’obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, spetta l’indennità di cassa nella misura lorda mensile di € 82,63, pari a € 3,18 giornalieri.

 

      II.        La predetta indennità viene corrisposta, ferme restando le condizioni organizzative di cui sopra, nella misura ridotta del 40% al seguente personale:

 

a)                                addetti agli sportelli degli Uffici Postali retti da personale non Quadro;

 

b)                                addetti agli sportelli delle Sezioni Contabili ovvero operanti all’interno delle strutture produttive aziendali;

 

c)                                personale addetto al servizio di recapito a domicilio degli effetti postali, con una media giornaliera di 12 oggetti assegnati, gravati da diritti postali o doganali o di assegno, escluse le corrispondenze tassate non gravate dai diritti di cui sopra;

 

d)                               addetti agli sportelli che svolgono attività connesse ai Servizi Postali e di Comunicazione Elettronica.

 

L’indennità in questione viene corrisposta per ogni giornata di effettivo servizio, limitatamente ad un solo operatore per sportello e per ciascun turno; non spetta ai Quadri ed al personale addetto alle operazioni interne, seppur connesse con l’esercizio dei servizi finanziari.