ALLEGATO 1

 

 

Alla Segreteria Nazionale

SLC-CGIL

 

Alla Segreteria Nazionale

SLP-CISL

 

Alla Segreteria Nazionale

UIL-POST

 

Alla Segreteria Nazionale

FAILP-CISAL

 

Alla Segreteria Nazionale

SAILP-CONFSAL

 

 

Alla Segreteria Nazionale

UGL-COMUNICAZIONI

 

Con riferimento alle previsioni contenute nell’art. 19 del presente CCNL, in caso di decesso o di inabilità totale o permanente del dipendente in servizio, che abbia comportato la perdita dell’unica fonte di reddito della famiglia, la Società valuterà con la massima attenzione l’assunzione, ove possibile nella provincia di residenza, del coniuge o di uno dei figli maggiorenni che abbiano presentato domanda entro dodici mesi dall’evento e che risultino in possesso dei requisiti per l’assunzione in attività produttiva.

 

 

Distinti Saluti

 

Claudio Picucci


 

ALLEGATO 2 (CONFLUENZA)

 

 

Disposizioni per l’attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale.

 

Il nuovo sistema di classificazione del personale entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2004: l’allegato 3 contiene le principali figure professionali di riferimento. Al fine esclusivo di armonizzare il nuovo Sistema di Classificazione Professionale con il previgente assetto inquadramentale  si conviene quanto segue:

 

con decorrenza 1 gennaio 2004:

 

-     il personale appartenente alla ex area di base confluisce nel livello F ;

 

-          il personale appartenente alla ex area operativa confluisce nel livello D con le eccezioni che seguono:

nei livelli C e B confluiscono i dipendenti che svolgono mansioni proprie delle figure professionali in essi indicate;

 

-          il personale appartenente all’area Quadri di II° Livello, confluisce nel livello A posizione retributiva A2;

 

-          il personale appartenente all’area Quadri di I° Livello, ivi compresi i Q1 denominati Professional, confluisce nel livello A posizione retributiva A1.

 

con decorrenza 31 dicembre 2004:

 

il personale confluito nel livello C appartenente alla figura professionale “Direttore Ufficio Postale con responsabilità di 1 risorsa” confluisce nel livello B.

 

In deroga a quanto previsto al sesto comma del presente articolo, gli addetti in attività che saranno proprie dei livelli professionali F, E e D, di cui all’allegato 3, che alla data di stipula del presente CCNL, sono impiegati ad attività di sportello presso gli uffici postali, confluiranno, alla data del 1 gennaio 2004, nel livello C, nella figura professionale di “Operatore Sportello Senior”.

 

Le posizioni economiche differenziate di cui all’art. 4 del CCNL 19 giugno 1996 e le ulteriori posizioni economiche di cui all’art. 55 , comma 1 , lett. A), ultimo alinea,  del presente CCNL, eventualmente in godimento da parte del personale  cui, nel nuovo sistema inquadramentale, verrà attribuito il livello professionale C ovvero livello superiore, saranno riassorbibili.

 

Le Parti concordano che per i lavoratori individuati nella posizione professionale di “Collaboratore” (ex posizione CCNL dell’11 gennaio 01 – allegato 3 – Figure professionali di riferimento) fino al 31 dicembre 2006 verrà comunque garantita l’equiparazione degli istituti normativi ed economici dei Quadri. Nei confronti di tali lavoratori, l’Azienda si impegna a valutare specifiche iniziative di carattere progettuale e formativo, idonee sia a salvaguardare e sostenere le esperienze acquisite, sia a sviluppare competenze e professionalità che favoriscano  una loro mirata valorizzazione. Tali risorse infatti costituiranno uno dei bacini preferenziali di individuazione dei quadri cui attribuire i ruoli professionali e gestionali di cui nel tempo andrà a verificarsi l’esigenza.

 


 

ALLEGATO 4

 

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SLC-CGIL

 

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UIL-POST

 

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UGL-COMUNICAZIONI

 

 

 

Tenuto conto delle località nelle quali la ricorrenza del Santo Patrono coincide con una delle festività elencate negli alinea del comma I dell’articolo 36 del CCNL, Vi confermiamo che il singolo lavoratore, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, potrà optare per un importo equivalente al compenso stabilito al comma V del citato articolo, e non cumulabile con il medesimo trattamento, ovvero per una giornata di riposo programmata e fruita compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

 

Distinti saluti

 

Claudio Picucci